Sentenza del 13/06/2016 n. 382 - Comm. Trib. Prov. Varese
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Trasformazione in Società di capitali - Società di persone - Socio - Obbligazioni tributarie sorte fino alla cessione della quota - Mancata instaurazione del contraddittorio - Nullità dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento riguardava obbligazioni tributarie riferibili al periodo in cui operava una società in nome collettivo. Prima della trasformazione in società di capitali, uno dei soci aveva ceduto la propria quota. Tuttavia, tale socio non era stato chiamato nel procedimento né gli era stato notificato l'avviso. Secondo la giurisprudenza, il socio uscente continua a rispondere solidalmente verso i terzi, comprese le obbligazioni tributarie, sorte fino all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese o fino alla conoscenza effettiva della cessione da parte del terzo. Di conseguenza, il contraddittorio avrebbe dovuto coinvolgere tutti i soci della società di persone, incluso il cedente.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del socio che aveva ceduto la quota. I presunti maggiori ricavi derivanti dall'attività di controllo sulla società in nome collettivo avrebbero dovuto essere contestati a tutti i soci allora coinvolti, secondo le regole sulla responsabilità solidale per le obbligazioni sociali sorte prima dell'efficacia della cessione nei confronti dei terzi.
Norme richiamate
Regole sulla responsabilità del socio uscente di società di persone verso i terzi
Il socio che cede la propria quota resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte prima dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese o della conoscenza della cessione da parte del terzo. La responsabilità comprende anche le obbligazioni tributarie.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie relative a società di persone
Quando l'accertamento riguarda maggiori redditi o ricavi imputabili a una società di persone e ai suoi soci, tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel procedimento, poiché l'accertamento incide unitariamente sulle rispettive posizioni fiscali.
Massime di principio
- La trasformazione di una società di persone in società di capitali non elimina né modifica automaticamente le responsabilità tributarie riferibili al periodo precedente alla trasformazione.
- Il socio uscente può continuare a essere responsabile per i debiti sociali e tributari sorti prima che la cessione della quota diventi opponibile ai terzi.
- In caso di accertamento relativo a una società di persone, l'Amministrazione deve individuare e coinvolgere tutti i soci potenzialmente responsabili, compreso il socio uscente per il periodo di sua appartenenza.
- La mancata partecipazione al procedimento di un soggetto la cui responsabilità può essere coinvolta può determinare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.
- Per evitare contestazioni, la cessione della quota deve essere tempestivamente iscritta nel registro delle imprese e adeguatamente comunicata, così da rendere opponibile ai terzi la fuoriuscita del socio.
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