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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3236

Regolamento (UE) 2024/3236 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE)

Normativa europea32024R3236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un meccanismo emergenziale e temporaneo, denominato RESTORE, per consentire l’uso mirato del FSE+ e del FESR/Fondo di coesione a sostegno della ricostruzione e dell’attenuazione delle conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali avvenute nel 2024-2025. Prevede priorità dedicate, una dotazione massima pari al 10% delle risorse iniziali nazionali, un prefinanziamento eccezionale del 25% e un tasso di cofinanziamento fino al 95%. Stabilisce inoltre deroghe su selezione delle operazioni, distribuzione di aiuti materiali, riduzione dell’orario lavorativo e accesso all’assistenza sanitaria, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Modifica i regolamenti FSE+ e FESR/Fondo di coesione per introdurre il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE) dopo catastrofi naturali verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle regioni, alle autorità di gestione, alle autorità locali e ai beneficiari coinvolti nei programmi finanziati dal FSE+ e dal FESR/Fondo di coesione, nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". Riguarda esclusivamente il sostegno connesso a catastrofi naturali gravi o regionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002, incluse in via eccezionale anche catastrofi con danni inferiori alle soglie, se riconosciute dall’autorità pubblica competente dello Stato membro; per quelle successive al 24 dicembre 2024, il riconoscimento deve intervenire entro 12 settimane dal primo danno. Il quadro è temporaneo e limitato alle catastrofi verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025; le modifiche di programma devono essere presentate entro sei mesi dall’evento, oppure entro il 25 giugno 2025 per gli eventi anteriori al 24 dicembre 2024. Esclude, in termini pratici, ogni utilizzo non connesso a tali catastrofi naturali e impone il coordinamento con altri strumenti UE, nazionali o assicurativi privati per evitare sovracompensazioni.

Modifica dei regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE)

Il regolamento nasce in risposta alle recenti inondazioni e agli incendi boschivi che hanno colpito varie regioni dell’Europa centrale, orientale e meridionale. Il legislatore unionale istituisce un quadro temporaneo e mirato per sostenere la ricostruzione, attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali e preservare, al tempo stesso, la natura strategica degli investimenti di coesione a lungo termine.

Finalità e logica dell’intervento

L’intervento si fonda sull’idea che, in presenza di catastrofi naturali, i fondi della politica di coesione possano fornire una risposta più rapida e flessibile rispetto agli ordinari meccanismi di programmazione. Il sostegno del FSE+, del FESR e del Fondo di coesione si aggiunge alle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, con l’obiettivo di alleggerire rapidamente i bilanci nazionali e ridurre il rischio di nuove disparità territoriali. I considerando insistono anche sulla necessità di non sacrificare gli investimenti strutturali in prevenzione, preparazione e resilienza, applicando il principio di immunizzazione dagli effetti del clima e il principio di non arrecare un danno significativo per gli investimenti infrastrutturali.

Ambito temporale e definizione di catastrofe naturale

Il nuovo regime si applica alle catastrofi naturali verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per "catastrofe naturale" si intendono le catastrofi naturali gravi o regionali definite dal regolamento (CE) n. 2012/2002; il regolamento ammette anche eventi sotto soglia, purché riconosciuti da un’autorità pubblica competente dello Stato membro. Per gli eventi con danni inferiori alle soglie verificatisi dopo il 24 dicembre 2024, il riconoscimento deve intervenire entro 12 settimane dalla data del primo danno.

Sostegno tramite il FSE+

Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito l’articolo 12 ter, che consente agli Stati membri di usare il FSE+ per attenuare gli effetti socioeconomici negativi delle catastrofi naturali. Le risorse possono essere programmate in priorità dedicate e, per l’intero periodo di programmazione, l’ammontare complessivo destinato a tali priorità è limitato al 10% della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR. La modifica del programma deve essere presentata entro sei mesi dalla catastrofe, oppure entro il 25 giugno 2025 se l’evento è anteriore al 24 dicembre 2024.

Misure ammissibili e deroghe nel FSE+

Le priorità dedicate possono finanziare qualsiasi obiettivo specifico del FSE+. Il regolamento consente, in via temporanea, regimi di riduzione dell’orario lavorativo per lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dalle conseguenze della catastrofe, senza l’obbligo di misure attive, nonché misure per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria anche a persone non in imminente situazione di vulnerabilità socioeconomica. Inoltre, la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base può essere finanziata senza misure di accompagnamento, per un massimo di sei mesi dalla data della catastrofe e comunque dopo il 1° gennaio 2024.

Prefinanziamento, cofinanziamento e divieto di sovrapposizione

Per sostenere tempestivamente la ricostruzione, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale pari al 25% della dotazione delle priorità dedicate, entro 60 giorni dalla decisione di approvazione della modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Se la dotazione aumenta, è previsto un ulteriore prefinanziamento del 25% dell’incremento. Il tasso massimo di cofinanziamento è elevato al 95%. Gli Stati membri devono inoltre evitare sovracompensazioni, detraendo dalle spese dichiarate ogni sostegno proveniente da altri strumenti UE, nazionali o da assicurazioni private.

