Regolamento (UE) 2025/40
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce la direttiva 94/62/CE e introduce un quadro pienamente armonizzato per l’intero ciclo di vita degli imballaggi nell’Unione. Fissa requisiti di sostenibilità, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi superflui, riutilizzo/ricarica, etichettatura armonizzata e regole rafforzate di responsabilità estesa del produttore. Prevede inoltre obiettivi vincolanti di prevenzione dei rifiuti e di riciclaggio, sistemi di deposito cauzionale e restituzione per specifici formati, nonché controlli di vigilanza del mercato, sanzioni nazionali e modifiche coordinate ad altri atti dell’Unione.
Disciplina armonizzata sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con requisiti di sostenibilità, etichettatura, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, contenuto riciclato, raccolta e riciclaggio.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal settore di impiego o dalla loro provenienza (industria, manifattura, vendita al dettaglio, distribuzione, uffici, servizi, nuclei domestici). Incide su fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica, distributori finali, produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore, organizzazioni per l’adempimento degli obblighi, autorità competenti e gestori dei rifiuti; disciplina anche gli operatori che vendono a distanza e le piattaforme online. Restano impregiudicate le norme UE su rifiuti pericolosi, sicurezza dei prodotti, igiene, salute, trasporto e, in caso di conflitto, prevale la direttiva 2008/68/CE; inoltre il regolamento contiene numerose esclusioni e deroghe per specifici imballaggi sensibili al contatto, medicinali, dispositivi medici, merci pericolose, imballaggi compostabili, imballaggi in legno/sughero/tessuto/gomma/ceramica/porcellana/cera, e per taluni formati o operatori di piccole dimensioni. Si applica dal 12 agosto 2026, con varie date intermedie e ulteriori scadenze operative tra il 2027 e il 2040.
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato e direttamente applicabile per disciplinare gli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale, il funzionamento del mercato interno e la circolarità delle risorse. La scelta dello strumento regolamentare risponde all’esigenza di superare la frammentazione nazionale e di rendere più concreti, misurabili e uniformemente esigibili i requisiti già presenti nella direttiva 94/62/CE, che viene infatti abrogata con una disciplina transitoria articolata.
Ambito e logica generale del sistema
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal materiale e dal settore di utilizzo. Il testo chiarisce le nozioni fondamentali di imballaggio, produttore, fabbricante, importatore, distributore, imballaggio riutilizzabile, ricarica, riciclabilità, riciclaggio su scala e contenuto riciclato, nonché il rapporto con altri atti dell’Unione, in particolare la direttiva 2008/98/CE, il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904. Le norme settoriali in materia di medicinali, dispositivi medici, sicurezza alimentare, trasporto di merci pericolose e sostanze chimiche restano rilevanti, con prevalenza delle discipline speciali in caso di conflitto.
Requisiti di sostenibilità: sostanze, riciclabilità e contenuto riciclato
Il primo blocco sostanziale riguarda la composizione degli imballaggi. L’articolo 5 impone di ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione, con un limite specifico per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente e con un divieto specifico, dal 12 agosto 2026, per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre soglie determinate. Gli articoli 6 e 7 introducono il cuore del nuovo sistema: tutti gli imballaggi devono essere riciclabili e, per la plastica, devono contenere una percentuale minima di materiale riciclato post-consumo, con target differenziati nel 2030 e nel 2040 in funzione del tipo di imballaggio e della sensibilità al contatto con alimenti. Il regolamento affida alla Commissione numerosi atti delegati e di esecuzione per definire criteri tecnici, classi di prestazione, metodologie di prova e di verifica, nonché il meccanismo di valutazione del riciclato su scala.
