Sentenza n. 1378/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del documento di valutazione finale della minore per l'anno scolastico 2025-2026 rilasciato dal Consiglio di Classe in data 8 giugno 2026, nella parte in cui dispone la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; - del verbale dello scrutinio finale (non conosciuto); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati - del verbale dello scrutinio finale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione della studentessa all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberata dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale dell'8 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la valutazione finale e, con motivi aggiunti dopo aver ottenuto accesso alla documentazione, il verbale di scrutinio. Hanno dedotto: erronea valutazione del percorso complessivo, dei progressi e degli elementi favorevoli; difetto di istruttoria per mancata considerazione della documentazione e della situazione personale e didattica; difetto di motivazione del verbale; uso improprio delle note disciplinari, che avrebbero trasformato la valutazione in una sanzione; violazione delle regole interne e delle garanzie informative e partecipative della famiglia. Con i motivi aggiunti hanno inoltre denunciato erroneità delle valutazioni, travisamento, incongruenza tra atti scolastici e decisione e insufficienza della motivazione. La non ammissione era fondata su cinque insufficienze — matematica 4, scienze, inglese, francese e musica 5 — e su una valutazione complessiva di impegno, attenzione, rispetto delle scadenze, maturazione personale e autonomia operativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo la valutazione scolastica espressione di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento, senza possibilità di sostituire il giudizio giudiziale a quello didattico dei docenti. Ha escluso l'erroneità della valutazione e il difetto di istruttoria: cinque insufficienze, una delle quali grave, diffuse carenze e peggioramenti in alcune discipline, insieme ai verbali, alle relazioni, ai report del registro e alle comunicazioni alla famiglia, documentavano un esame complessivo del percorso e l'assenza di un recupero sufficiente. Ha ritenuto la motivazione adeguata, valutando il verbale sintetico in rapporto al fascicolo scolastico nel suo insieme, al quale esso rinviava implicitamente. Ha escluso la violazione di proporzionalità e ragionevolezza, poiché l'accertato mancato raggiungimento degli obiettivi minimi giustificava la non ammissione, avente finalità educativa e formativa e non punitiva. Ha respinto la censura sulle comunicazioni alla famiglia, risultando documentati contatti e segnalazioni nel corso dell'anno; eventuali carenze informative, se causalmente collegate al mancato apprendimento, potrebbero rilevare sul piano risarcitorio, ma non attribuiscono crediti scolastici. Ha infine ritenuto le note disciplinari meri elementi concorrenti della valutazione della partecipazione e dell'andamento scolastico, non presupposto autonomo o determinante della non ammissione, e ha respinto i motivi aggiunti perché riproponevano censure già disattese. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017
Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione costituisce un’eccezione anche in presenza di plurimi voti insufficienti, e dunque presuppone un’attenta ricognizione della gravità della situazione scolastica (v. art. 6 comma 2 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62).
La non ammissione nella scuola secondaria di primo grado è eccezionale anche in presenza di più insufficienze e richiede una valutazione attenta della gravità della situazione scolastica.
art. 60 c.p.a.
All’udienza del 30 luglio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio cautelare, sentite le parti.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione scolastica è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, ma non può essere riesaminato nel merito sostituendo alla valutazione dei docenti un diverso giudizio sulle capacità di apprendimento e sulle competenze dello studente.
- La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, eccezionale anche in presenza di più insufficienze, deve derivare da un'attenta ricognizione della situazione scolastica; il rendimento e la preparazione possono costituire presupposto della decisione e la media complessiva dei voti non è decisiva, in particolare in presenza di insufficienze in discipline qualificanti.
- La motivazione sintetica del verbale di scrutinio può risultare sufficiente se, letta insieme al fascicolo scolastico, è coerente con le risultanze dell'intero percorso valutativo, incluse le relazioni dei docenti, i verbali, i dati del registro e le comunicazioni alla famiglia.
- Le note disciplinari possono essere considerate come elementi conoscitivi concorrenti nella valutazione complessiva della partecipazione e dell'andamento scolastico, ma non possono sostituire la valutazione del rendimento né fungere da autonoma ragione punitiva della non ammissione.
- Eventuali carenze nelle interlocuzioni tra scuola e famiglia non trasformano in crediti scolastici elementi favorevoli allo studente; possono assumere rilievo risarcitorio solo se sia dimostrato il nesso causale con il mancato conseguimento di una preparazione sufficiente.
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