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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - art. 30, l. n. 724/94 - società - operatività - mancato raggiungimento dei ricavi soglia - elemento sintomatico - prova contraria - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, poiché la società non aveva raggiunto la soglia minima di ricavi determinata secondo le percentuali previste dal cosiddetto test di operatività. L'Amministrazione riteneva tale mancato raggiungimento sufficiente a qualificare la società come non operativa. La società ha contestato tale conclusione, dimostrando che l'improduttività dei terreni dipendeva da circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà: su uno gravavano vincoli ambientali ai sensi della legge n. 1089/1939, con conseguenti ingenti costi di manutenzione, mentre l'altro era inserito in un piano urbanistico attuabile soltanto entro il quindicesimo anno successivo all'acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha stabilito che il mancato superamento della soglia minima di ricavi costituisce soltanto un elemento sintomatico della non operatività e non una prova assoluta. Esso può essere superato dalla prova di circostanze fattuali idonee a spiegare l'assenza di ricavi. Nel caso concreto, la società aveva fornito una giustificazione oggettiva e straordinaria dell'improduttività dei terreni; pertanto non doveva esserle applicata la disciplina delle società non operative.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Il mancato superamento della soglia minima di ricavi costituisce solo un elemento sintomatico, che ben può essere contrastato da altri elementi fattuali.

    Il test di operatività non determina automaticamente la qualificazione della società come non operativa. Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che il mancato conseguimento dei ricavi è dipeso da circostanze oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà.

  • Legge n. 1089/1939

    I vincoli ambientali gravanti su un bene possono costituire una circostanza oggettiva idonea a spiegare la mancata produzione di ricavi e a escludere l'applicazione automatica della disciplina sulle società non operative.

  • Cassazione, sentenza n. 21358/2015

    La Corte ha confermato che la presunzione derivante dal mancato raggiungimento dei ricavi soglia è relativa e può essere superata mediante una prova concreta delle ragioni oggettive dell'improduttività.

Massime di principio

  • Il mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994 non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
  • La società contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e riferita allo specifico periodo d'imposta delle circostanze oggettive, straordinarie e non dipendenti dalla propria volontà che hanno impedito la produzione dei ricavi attesi.
  • Vincoli ambientali, urbanistici o altri impedimenti giuridici e materiali alla valorizzazione dei beni possono giustificare il mancato raggiungimento della soglia di ricavi.
  • Non è sufficiente allegare genericamente difficoltà economiche o una bassa redditività: occorre dimostrare il nesso causale tra l'impedimento specifico e l'assenza dei ricavi.
  • In presenza di una prova contraria adeguata, l'Amministrazione non può basarsi esclusivamente sul risultato aritmetico del test di operatività per qualificare la società come non operativa.

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