Sentenza del 13/06/2016 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro al 3% nel "caso d'uso", ai sensi dell'art 6 d.P.R. 131/86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui le veniva richiesta una maggiore imposta di registro, oltre agli interessi, per complessivi € 209.970,18. La pretesa fiscale derivava dal deposito, durante il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, di un atto di transazione mediante il quale aveva accettato dal suocero il pagamento di una somma. La contribuente sosteneva che non si fosse verificato il "caso d’uso" previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986, perché il deposito sarebbe avvenuto su richiesta dell’Ufficio, e contestava anche il calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara aveva accolto il ricorso. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha riformato la sentenza, ritenendo che non fosse provato che il deposito dell’atto fosse stato richiesto dall’Amministrazione. Il deposito è stato quindi qualificato come una scelta facoltativa della contribuente, idonea a integrare il "caso d’uso" e a rendere legittima l’applicazione dell’imposta di registro. L’appello dell’Ufficio è stato accolto e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 5.000,00 per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Il deposito di un atto presso un’amministrazione pubblica integra il caso d’uso, con conseguente applicazione dell’imposta di registro, quando costituisce una scelta volontaria del contribuente e non risulta effettuato per adempiere un’obbligazione dell’amministrazione oppure perché imposto dalla legge o da un regolamento. Nel caso concreto, l’assenza di prova di una richiesta dell’Ufficio ha portato a qualificare il deposito come facoltativo.
Artt. 61 e 35 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni processuali richiamate dalla Commissione Tributaria Regionale per la decisione dell’appello tributario.
Artt. 276 e 279 c.p.c.
Disposizioni del codice di procedura civile richiamate in materia di deliberazione e pronuncia della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986, il deposito di un atto presso l’Amministrazione finanziaria può integrare il caso d’uso anche se avviene nell’ambito di un contraddittorio, quando il contribuente non dimostra che la produzione documentale fosse stata specificamente richiesta o resa obbligatoria.
- La qualificazione del deposito dipende dalle circostanze concrete e soprattutto dalla sua obbligatorietà: se il deposito è imposto dalla legge, da un regolamento o serve ad adempiere un’obbligazione dell’amministrazione, opera l’eccezione prevista dall’art. 6; diversamente, il deposito volontario può far scattare l’imposta.
- È importante conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare che l’atto è stato esibito su richiesta dell’Ufficio, indicando con precisione la richiesta, la data e il documento richiesto.
- La mancanza di una prova contemporanea della richiesta dell’Amministrazione può essere valutata contro il contribuente, anche se quest’ultimo sostiene successivamente che la produzione fosse necessaria o sollecitata.
- In caso di deposito volontario di un atto soggetto a registrazione, la pretesa tributaria può comprendere anche gli interessi e, in caso di soccombenza, le spese dei diversi gradi di giudizio.
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