Imballaggi compostabili, biobased e innovativi
Gli imballaggi compostabili sono ammessi solo in casi mirati e con requisiti molto specifici: bustine/cialde e alcune etichette ortofrutticole devono essere compatibili con il compostaggio industriale e, se richiesto dagli Stati membri, con il compostaggio domestico. Gli altri imballaggi biodegradabili devono restare orientati al riciclaggio dei materiali. Il regolamento apre anche a un riesame delle plastiche a base biologica, riservando alla Commissione la possibilità di proporre un futuro quadro specifico. Per gli imballaggi innovativi è prevista una deroga temporanea di cinque anni ai requisiti di riciclabilità, con obbligo di notifica tecnica preventiva alle autorità competenti.
Prevenzione dei rifiuti, riduzione degli imballaggi e riutilizzo
Il regolamento combina obiettivi quantitativi di prevenzione dei rifiuti con obblighi di design. Gli operatori devono ridurre al minimo peso e volume degli imballaggi e non possono immettere sul mercato formati superflui o ingannevoli. È imposto anche un limite allo spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per l’e-commerce, pari al 50 % dal 2030. L’architettura del testo favorisce il riutilizzo e la ricarica: gli imballaggi riutilizzabili devono essere inseriti in sistemi di riutilizzo conformi, ricondizionati e tracciati; le stazioni di ricarica devono rispettare prescrizioni igieniche e informative; per diversi settori sono previsti obiettivi percentuali di utilizzo di imballaggi riutilizzabili, con progressione fino al 2040. Sono inoltre disciplinati sistemi di deposito cauzionale e restituzione, con l’obiettivo del 90 % di raccolta per bottiglie in plastica monouso e contenitori metallici monouso per bevande entro il 2029.
Etichettatura armonizzata e tutela del consumatore
Il regolamento introduce un’etichettatura armonizzata dei materiali, della compostabilità, del contenuto riciclato e della riutilizzabilità, con forte uso di pittogrammi e supporti digitali standardizzati. Le informazioni devono essere leggibili, visibili e comprensibili, anche per le persone con disabilità, e non devono essere fuorvianti né sovrapporsi ad altre etichette previste da altri atti UE. Sono previste anche etichette armonizzate per i contenitori di raccolta e regole per le asserzioni ambientali: tali claim sono ammissibili solo se riferiti a caratteristiche che superano i minimi normativi e se chiariscono a cosa si riferiscono (unità, componente, totalità degli imballaggi immessi). Il testo mira così a prevenire il greenwashing e a migliorare la corretta cernita dei rifiuti.
Responsabilità estesa del produttore, registri e vigilanza del mercato
Il capo sulla responsabilità estesa del produttore è particolarmente dettagliato. Ogni produttore deve registrarsi nello Stato membro di prima messa a disposizione, trasmettere dati periodici sui quantitativi e sulle tipologie di imballaggi e, ove necessario, nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, specialmente nei casi transfrontalieri e di vendita a distanza. I produttori finanzierebbero anche costi aggiuntivi come l’etichettatura dei contenitori per rifiuti e, se previsto, studi sulla composizione dei rifiuti urbani. Le organizzazioni per l’adempimento collettivo devono essere autorizzate, garantire copertura territoriale, parità di accesso e capacità finanziaria, mentre gli importatori e i distributori conservano obblighi di verifica e tracciabilità. Il sistema è rafforzato da registri pubblici, controlli documentali e coordinamento con le piattaforme online e i fornitori di logistica, in collegamento con il regolamento sui servizi digitali.
Gestione dei rifiuti, riciclaggio e dati
Per la fase di fine vita, il regolamento impone sistemi di restituzione e raccolta differenziata diffusi, capillari e non discriminatori, con obiettivi obbligatori di raccolta e riciclaggio. Gli Stati membri devono raggiungere i target di prevenzione dei rifiuti di imballaggio pro capite del 5 % nel 2030, 10 % nel 2035 e 15 % nel 2040 rispetto ai livelli del 2018, oltre agli obiettivi di riciclaggio del 65 % nel 2025 e del 70 % nel 2030, con obiettivi specifici per materiale. Il regime di reporting è molto strutturato: Stati membri e operatori devono trasmettere dati elettronici, relazioni di controllo qualità, banche dati sugli imballaggi e indicatori sulla raccolta differenziata, sul consumo di borse di plastica e sull’uso del riutilizzo. La Commissione può adottare fattori correttivi legati al turismo, metodologie di calcolo e specifiche comuni in caso di assenza o inadeguatezza delle norme armonizzate.