Sostegno alla ricostruzione tramite FESR e Fondo di coesione

Nel regolamento (UE) 2021/1058 viene introdotto un nuovo obiettivo specifico, nell’ambito dell’obiettivo strategico relativo agli investimenti a favore dell’occupazione e della crescita, dedicato agli investimenti per la ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali del periodo 2024-2025. Il Fondo di coesione può contribuire a tale obiettivo specifico se l’intervento rientra nel proprio ambito. Le risorse sono programmate tramite priorità dedicate e restano soggette al limite complessivo del 10% della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR.

Regole finanziarie e selezione di operazioni già concluse

Anche per il FESR e il Fondo di coesione è previsto un prefinanziamento eccezionale del 25%, con le stesse regole di versamento, contabilizzazione, non sospendibilità e computo ai fini del disimpegno previste dal regolamento (UE) 2021/1060. Il tasso massimo di cofinanziamento è fissato al 95% e vige il divieto di cumulo con altri sostegni. In deroga alle regole ordinarie, possono essere selezionate anche operazioni già materialmente completate o pienamente attuate prima della domanda di finanziamento, purché costituiscano una risposta a una catastrofe naturale del periodo di riferimento.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua struttura evidenzia un intervento emergenziale ma circoscritto nel tempo, finalizzato a consentire una risposta rapida e coordinata della politica di coesione alle catastrofi naturali più recenti.

Disposizioni principali

Istituzione del sostegno RESTORE nel FSE+

Inserito l’articolo 12 ter nel regolamento (UE) 2021/1057: gli Stati membri possono usare il FSE+ per attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. La nozione di catastrofe naturale rinvia al regolamento (CE) n. 2012/2002 e include, in via eccezionale, eventi sotto soglia se riconosciuti dall’autorità competente; per gli eventi successivi al 24 dicembre 2024, il riconoscimento deve intervenire entro 12 settimane dal primo danno.

Priorità dedicate e limiti finanziari

Le risorse possono essere programmate in priorità dedicate. Per l’intero periodo di programmazione, le risorse complessive destinate alle priorità dedicate sono limitate al 10% della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR. La modifica del programma va presentata entro sei mesi dalla data della catastrofe, oppure entro il 25 giugno 2025 per le catastrofi anteriori al 24 dicembre 2024.

Misure ammissibili nel FSE+

Le priorità dedicate possono finanziare qualsiasi obiettivo specifico del FSE+. Sono ammissibili, in via temporanea e per massimo 18 mesi dalla catastrofe, i regimi di riduzione dell’orario lavorativo senza misure attive e le misure per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria anche a persone non in imminente vulnerabilità socioeconomica. Per la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non è richiesto l’abbinamento con misure di accompagnamento; tale sostegno è ammissibile per massimo sei mesi dalla catastrofe e comunque dopo il 1° gennaio 2024.

Prefinanziamento eccezionale e regole finanziarie

La Commissione versa il 25% della dotazione alle priorità dedicate a titolo di prefinanziamento eccezionale, in aggiunta al prefinanziamento annuale previsto dall’articolo 90 del regolamento (UE) 2021/1060. Il pagamento avviene entro 60 giorni dall’adozione della decisione di approvazione della modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi; se la dotazione aumenta, è versato un ulteriore 25% dell’incremento. Si applicano le regole di liquidazione contabile, imputazione degli interessi, non sospendibilità e calcolo del disimpegno del regolamento (UE) 2021/1060.

Tasso di cofinanziamento e divieto di doppio finanziamento nel FSE+

In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate è fissato al 95%. Gli Stati membri devono detrarre dalle spese dichiarate alla Commissione ogni sostegno ricevuto da un altro strumento UE, da uno strumento nazionale o da un’assicurazione privata per le operazioni selezionate.

Nuovo obiettivo specifico nel FESR e Fondo di coesione

Nel regolamento (UE) 2021/1058 l’articolo 3 è modificato per inserire, nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita", un nuovo obiettivo specifico volto a sostenere gli investimenti per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il Fondo di coesione può sostenere tale obiettivo specifico nella misura in cui sia coerente con il proprio ambito d’intervento.

Definizione di catastrofe naturale e programmazione nel FESR/Fondo di coesione

Per il nuovo obiettivo specifico si applica la stessa definizione di catastrofe naturale già richiamata dal regolamento (CE) n. 2012/2002, con inclusione eccezionale degli eventi sotto soglia riconosciuti dall’autorità competente; per gli eventi successivi al 24 dicembre 2024 il riconoscimento deve avvenire entro 12 settimane dal primo danno. Le risorse sono programmate tramite priorità dedicate nei programmi dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" e sono soggette, insieme alle priorità dedicate del FSE+, al limite complessivo del 10% della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR.

Prefinanziamento, cofinanziamento e selezione delle operazioni nel FESR/Fondo di coesione

Per le priorità dedicate è previsto un prefinanziamento eccezionale del 25% della dotazione, da versare entro 60 giorni dalla decisione di approvazione della modifica del programma, con eventuale prefinanziamento supplementare del 25% in caso di aumento della dotazione. Il tasso massimo di cofinanziamento è del 95%. Sono detratte dalle spese dichiarate le altre forme di sostegno ricevute. In deroga all’articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, possono essere selezionate anche operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della domanda di finanziamento, purché rispondano a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica di coesionefondi strutturali e di investimento europeioccupazione e affari socialisviluppo regionaleprotezione civile e ricostruzione post-catastrofe

Testo integrale

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