Tribunale, Sentenza T-610/21
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 9 November 2022. — L'Oréal v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark K K WATER – Earlier EU figurative mark K – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-610/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione contro il marchio figurativo K K WATER. Pur essendo identici i prodotti in classe 3, i segni sono stati ritenuti solo debolmente simili sul piano visivo e fonetico, e concettualmente diversi. La Commissione aveva infatti ignorato elementi rilevanti del segno richiesto, in particolare la combinazione "k water" e il suo diverso impatto grafico. Non essendo configurabile un rischio di confusione, l'opposizione è respinta.
Marchio UE figurativo K K WATER: la Corte annulla la decisione che aveva ravvisato rischio di confusione con il marchio anteriore K, escludendo l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso avesse correttamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel ritenere che, a fronte di prodotti identici, il segno richiesto K K WATER e il marchio anteriore K fossero sufficientemente simili da generare un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, pur in presenza di prodotti identici, non sussiste rischio di confusione quando il marchio richiesto presenta differenze visive, fonetiche e concettuali sufficientemente marcate rispetto al marchio anteriore, soprattutto se il segno richiesto non è riducibile al solo elemento dominante ma contiene elementi verbali rilevanti, chiaramente visibili e percepibili dal pubblico. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso ha erroneamente trascurato gli elementi "k water" e il diverso stile grafico e cromatico del segno richiesto, sovrastimando la somiglianza complessiva; perciò la decisione è annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo K K WATER: esclusione del rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Oggetto della controversia è il segno figurativo richiesto da L'Oréal, K K WATER, confrontato con un marchio anteriore figurativo consistente in una lettera K stilizzata.
Fatti e procedimento amministrativo
L'Oréal aveva chiesto la registrazione del segno figurativo K K WATER per prodotti di classe 3, ossia "hair preparations and treatments; hair care preparations not for medical purposes; preparations for setting hair". L'opposizione era stata proposta da Arne-Patrik Heinze sulla base di un marchio UE anteriore figurativo composto da una K stilizzata, registrato per diversi prodotti della classe 3, tra cui shampoo e lozioni cosmetiche, oltre che per prodotti di altre classi. L'Opposition Division aveva respinto l'opposizione, ritenendo insussistente il rischio di confusione. Su appello dell'opponente, la Commissione di ricorso aveva invece annullato tale decisione e accolto l'opposizione, ritenendo probabile che una parte significativa del pubblico potesse credere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Normativa rilevante
La causa è stata decisa principalmente alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. È stato richiamato anche l'articolo 4 del regolamento 2017/1001, nella parte in cui riconosce che anche i segni costituiti da una sola lettera possono costituire marchi.
Quadro giuridico sul rischio di confusione
Il Tribunale ribadisce i principi consolidati: il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell'impressione complessiva prodotta dai segni, della percezione del consumatore medio e dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Ricorda inoltre che identità dei prodotti e somiglianza dei marchi sono condizioni cumulative, ma che la valutazione non può essere meccanica: anche con prodotti identici, la mancanza di una somiglianza sufficiente tra i segni può escludere il rischio di confusione.
Valutazione dei segni: elementi dominanti e secondari
Il Tribunale osserva che il marchio richiesto è composto da una K grande e stilizzata nella parte superiore, mentre nella parte inferiore compaiono, in dimensioni minori ma ben visibili e leggibili, gli elementi verbali "k water"; il tutto su sfondo nero quadrato, considerato meramente decorativo. Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha correttamente individuato la K superiore come elemento dominante, ma ha erroneamente ridotto a elementi sostanzialmente trascurabili le parole "k water". Tali elementi occupano una parte significativa del segno, sono chiaramente percepibili e non possono essere ignorati nella comparazione globale.
Comparazione visiva
Sul piano visivo, il Tribunale censura l'approccio della Commissione di ricorso perché ha trascurato gli elementi "k water" e ha sottovalutato le differenze grafiche tra le due K. Il marchio anteriore presenta una K molto stilizzata, in scrittura calligrafica, con effetto di doppia linea curva bianca all'interno della lettera; il marchio richiesto presenta invece una K più lineare, angolare e grassetto, in colore rosa-grigio. Il Tribunale sottolinea che, in segni brevissimi costituiti da una sola lettera, anche piccole differenze grafiche sono più facilmente percepibili dal pubblico. Ne conclude che la somiglianza visiva è bassa e che lo sfondo nero comune è un elemento decorativo non distintivo.
Comparazione fonetica
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che una parte significativa del pubblico non avrebbe pronunciato né la seconda K né la parola "water". Il Tribunale non condivide tale impostazione: gli elementi verbali sono chiaramente visibili e il pubblico li pronuncerà con ogni probabilità, producendo una denominazione di tre o quattro sillabe, del tutto diversa rispetto al marchio anteriore, che si pronuncia come una sola lettera. Ne deriva che la somiglianza fonetica non può essere qualificata come meramente bassa; le differenze sonore sono nette.
Comparazione concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che la singola lettera K non ha, nel caso concreto, un significato riconoscibile per il pubblico rilevante. Tuttavia censura ancora una volta la Commissione di ricorso per non avere considerato il significato evocato dalla combinazione "k water", che il pubblico assocerà verosimilmente all'idea di acqua. Poiché il marchio anteriore non veicola alcun concetto specifico, mentre il marchio richiesto richiama il concetto di acqua, i segni risultano concettualmente diversi.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale riconosce al marchio anteriore un carattere distintivo normale. Pur trattandosi di una singola lettera, la forte stilizzazione calligrafica conferisce al segno una capacità distintiva superiore al minimo o alla debolezza tipica di altre lettere isolate meno caratterizzate. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui una singola lettera può costituire marchio e, se fortemente stilizzata, può avere carattere distintivo normale.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
Tenuto conto dell'identità dei prodotti, ma anche delle marcate differenze visive, fonetiche e concettuali, il Tribunale conclude che il pubblico medio non sarà indotto a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La somiglianza complessiva tra i segni è troppo debole per integrare un rischio di confusione. La Corte sottolinea inoltre che una conclusione opposta comporterebbe, in sostanza, un monopolio su una lettera dell'alfabeto per una determinata gamma di prodotti, risultato incompatibile con la funzione del diritto dei marchi.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 giugno 2021. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di L'Oréal, incluse quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso; dispone inoltre che l'interveniente sopporti le proprie spese.
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