Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 476 - Comm. Trib. Prov. Aquila

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Istanza di rimborso - Agevolazioni investimenti ambientali - Articolo 6 commi da 13 a 19 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di maggiori imposte IRES, pari a 625.194,59 euro, versate per gli anni 2009 e 2010. Il rimborso derivava dalla mancata applicazione, nelle dichiarazioni originarie, della detassazione prevista per gli investimenti ambientali dalla cosiddetta Tremonti Ambiente, riferita a un impianto fotovoltaico. La mancata fruizione dell'agevolazione era stata determinata dall'incertezza sulla cumulabilità tra la tariffa incentivante e la detassazione. L'Agenzia ha contestato sia la prova dei costi sostenuti, sia il calcolo dell'agevolazione, sostenendo che il limite del 20% dovesse essere applicato all'investimento ambientale e che il termine per correggere le dichiarazioni fosse ormai scaduto.

La decisione

La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha riconosciuto il diritto della società al rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 2009 e 2010, ritenendo emendabili anche in sede contenziosa le dichiarazioni contenenti errori di fatto o di diritto. Ha però stabilito che il beneficio dovesse essere calcolato entro il limite del 20% degli investimenti ambientali, pari a 2.521.743 euro, e quindi per un importo massimo di 504.348,60 euro, anziché sull'investimento complessivo. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché le tesi di entrambe le parti erano parzialmente fondate.

Norme richiamate

  • Articolo 6, commi da 13 a 19, Legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Detassazione degli investimenti ambientali

    La norma riconosceva un'agevolazione fiscale sugli investimenti ambientali, applicabile anche all'investimento relativo all'impianto fotovoltaico della società, nei limiti risultanti dalla disciplina successiva.

  • Articolo 9 del D.M. 19 febbraio 2007

    Vincolo del 20% di detassazione per gli investimenti relativi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

    Il limite del 20% opera in relazione all'ammontare degli investimenti ambientali, non all'intero investimento complessivo sostenuto per l'impianto.

  • Articolo 19 del D.L. 5 luglio 2012

    Ha esteso il limite del 20% anche alla detassazione degli investimenti ambientali prevista dalla Legge n. 388/2000.

  • Articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998

    Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative non impedisce, secondo la decisione, di far valere in sede contenziosa l'errore dichiarativo che abbia determinato il pagamento di imposte non dovute. Il limite temporale rileva invece ai fini dell'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito.

  • Articolo 10 della Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a buona fede e collaborazione. Se l'Amministrazione intende verificare la contabilità, deve richiederne tempestivamente l'esibizione.

  • Articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

    Il termine per l'emendabilità della dichiarazione è stato ritenuto circoscritto, nella fattispecie, all'utilizzabilità in compensazione del credito eventualmente risultante.

  • Sentenze della Corte di Cassazione n. 22443/2015 e n. 6253/2012

    La dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e può essere corretta dal contribuente anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un'imposizione maggiore di quella legalmente dovuta.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un'agevolazione fiscale in dichiarazione non comporta necessariamente la perdita definitiva del beneficio: se l'omissione deriva da un errore di fatto o di diritto, il contribuente può chiedere la correzione e il rimborso delle imposte pagate in eccesso, anche in sede contenziosa, secondo i limiti applicabili al caso concreto.
  • Il contribuente deve fornire una prova documentale adeguata dell'investimento, dei costi sostenuti e del calcolo dell'agevolazione, preferibilmente mediante fatture, scritture contabili, perizie tecniche e documentazione bancaria.
  • Quando una norma agevolativa prevede un limite percentuale, occorre individuare con precisione la base di calcolo stabilita dalla disciplina applicabile: nel caso esaminato il 20% è stato applicato agli investimenti ambientali e non all'investimento complessivo.
  • L'incertezza interpretativa sulla cumulabilità di più incentivi può spiegare la mancata fruizione originaria dell'agevolazione, ma non elimina la necessità di rispettare i requisiti sostanziali e i limiti quantitativi previsti dalla legge.
  • La possibilità di correggere una dichiarazione e ottenere un rimborso deve essere distinta dalla possibilità di utilizzare il credito in compensazione: i termini e le condizioni possono non coincidere.
  • La decisione riguarda una specifica disciplina e una specifica ricostruzione normativa; per casi analoghi è necessario verificare la normativa vigente, la giurisprudenza successiva e l'eventuale presenza di termini decadenziali speciali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.