Sentenza del 13/06/2016 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 02/09/2010, relativa a un atto di irrogazione di sanzioni per l'anno 2005. Ha sostenuto, in primo luogo, l'inesistenza giuridica della notifica della cartella, poiché la relata di notifica era collocata sul frontespizio, prima del corpo dell'atto, in asserita violazione degli artt. 137, 148 e 156, comma 2, c.p.c. In secondo luogo, ha dedotto la nullità della cartella, quale atto derivato, per l'irregolare notifica dell'atto presupposto di irrogazione delle sanzioni. In appello ha contestato che tali vizi potessero essere qualificati come mere irregolarità sanabili per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento di 200 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la decisione di primo grado e ha rigettato l'appello, condannando l'appellante a ulteriori 900 euro di spese, oltre accessori di legge se dovuti. Il Collegio ha ritenuto che la collocazione errata della relata costituisse una semplice irregolarità formale, sanata dal fatto che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, rendendo conoscibile al contribuente il contenuto della cartella. Ha inoltre escluso l'inesistenza della notifica, configurabile solo in caso di mancanza totale della notificazione o di attività completamente estranea allo schema legale. La medesima conclusione è stata applicata alla notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, che non era stato autonomamente impugnato.
Norme richiamate
Art. 137 c.p.c.
Richiamato dalla contribuente in relazione alle modalità della notificazione degli atti processuali e tributari; la decisione non ravvisa una violazione tale da determinare l'inesistenza della notifica.
Art. 148 c.p.c.
Disciplina la relazione di notificazione. La sua errata collocazione materiale sulla cartella è stata considerata una mera irregolarità formale, non incidente sulla validità della notifica quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma è stata applicata per ritenere sanato il vizio formale della notificazione, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza del contenuto della cartella e aveva potuto impugnarla.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992
Richiamato da Equitalia per chiedere la chiamata in causa dell'ente impositore; dal testo non risulta che tale richiesta abbia inciso sull'esito finale della controversia.
Massime di principio
- Un errore formale nella relata di notifica, come la sua collocazione sul frontespizio anziché al termine dell'atto, tende a integrare una semplice irregolarità e non l'inesistenza della notificazione, se il destinatario ha ricevuto l'atto e ne ha compreso il contenuto.
- L'inesistenza della notifica è una patologia eccezionale, configurabile principalmente quando la notificazione manchi del tutto oppure sia stata eseguita mediante un'attività completamente estranea al procedimento previsto dalla legge.
- Il raggiungimento dello scopo può sanare una nullità della notificazione quando il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, ad esempio proponendo tempestivamente ricorso.
- I vizi dell'atto presupposto, come un avviso di irrogazione sanzioni, devono essere contestati tempestivamente e autonomamente quando ciò sia possibile; la mancata impugnazione può impedire di rimetterne in discussione la notificazione in un successivo giudizio contro la cartella.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo, mentre l'inesistenza, nei casi riconosciuti, non è normalmente suscettibile di sanatoria.
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