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Sentenza

Sentenza n. 1204/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del silenzio diniego su istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 presentata il 10.10.2025 e l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti ivi richiesti

Giustizia amministrativa202502367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 10 ottobre 2025 relativa agli atti posti a fondamento della richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ticket

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria richiesta pagamento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di una diffida di pagamento ricevuta il 26 settembre 2025, ha chiesto all'ASP, ai sensi della legge n. 241/1990, l'accesso alla documentazione relativa al procedimento di recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ritenuto non spettante. In particolare, ha richiesto l'autocertificazione posta a fondamento della pretesa, l'atto indicante la prestazione e la data di erogazione, il conteggio della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ogni ulteriore documento utilizzato dall'amministrazione e gli atti prodromici, presupposti o connessi. Ha dedotto la necessità della documentazione per tutelare in giudizio i propri interessi e, a fronte del mancato riscontro dell'ASP, ha domandato l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando l'art. 22 della legge n. 241/1990 e i precedenti della Sezione. Ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, nonché qualificato, personale e collegato ai documenti richiesti, poiché questi riguardano direttamente la richiesta di pagamento ricevuta e sono potenzialmente utili alla tutela dei suoi interessi. Il giudice ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l'accesso è più ampia della posizione necessaria per impugnare un atto e non deve necessariamente consistere in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo. La strumentalità dell'accesso va intesa in senso ampio: non è necessario che l'ostensione sia esclusivamente funzionale a un giudizio, essendo sufficiente la sua utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l'accesso è preordinato a un giudizio, il giudice dell'accesso non deve valutare la fondatezza, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. Ha quindi ordinato all'ASP di consentire l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    La legittimazione all'accesso richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato al documento, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto all'interesse necessario per l'impugnazione e non deve necessariamente consistere in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; tale situazione è più ampia rispetto a quella necessaria per proporre l'impugnazione di un atto e non deve necessariamente qualificarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • La strumentalità dell'accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la conoscenza dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l'accesso debba essere necessariamente ed esclusivamente finalizzato alla proposizione di un giudizio.
  • Quando l'accesso è richiesto in vista di una controversia, il giudice dell'accesso deve verificare l'esistenza del collegamento tra documenti e interesse dell'istante, ma non può anticipare il giudizio sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, valutazioni riservate al giudice del merito.
  • L'interesse all'accesso deve essere valutato in astratto e conserva autonomia rispetto allo scopo ultimo per cui la documentazione sarà utilizzata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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