Sentenza del 03/04/2019 n. 1998 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Presupposto impositivo - Esenzione - Immobili ad uso assistenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui l'esenzione ICI può essere riconosciuta solo quando ricorre effettivamente il requisito oggettivo dell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività assistenziale non commerciale. Il testo non indica l'esito processuale concreto, né identifica le parti o specifica se l'esenzione sia stata definitivamente riconosciuta o negata nel caso esaminato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI prevista per gli immobili utilizzati esclusivamente per attività assistenziali o equiparate. La sentenza chiarisce che non è sufficiente la mera destinazione formale dell'immobile a finalità assistenziali, né la natura ecclesiastica dell'ente proprietario o gestore. Occorre verificare in concreto che l'attività sia svolta senza modalità commerciali, considerando in particolare le caratteristiche della clientela, la durata dell'apertura della struttura e l'importo delle rette, che deve risultare significativamente inferiore ai prezzi di mercato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992
Prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali o equiparate, purché tali attività siano svolte con modalità non commerciali. Il requisito deve essere accertato concretamente e non può essere desunto soltanto dalla destinazione dichiarata dell'immobile o dalla natura dell'ente.
Cassazione n. 13970/2016
Stabilisce che, per valutare la natura non commerciale dell'attività assistenziale, occorre esaminare elementi concreti quali la tipologia degli utenti, il periodo di apertura della struttura e soprattutto il livello delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali richiede sia un requisito soggettivo dell'ente sia, soprattutto, un requisito oggettivo riferito all'uso concreto dell'immobile.
- La qualificazione ecclesiastica o non lucrativa dell'ente non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esenzione.
- L'attività può essere considerata non commerciale solo se, valutate le circostanze complessive, opera secondo modalità sostanzialmente solidaristiche e non secondo logiche di mercato.
- Le rette applicate costituiscono un indice centrale: se sono pari o prossime ai prezzi di mercato, l'esenzione può essere esclusa; se sono significativamente inferiori, ciò può sostenere la natura non commerciale.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter documentare concretamente la tipologia degli utenti, le modalità di accesso, la struttura delle rette, i costi sostenuti e le condizioni economiche dell'attività.
- La verifica deve essere effettuata immobile per immobile e attività per attività, senza attribuire automaticamente l'esenzione a tutto il patrimonio dell'ente.
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