Regolamento (UE) 2024/3234
Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/1115, posticipando di 12 mesi la data di applicazione della disciplina anti-deforestazione per consentire a operatori, commercianti, Stati membri e paesi terzi di prepararsi pienamente. Rinvia inoltre di sei mesi il termine per la classificazione dei paesi a basso o alto rischio e adegua le date di abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regime transitorio per il legno. L’intervento è motivato dall’esigenza di garantire un’applicazione effettiva e coordinata del sistema di dovuta diligenza.
Rinvio di 12 mesi della data di applicazione del regolamento UE sulla deforestazione e adeguamento delle date correlate, inclusa l’abrogazione del regolamento sul legno EUTR.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ordinamento dell’Unione, alle modifiche apportate al regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Incide sugli operatori, sui commercianti e sulle autorità competenti interessati dagli obblighi di dovuta diligenza, nonché sulla Commissione quanto alla classificazione del rischio dei paesi o di parti di paesi. Riguarda inoltre il regime transitorio per il legno e i prodotti da esso derivati già disciplinati dal regolamento (UE) n. 995/2010. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione
Il regolamento interviene sul quadro europeo volto a ridurre la deforestazione e il degrado forestale, già introdotto dal regolamento (UE) 2023/1115. Il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario rinviare l’entrata a regime di alcune disposizioni per consentire una preparazione più completa di operatori, commercianti, autorità competenti e paesi terzi, anche alla luce del sistema informativo adottato dalla Commissione e delle attività preparatorie già svolte.
Finalità e contesto
Il regolamento è adottato in un’ottica di effettività applicativa del regime di dovuta diligenza relativo alle materie prime e ai prodotti associati alla deforestazione. I considerando richiamano, in particolare, la necessità di disporre di tempo sufficiente per la raccolta dei dati, la documentazione di supporto e l’organizzazione dei sistemi interni di compliance, nonché per consentire alla Commissione di definire in modo ordinato la classificazione del rischio dei paesi di produzione.
Rinvio della data di applicazione delle principali disposizioni
La modifica centrale riguarda l’articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1115. Le disposizioni sostanziali e procedurali indicate agli articoli 3-13, 16-24, 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre 2025, anziché dalla data originariamente prevista. Per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano microimprese o piccole imprese, la decorrenza è ulteriormente differita al 30 giugno 2026, con la precisazione che il differimento non riguarda i prodotti ricompresi nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
Classificazione dei paesi a basso o alto rischio
L’articolo 29, paragrafo 2, viene riscritto per fissare al 30 giugno 2025 il termine ultimo entro il quale la Commissione deve pubblicare l’elenco dei paesi o parti di paesi classificati a basso o alto rischio. L’elenco è adottato mediante atti di esecuzione e deve essere periodicamente riesaminato e aggiornato in presenza di nuovi elementi di prova. La scelta di rinviare solo di sei mesi questa scadenza risponde all’esigenza di fornire agli operatori indicazioni utili con congruo anticipo rispetto agli obblighi di dovuta diligenza.
Abrogazione del regolamento sul legno e disciplina transitoria
Il nuovo articolo 37 sposta al 30 dicembre 2025 l’abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, che disciplinava gli obblighi per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. È però previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2028 per il legno e i prodotti derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025. Dopo tale data, per i medesimi prodotti trova applicazione l’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore con urgenza, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di precedere la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 così modificata. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio della classificazione del rischio dei paesi
L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115 è sostituito: a tutti i paesi è assegnato un livello standard di rischio al 29 giugno 2023; la Commissione classifica paesi o parti di paesi come a basso o alto rischio e pubblica l’elenco mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025; l’elenco deve essere riesaminato e aggiornato quando necessario alla luce di nuovi elementi di prova.
Abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e regime transitorio per il legno
Il nuovo articolo 37 prevede l’abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 con effetto dal 30 dicembre 2025. Tuttavia, tale regolamento continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati, come definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010, se prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025. Per tali prodotti, se immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028, si applica in deroga l’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115.
Differimento della data di applicazione del regolamento 2023/1115
L’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è sostituito per stabilire che gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24 e 26, 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/1115 si applicano dal 30 dicembre 2025. Per gli operatori costituiti al 31 dicembre 2020 come microimprese o piccole imprese, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, tali disposizioni si applicano dal 30 giugno 2026, salvo i prodotti figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
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