Salvaguardia, sanzioni e appalti pubblici verdi
Il regolamento disciplina sia la non conformità sostanziale sia quella formale. Le autorità nazionali possono imporre misure correttive, ritiri e richiami, e avviare la procedura di salvaguardia a livello nazionale e dell’Unione, con comunicazione tramite ICSMS e interconnessione con i sistemi doganali. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 12 febbraio 2027. Un ulteriore strumento di attuazione è costituito dagli appalti pubblici verdi: entro il 2030 la Commissione dovrà fissare prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti che riguardino imballaggi o prodotti imballati oltre una certa soglia di valore, valorizzando la spesa pubblica come leva per la domanda di soluzioni più sostenibili.
Rapporti con la direttiva 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, ridefinendo i rapporti di specialità tra gli atti. In particolare, per i prodotti di plastica monouso che rientrano nella nozione di imballaggio, prevale il nuovo regolamento nei casi indicati dal testo, con soppressione di alcune previsioni sulla plastica riciclata della direttiva 2019/904 a partire dal 2030. La direttiva 94/62/CE è abrogata dal 12 agosto 2026, ma restano temporaneamente applicabili alcune sue disposizioni su etichettatura, obiettivi e dati per garantire continuità normativa e di mercato. Il nuovo regime è quindi concepito come un sistema unitario, progressivo e fortemente armonizzato, con un ampio ricorso ad atti delegati ed esecutivi per adattare nel tempo la disciplina all’evoluzione scientifica, tecnologica ed economica.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e libera circolazione
Il regolamento stabilisce prescrizioni per sostenibilità ambientale, etichettatura, responsabilità estesa del produttore, prevenzione dei rifiuti, raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio (art. 1). Mira anche ad armonizzare le misure nazionali per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e a contribuire alla transizione circolare e alla neutralità climatica. Un imballaggio può essere immesso sul mercato solo se conforme; gli Stati membri non possono vietare o ostacolare imballaggi conformi, salvo prescrizioni nazionali compatibili e casi specifici (art. 4).
Definizioni e classificazione degli imballaggi
L’art. 3 contiene definizioni molto estese di imballaggio, produttore, fabbricante, importatore, distributore, imballaggio riutilizzabile, ricarica, riciclabilità, riciclaggio su scala, contenuto riciclato, imballaggio compostabile, imballaggio sensibile al contatto, borse di plastica e molte altre nozioni operative. La classificazione distingue imballaggi per la vendita, multipli, per il trasporto, per il commercio elettronico e di servizio, con allegato I contenente un elenco indicativo di articoli inclusi o esclusi dalla nozione di imballaggio.
Sostanze contenute negli imballaggi e limiti chimici
L’art. 5 impone che gli imballaggi siano fabbricati minimizzando sostanze che destano preoccupazione, comprese le microplastiche. La Commissione deve effettuare entro il 31 dicembre 2026 una relazione, con eventuali misure di follow-up; gli Stati membri potevano segnalare sostanze problematiche entro il 31 dicembre 2025. È mantenuto il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente; la Commissione può abbassare tale limite o disciplinare deroghe in casi specifici. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS oltre soglie predeterminate: 25 ppb, 250 ppb o 50 ppm, a seconda del metodo di misurazione. La Commissione deve riesaminare la disposizione sulle PFAS entro il 12 agosto 2030.
