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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28132/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per due furti in concorso (18 e 22 luglio 2017). Unico motivo: vizio di identificazione della imputata, lamentando l'uso di un riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini preliminari e non confermato in dibattimento, in violazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p.; si deduce la illegittimità del riconoscimento e la nullità procedurale connessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha dichiarato estinto per prescrizione, dopo l'appello, il reato di furto contestato al capo 1) (commesso il 18/07/2017) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato, eliminando la pena relativa (mesi uno di reclusione e euro 50 di multa). Per il reato contestato al capo 2) (furto del 22/07/2017) il ricorso è stato rigettato: la condanna è stata confermata in quanto la Corte ha ritenuto legittima e attendibile l'identificazione fondata sul riconoscimento fotografico ribadito in dibattimento, integrato da elementi corroboranti (descrizione dettagliata, targa dell'autoveicolo collegata al nucleo familiare della ricorrente, presenza del coimputato identificato in casa della Palamara).

Norme richiamate

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Attribuisce rilievo limitato al riconoscimento fotografico non confermato in dibattimento salvo che risulti concretamente che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità per condizionare l'atto ricognitivo; nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che non ricorrevano tali fattispecie e che il testimone ha confermato il riconoscimento.

  • art. 213, cod. proc. pen.

    Disciplina la ricognizione personale tecnico-formale; la Corte ha distinto la ricognizione tecnica dall'individuazione fotografica e ha ritenuto che quest'ultima sia una prova 'atipica' valutabile come dichiarazione testimoniale, non assoggettata alle formalità dell'art. 213.

  • art. 189, cod. proc. pen.

    Principio della non tassatività dei mezzi di prova: l'individuazione fotografica può essere assunta come prova atipica e valutata liberamente dal giudice nell'ambito del suo convincimento.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che non ricorressero condizioni ostative e ha potuto dichiarare la prescrizione per il capo 1).

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari è utilizzabile in giudizio come prova atipica: la sua rilevanza dipende dall'attendibilità della dichiarazione del testimone e dal giudizio libero di credibilità del giudice.
  • L'art. 500, comma 4, c.p.p. limita l'utilizzabilità dell'individuazione fotografica non confermata in dibattimento solo quando vi sia prova di coercizione, minaccia o di offerte che possano aver condizionato il testimone; in assenza di tali elementi il giudice può valorizzare la precedente identificazione se vi sono elementi che ne attestano l'affidabilità.
  • Occorre distinguere tra la 'ricognizione' tecnica disciplinata dall'art. 213 e le individuazioni fotografiche/informali: queste ultime sono valutate come dichiarazioni testimoniali e soggette al medesimo apprezzamento di attendibilità.
  • Elementi corroboranti (es. descrizione dettagliata fornita dal testimone, riscontro con immagini video, identificazione del veicolo e riscontro della presenza del coimputato nella casa dell'imputata) aumentano la forza probatoria dell'individuazione fotografica e possono compensare un mancato o incerto riconoscimento formale in dibattimento.
  • La prescrizione può estinguere singoli capi di imputazione anche dopo il giudizio di appello; è importante valutare i termini processuali e le eventuali cause di sospensione/interruzione per prevedere il rischio di estinzione del reato.

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