Cassazione Penale, Sentenza n. 13213/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 5/7/2023 con la quale era stata applicata a Castello una misura cautelare personale non custodiale per il reato di ricettazione continuata in relazione alla percezione di contributi destinati al fratello come 'mantenimento mafioso'. Il Procuratore ha dedotto vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato precedenti non pertinenti, non avrebbe valutato la notorietà della prassi mafiosa di assicurare mantenimenti, non avrebbe considerato correttamente l'interrogatorio di garanzia (in cui l'indagato avrebbe negato o dato spiegazioni sulle ricevute) e non avrebbe tenuto conto di intercettazioni che dimostrerebbero l'atteggiamento dell'indagato nel pretendere i pagamenti come se fosse un 'diritto'.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato correttamente i principi sul dolo eventuale nella ricettazione e non si sia confrontato con l'intero compendio indiziario (in particolare con le intercettazioni e gli atti in cui l'indagato pretendeva il pagamento), impedendo così una valutazione completa circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso.
Norme richiamate
Cass. pen., Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020 (Criscuolo)
«integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti»
Ricevere somme regolarmente versate dal sodalizio a favore di un congiunto detenuto può integrare la ricettazione aggravata perché il sostegno economico rinsalda la solidarietà mafiosa e agevola l'associazione.
Cass. pen., Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 (Nocera)
Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale
Il dolo eventuale è applicabile anche alla ricettazione: non è escluso a priori e va valutato la rappresentazione e l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa.
Cass. pen., Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010 (Screti)
Non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto
La semplice mera sospettosità non è sufficiente per configurare la ricettazione; è necessaria una rappresentazione concreta della possibilità e una accettazione del rischio.
Cass. pen., Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013 (Antonicelli)
l'elemento soggettivo si configura quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito
Per il dolo eventuale occorre che il ricevente abbia coscienza della concreta possibilità dell'origine illecita e che abbia accettato il rischio.
Cass. pen., Sez. 1, n. 52869 del 21/02/2018 (De Benedictis)
Il precedente citato riguarda una fattispecie diversa (detenzione di armi) e non è pertinente per escludere a priori il dolo eventuale nella ricettazione; la Corte segnala l'errore di applicare pedissequamente giurisprudenza non attinente.
Cass. pen., Sez. 1, n. 29472 del 07/05/2019 (Ali, non mass.)
La nozione di dolo eventuale, elaborata per reati di evento, può essere adattata ai reati di condotta: il rischio può riguardare la rappresentazione della sussistenza di un presupposto della condotta stessa.
Massime di principio
- La percezione di contributi erogati da un sodalizio mafioso a favore di congiunti di affiliati può integrare la ricettazione aggravata se contribuisce a rinsaldare la rete di solidarietà dell'associazione.
- Il dolo eventuale è applicabile alla ricettazione: non è necessaria la certezza della provenienza illecita, ma la rappresentazione concreta della possibilità dell'origine delittuosa e l'accettazione del rischio da parte del ricevente.
- La mera conoscenza della qualità criminale dei soggetti eroganti non esclude automaticamente il reato; va valutato il comportamento attivo del destinatario (es. pretendere il pagamento, considerarlo un 'diritto') e la documentazione probatoria (intercettazioni, ricevute, interrogatori).
- Il giudice del riesame deve esaminare l'intero compendio indiziario prima di escludere i gravi indizi di colpevolezza; l'omessa considerazione di elementi chiave può determinare l'annullamento e il rinvio in Cassazione.
- Non è corretto fondare la decisione su precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie concreta; ogni caso richiede adattamento dei principi giurisprudenziali alla specifica condotta e agli elementi probatori.
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