Riciclabilità obbligatoria e classi di prestazione
L’art. 6 stabilisce che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili. La riciclabilità è legata a progettazione per il riciclaggio, raccolta differenziata, cernita, riciclaggio su scala e qualità delle materie prime secondarie. Dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi devono almeno rientrare nelle classi A, B o C; dal 1° gennaio 2038 devono almeno essere di classe A o B. La Commissione deve adottare, entro il 1° gennaio 2028, atti delegati su criteri di progettazione per il riciclaggio, classi di prestazione, metodi di valutazione e quadro di modulazione dei contributi EPR; entro il 1° gennaio 2030 deve adottare atti di esecuzione sulla metodologia per valutare il riciclato su scala e sul meccanismo di catena di custodia. Sono previste deroghe per medicinali, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose, imballaggi in legno/sughero/tessuto/gomma/ceramica/porcellana/cera, nonché una deroga temporanea quinquennale per imballaggi innovativi. Gli allegati II e VII disciplinano in dettaglio categorie, soglie e documentazione tecnica.
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
L’art. 7 introduce quote minime di contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, calcolate come media per impianto e per anno: dal 1° gennaio 2030, 30 % per PET a contatto con alimenti (salvo bottiglie monouso), 10 % per altri contatti alimentari in plastica, 30 % per bottiglie monouso per bevande e 35 % per gli altri imballaggi di plastica; dal 1° gennaio 2040, le percentuali salgono rispettivamente a 50 %, 25 %, 65 % e 65 %. Sono previste condizioni su raccolta e riciclo nell’UE o in paesi terzi con norme equivalenti, esclusioni per numerose categorie sensibili al contatto o pericolose e un’esclusione per le parti di plastica inferiori al 5 % del peso totale. La Commissione deve adottare atti di esecuzione entro il 31 dicembre 2026 sulla metodologia di calcolo/verifica e atti delegati sui criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio; può inoltre prevedere deroghe, revisioni delle esclusioni o adeguamenti delle soglie in casi eccezionali.
Plastiche a base biologica e imballaggi compostabili
L’art. 8 prevede un riesame, entro il 12 febbraio 2028, dello stato tecnologico e delle prestazioni ambientali delle plastiche a base biologica, con eventuale proposta legislativa su requisiti, obiettivi, sostituzioni del contenuto riciclato e definizione. L’art. 9 disciplina gli imballaggi compostabili: entro il 12 febbraio 2028, le bustine/cialde specifiche e le etichette adesive su prodotti ortofrutticoli devono essere compatibili con il compostaggio industriale e, se richiesto dagli Stati membri, con quello domestico; gli Stati membri possono imporre la compostabilità per alcuni formati quando vi siano sistemi di raccolta dei rifiuti organici adeguati. Gli altri imballaggi biodegradabili devono restare progettati per il riciclaggio dei materiali e la Commissione deve chiedere norme armonizzate entro il 12 febbraio 2026.
Riduzione al minimo degli imballaggi e riutilizzabilità
L’art. 10 impone che, entro il 1° gennaio 2030, il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo necessario per la funzionalità; sono vietati imballaggi con doppie pareti, falsi fondi o caratteristiche che aumentano solo il volume percepito. L’art. 11 definisce gli imballaggi riutilizzabili e richiede che siano progettati per numerose rotazioni, sicuri e ricondizionabili; entro il 12 febbraio 2027 la Commissione dovrà fissare un numero minimo di rotazioni per i formati più usati. Gli allegati IV e VI precisano criteri di valutazione, requisiti di riutilizzo, ricondizionamento e stazioni di ricarica.
Etichettatura armonizzata e informazione al consumatore
Gli artt. 12 e 13 introducono etichette armonizzate sull’imballaggio e sui contenitori per i rifiuti: dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, gli imballaggi dovranno indicare i materiali, la compostabilità e, se del caso, il contenuto riciclato o biobased, mediante pittogrammi e tecnologie digitali standardizzate; i contenitori per rifiuti dovranno essere etichettati in modo coerente per agevolare la cernita. Sono previsti obblighi di visibilità, leggibilità, durata, uso di un unico supporto dati quando vi siano informazioni su prodotto e imballaggio, e divieti di etichettature fuorvianti. L’art. 14 consente asserzioni ambientali solo se riferite a proprietà che superano i minimi regolamentari e se specificano l’ambito di riferimento. L’art. 55 rafforza anche gli obblighi informativi verso gli utilizzatori finali.
