Cassazione Civile, Ordinanza n. 08934/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state oggetto di richiesta di compensazione da parte delle parti, ma dal testo trasmesso non risultano ulteriori statuizioni di merito. Non essendo stata pronunciata decisione sul fondamento dei motivi, la controversia si è chiusa per estinzione del processo di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione dopo la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 23 ottobre 2019, con cui la società ricorrente aveva impugnato la decisione resa nei confronti della società di progetto concessionaria e del consorzio. Nel giudizio di legittimità risultava inoltre intimata un’ulteriore società concessionaria autostradale, rimasta senza difese. Prima della decisione, tutte le parti hanno depositato atti rituali e tempestivi di rinuncia ai rispettivi ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese. Non emergono dal testo ulteriori dettagli sulla natura sostanziale della pretesa originaria, né sui motivi specifici del ricorso e del ricorso incidentale, perché l’ordinanza si limita a dare atto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale e tempestiva ai ricorsi determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso e al ricorso incidentale, se tempestivamente proposta, comporta l’estinzione del processo di legittimità.
- Quando la Corte dà atto della rinuncia reciproca alle impugnazioni, non decide nel merito delle censure e non si pronuncia sulla fondatezza dei motivi.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia presuppone la regolarità formale degli atti di rinuncia depositati dalle parti.
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