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Sentenza

Sentenza n. 8604/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (K10/-OMISSIS-) del 2 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 31 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202507889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una condanna per lesioni personali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 2 aprile 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego traeva origine da una sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di Lodi, pronunciata il 22 giugno 2023 e divenuta irrevocabile l’8 settembre 2023, per il reato di lesioni personali previsto dall’art. 582, comma 2, c.p., commesso il 7 maggio 2021. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per inadeguatezza dell’istruttoria, irragionevolezza e carenza assoluta di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la concreta offensività dell’addebito, il grado di integrazione sociale e l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Ha inoltre valorizzato la stabile occupazione, l’integrazione nella società locale e l’assenza di pericolosità sociale. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni. Nel corso del giudizio il Ministero ha chiesto il rigetto; la domanda cautelare era stata già respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato sulla condanna irrevocabile per lesioni personali e sugli elementi risultanti dal rapporto informativo della Questura e dal certificato del casellario giudiziale. La condotta è stata considerata indicativa di una tendenza all’uso della violenza e di una possibile aggressività incontrollata, idonea a suscitare allarme sociale e a incidere negativamente sulla valutazione prognostica relativa all’affidabilità del richiedente e alla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Il fatto rientrava nel decennio anteriore alla domanda, qualificato come periodo di osservazione rilevante per valutare l’irreprensibilità della condotta. Il TAR ha inoltre osservato che la pena edittale prevista per il reato è pari o superiore a tre anni, soglia ritenuta automaticamente ostativa persino alla cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 e, a maggior ragione, alla naturalizzazione. La valutazione amministrativa può riguardare non solo i fatti penalmente rilevanti, ma anche la prevenzione dei reati e ogni situazione di astratta pericolosità sociale, attraverso un apprezzamento complessivo e prognostico della personalità e della condotta di vita. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità non sono state ritenute elementi straordinari idonei a neutralizzare il rilievo della condanna, ma condizioni ordinarie o minime per il soggiorno legale e per la presentazione della domanda. La cittadinanza per naturalizzazione è stata ricondotta a una valutazione di interesse pubblico e all’esercizio del potere sovrano dello Stato, con la necessità che non residuino dubbi o ombre di inaffidabilità, anche in prospettiva futura, circa l’adesione ai valori costituzionali. Il giudice ha infine rilevato che il richiedente può reiterare l’istanza dopo il decorso di un anno, qualora mutino le condizioni oggettive alla base del precedente diniego.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La naturalizzazione dello straniero residente legalmente da almeno dieci anni richiede una valutazione non soltanto quantitativa della durata del soggiorno, ma anche qualitativa della condotta mantenuta nel periodo di osservazione, con riferimento all’integrazione e all’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    La soglia della pena edittale pari o superiore a tre anni può determinare automatica ostatività all’acquisto della cittadinanza per matrimonio; tale rilievo è stato utilizzato, a fortiori, per valutare negativamente la domanda di naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo; nel caso concreto il preavviso è stato comunicato e non sono pervenute osservazioni.

  • art. 582, comma 2, c.p.

    La condanna irrevocabile per lesioni personali è stata ritenuta elemento rilevante nella valutazione complessiva dell’affidabilità, della personalità e della possibile pericolosità sociale del richiedente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La stabile occupazione e l’inserimento richiesti per il soggiorno legale sono stati considerati condizioni ordinarie per l’ingresso e la permanenza dello straniero, non sufficienti da soli a fondare il diritto alla naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il possesso di condizioni di integrazione e di assenza di pericolosità rilevanti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce, ai fini della cittadinanza, una condizione minima e non un elemento decisivo o straordinario.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito della residenza legale decennale non ha soltanto una dimensione quantitativa, ma identifica anche un periodo di osservazione nel quale l’interessato deve dimostrare una condotta complessivamente priva di mende e un’adeguata assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
  • L’Amministrazione può fondare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione su una condanna penale irrevocabile maturata nel decennio anteriore alla domanda, anche quando la condotta non costituisca una causa automatica di esclusione, purché essa sia valutata nell’ambito di un giudizio complessivo sulla personalità, sull’affidabilità e sull’inserimento futuro del richiedente.
  • La valutazione amministrativa in materia di naturalizzazione può estendersi, oltre ai fatti penalmente rilevanti, all’area della prevenzione dei reati e delle situazioni di astratta pericolosità sociale, mediante un giudizio prognostico sulla probabilità che il richiedente possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato o non rispettare i valori dell’ordinamento.
  • La stabile occupazione, l’integrazione nella realtà sociale ed economica e l’assenza di attuale pericolosità sociale costituiscono, di regola, condizioni ordinarie connesse al soggiorno legale e presupposti minimi per la presentazione della domanda di naturalizzazione; non sono sufficienti, da sole, a neutralizzare il rilievo negativo di una condotta penalmente significativa.
  • Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione di interesse pubblico e non il mero soddisfacimento dell’interesse privato del richiedente; l’Amministrazione può negarlo quando, anche in chiave prognostica, permangano elementi idonei a far dubitare dell’affidabilità e della piena adesione ai valori costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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