Obblighi degli operatori economici e documentazione di conformità
Gli artt. 15-23 ripartiscono gli obblighi tra fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica. Il fabbricante deve effettuare la valutazione di conformità, redigere la documentazione tecnica, apporre identificazione e dati di contatto, conservare la documentazione per 5 anni per i monouso e 10 per i riutilizzabili, e adottare misure correttive in caso di non conformità; importatori e distributori hanno obblighi di verifica, diligenza e tracciabilità; i fornitori devono trasmettere le informazioni necessarie; i rappresentanti autorizzati possono svolgere compiti specifici ma non sostituire la valutazione sostanziale. L’allegato VII disciplina la procedura di controllo interno della produzione e la dichiarazione di conformità UE (allegato VIII).
Prevenzione dei rifiuti, spazio vuoto e divieti di formati
Il capo V introduce un obbligo di ridurre gli imballaggi e i rifiuti: per gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico lo spazio vuoto non può superare il 50 % dal 1° gennaio 2030, con metodologia di calcolo affidata alla Commissione; per gli imballaggi per la vendita lo spazio vuoto deve essere minimizzato. L’art. 25 vieta dal 1° gennaio 2030 l’immissione sul mercato di determinati formati elencati nell’allegato V, tra cui alcuni imballaggi monouso in plastica, imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi sotto 1,5 kg, imballaggi per consumo nei locali HORECA, alcune porzioni individuali e imballaggi monouso nel settore ricettivo. Sono previste deroghe e orientamenti della Commissione.
Riutilizzo, ricarica e obiettivi settoriali
Gli artt. 26-33 disciplinano sistemi di riutilizzo, ricarica e obiettivi quantitativi. Gli operatori che immettono per la prima volta imballaggi riutilizzabili devono garantire l’esistenza di un sistema di riutilizzo conforme all’allegato VI; chi usa imballaggi riutilizzabili deve partecipare ai sistemi, ricondizionare i contenitori e, nei circuiti chiusi, restituirli ai punti di raccolta. Le stazioni di ricarica devono fornire informazioni igieniche e non possono offrire gratuitamente contenitori non conformi. Dal 2030 sono previsti obiettivi di riutilizzo per imballaggi per il trasporto, per imballaggi multipli e per le bevande, con percentuali che arrivano al 70 % per il trasporto e al 40 % per le bevande entro il 2040, salvo esclusioni e deroghe per microimprese, casi geografici particolari e specifiche categorie di bevande. Sono previsti obblighi di ricarica per alimenti e bevande da asporto e l’offerta di imballaggi riutilizzabili nel settore HORECA.
Borse di plastica
L’art. 34 mantiene e rafforza la riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero: il consumo annuo non deve superare 40 borse pro capite entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni anno. Gli Stati membri possono adottare restrizioni, misure economiche e obiettivi nazionali ulteriori, anche per altri spessori, e possono esentare le borse ultraleggere per motivi igienici o per alimenti sfusi. La Commissione deve valutare entro il 12 febbraio 2032 l’eventuale estensione del modello ad altri materiali di imballaggio.
Responsabilità estesa del produttore, registri e autorizzazioni
Gli artt. 44-47 istituiscono un registro nazionale dei produttori, obbligatorio in ciascuno Stato membro, con comunicazioni annuali o trimestrali in taluni casi, dati dettagliati sui quantitativi immessi sul mercato e sugli imballaggi gestiti. I produttori devono registrarsi prima di operare; se non registrati, non possono mettere a disposizione imballaggi. La responsabilità estesa del produttore copre costi di raccolta, trattamento, etichettatura dei contenitori per rifiuti e, se previsto, indagini sulla composizione dei rifiuti urbani. Gli Stati membri autorizzano produttori singoli o organizzazioni di adempimento collettivo, verificano la capacità finanziaria e organizzativa e possono richiedere garanzie. Sono previste regole speciali per i venditori online e i fornitori di servizi di logistica, in collegamento con il regolamento (UE) 2022/2065.
Raccolta differenziata, deposito cauzionale e restituzione
L’art. 48 richiede sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, aperti ai diversi operatori e compatibili con l’intero territorio nazionale. L’art. 49 impone obiettivi obbligatori di raccolta dal 1° gennaio 2029. L’art. 50 stabilisce, per bottiglie di plastica monouso per bevande e contenitori metallici monouso fino a 3 litri, un obiettivo di raccolta differenziata del 90 % annuo entro il 1° gennaio 2029, normalmente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione; sono previste esenzioni, deroghe e requisiti minimi armonizzati dell’allegato X. Gli Stati membri possono ampliare i sistemi ad altri formati, e i sistemi esistenti devono adeguarsi progressivamente.
Obiettivi di riciclaggio e calcolo
L’art. 52 conferma gli obiettivi di riciclaggio per il 2025 e il 2030, sia complessivi sia per materiale: 65 % entro il 2025 e 70 % entro il 2030 per tutti i rifiuti di imballaggio, con soglie specifiche per plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone. Sono possibili rinvii fino a cinque anni per alcuni obiettivi, a condizioni rigorose e previa presentazione di un piano di attuazione (allegato XI). L’art. 53 definisce le regole di calcolo, incluso il punto di misurazione del riciclo, i trattamenti aerobici/anaerobici dei biodegradabili, i materiali esportati e le correzioni per lotti, scarti e qualità dei dati. L’art. 54 consente di rettificare gli obiettivi tenendo conto di quote di imballaggi riutilizzabili e del legno riparato.
Informazione, banche dati e comunicazioni alla Commissione
Gli artt. 55-57 impongono agli Stati membri di informare consumatori e utilizzatori finali sulle modalità di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio, sull’uso corretto delle etichette e sulla compostabilità. Gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione dati dettagliati su riciclaggio, consumo di borse di plastica e raccolta differenziata dei formati soggetti a deposito cauzionale; devono inoltre istituire banche dati armonizzate accessibili al pubblico, leggibili meccanicamente e interoperabili. La Commissione adotta atti di esecuzione per metodologie di calcolo, verifica e formato dei dati.
Vigilanza del mercato, salvaguardia e controlli alle frontiere
Gli artt. 58-62 introducono una procedura di salvaguardia per imballaggi che presentano rischi o non conformità, con poteri delle autorità nazionali di valutare, imporre misure correttive, vietare, ritirare o richiamare i prodotti e comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri tramite ICSMS. La Commissione può adottare decisioni di giustificazione o urgenza e prevedere l’interconnessione con i sistemi doganali. È disciplinata anche la non conformità formale, che consente misure per irregolarità documentali, etichettatura, spazio vuoto, riutilizzo, ricarica, riciclabilità e contenuto riciclato.
Appalti pubblici verdi
L’art. 63 prevede che, entro il 12 febbraio 2030, la Commissione adotti atti di esecuzione con prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti pubblici nei casi in cui imballaggi o prodotti imballati superino il 30 % del valore stimato dell’appalto o dei prodotti usati nel servizio. Le prescrizioni potranno assumere la forma di specifiche tecniche, criteri di selezione o condizioni di esecuzione e potranno essere derogate solo per sicurezza, salute pubblica o difficoltà tecniche irrisolvibili.
Modifiche ad altri atti, abrogazione e transizione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2019/1020 includendo la direttiva (UE) 2019/904 nel suo ambito, e modifica la direttiva (UE) 2019/904 per coordinarla con il nuovo quadro, con soppressione di alcuni obblighi a partire dal 1° gennaio 2030. Abroga la direttiva 94/62/CE dal 12 agosto 2026, con una serie di disposizioni transitorie per etichettatura, obiettivi di riciclaggio e trasmissione dati fino al 2028-2029. La decisione 97/129/CE è abrogata dal 12 agosto 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 agosto 2026, salvo l’articolo 67, paragrafo 5, applicabile dal 12 febbraio 2029.
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