Regolamento (UE) 2024/3193
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3193 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui tubi senza saldature originari della Russia e conferma la necessità di mantenere la protezione del mercato dell’Unione. La Commissione rileva, sulla base dei dati disponibili in assenza di collaborazione dei produttori russi, un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abolizione dei dazi. Sono quindi reintrodotte/ mantenute aliquote definitive differenziate per specifici esportatori russi, con regole di fatturazione e una clausola di coordinamento con il dazio oltre contingente della salvaguardia siderurgica.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Russia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda i prodotti originari della Russia, con aliquote differenziate per alcune società esportatrici e un’aliquota residuale per tutte le altre imprese russe. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; contiene inoltre una disciplina di coordinamento con le misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Dazio antidumping definitivo sui tubi senza saldature originari della Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3193 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Russia. La Commissione, applicando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ha ritenuto che la cessazione delle misure avrebbe probabilmente comportato la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e misura riesaminata
Le misure antidumping sui tubi senza saldature russi hanno una lunga storia normativa, con interventi successivi del Consiglio e della Commissione. Nel procedimento attuale, la domanda di riesame è stata presentata il 30 giugno 2023 dall’European Steel Tube Association (ESTA) per conto dell’industria dell’Unione; l’apertura del riesame è avvenuta il 2 ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
La Commissione ha indicato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 e ha analizzato le tendenze del pregiudizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la fine del PIR. Nel corso dell’istruttoria non hanno collaborato i produttori esportatori russi né gli importatori indipendenti.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e valore equivalente di carbonio (CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula IIW. Il prodotto è classificato nei codici NC ed ex TARIC elencati nell’articolo 1, paragrafo 1.
La Commissione conferma che il prodotto fabbricato ed esportato dalla Russia, quello venduto nel mercato interno russo, quello venduto da produttori terzi nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, sicché sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione del dumping e uso dei dati disponibili
Poiché i produttori russi non hanno collaborato e durante il PIR non vi sono state esportazioni nell’Unione, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sulla base dei prezzi sul mercato interno russo del prodotto più comune, pari a 140 000 RUB/tonnellata, ossia 1 709 EUR/tonnellata.
Non essendovi esportazioni verso l’Unione nel PIR, la Commissione non ha potuto effettuare un confronto diretto con prezzi all’esportazione verso l’Unione. Ha quindi valutato il rischio di reiterazione del dumping sulla base delle esportazioni verso paesi terzi, rilevando un prezzo medio franco fabbrica di 1 424 EUR/tonnellata e una differenza media negativa del 17 % rispetto al valore normale. Nei principali mercati di esportazione, alcuni prezzi erano inferiori al valore normale, con evidenza di comportamenti di prezzo compatibili con il dumping.
Rischio di reiterazione del dumping
La Commissione ha considerato tre elementi principali: esportazioni verso paesi terzi, capacità produttiva/capacità inutilizzata in Russia e attrattiva del mercato dell’Unione. Secondo le informazioni disponibili, la Russia disponeva di una capacità produttiva superiore a 4,4 milioni di tonnellate e di una capacità inutilizzata superiore a 500 000 tonnellate, pari a circa il 32 % del consumo totale dell’Unione; inoltre, la capacità produttiva sarebbe aumentata di ulteriori 450 000 tonnellate tra il 2022 e il PIR.
Il mercato dell’Unione è stato considerato attraente per dimensioni, vicinanza geografica e livelli di prezzo. La Commissione ha quindi concluso che, in caso di scadenza delle misure, è molto probabile il reindirizzamento verso l’Unione delle esportazioni russe e della capacità inutilizzata, con reiterazione del dumping. Le sanzioni vigenti non sono state ritenute idonee a modificare tale conclusione, perché considerate temporanee e non prevedibili quanto a portata e durata.
Valutazione del pregiudizio
L’industria dell’Unione è stata identificata come composta da 16 produttori. La Commissione, sulla base di dati macro e microeconomici, ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Pur in presenza di una perdita di quota di mercato dal 86,2 % nel 2020 all’82,2 % nel PIR, gli indicatori economici sono migliorati: produzione, utilizzo degli impianti, redditività, flusso di cassa, investimenti e ritorno sul capitale investito hanno registrato un’evoluzione positiva. La redditività è passata da livelli negativi o prossimi allo zero nel 2020 a un utile tra circa l’11 % e il 16 % nel PIR.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Sebbene non sia stato accertato un pregiudizio notevole attuale, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Ha ritenuto che la forte capacità inutilizzata in Russia, unita ai prezzi di esportazione inferiori a quelli dell’Unione e all’attrattiva del mercato europeo, renderebbe probabile un afflusso di importazioni oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli.
La Commissione ha inoltre osservato che il prodotto è venduto in un mercato molto competitivo e che l’ingresso di volumi significativi a basso prezzo costringerebbe l’industria europea a comprimere produzione e prezzi, con effetti negativi sulla redditività, sugli investimenti e sulla capacità di finanziamento.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’interesse dell’Unione. Ha rilevato che la maggioranza dei produttori dell’Unione sosteneva la domanda, mentre né importatori né utilizzatori hanno collaborato. Ha quindi concluso che non vi sono motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure.
Per importatori e utilizzatori, la Commissione ha ritenuto che esistano fonti alternative di approvvigionamento e che il peso del prodotto nei costi degli utilizzatori sia generalmente limitato.
Misure antidumping e regole di applicazione
L’articolo 1 istituisce il dazio definitivo con tre livelli: 24,1 %, 28,7 % e 35,8 %. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione espressamente prevista dal regolamento; in mancanza, si applica l’aliquota residuale.
Il regolamento chiarisce che le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente menzionate e per il prodotto fabbricato da tali soggetti. Le società possono chiedere la modifica del codice addizionale in caso di cambio di denominazione, previa dimostrazione che ciò non incide sul diritto all’aliquota individuale.
Coordinamento con la misura di salvaguardia siderurgica
L’articolo 2 disciplina il rapporto con la misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Per evitare un cumulo eccessivo tra dazio antidumping e dazio oltre contingente, il regolamento prevede che, se il dazio di salvaguardia supera quello antidumping, si applichi solo il primo; se invece è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia insieme alla differenza fino al livello del dazio antidumping più elevato. La parte non riscossa del dazio antidumping resta sospesa per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della misura antidumping
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86, originari della Russia e classificati nei codici NC/TARIC elencati all’articolo 1, paragrafo 1.
Aliquote del dazio per impresa
Sono previste aliquote individuali del 24,1 % per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works, del 28,7 % per OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, e del 35,8 % per tutte le altre importazioni originarie della Russia. I relativi codici addizionali TARIC sono A741, A859 e A999.
Condizione della fattura commerciale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con la dichiarazione testuale prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, sottoscritta da un responsabile identificato con nome e funzione. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre imprese.
Rapporto con la salvaguardia siderurgica
Se il dazio tariffario oltre contingente previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 si applica ai medesimi prodotti e supera il dazio antidumping, si riscuote solo il dazio di salvaguardia; la riscossione del dazio antidumping è sospesa. Se il dazio di salvaguardia è inferiore al dazio antidumping, si riscuote il dazio di salvaguardia insieme alla differenza fino al livello del dazio antidumping più elevato. Le sospensioni durano solo per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Motivazione del riesame e conclusioni
La Commissione ha esaminato il periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2023 per il dumping e il periodo 1 gennaio 2020-fine PIR per il pregiudizio. In assenza di collaborazione dei produttori russi, ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le conclusioni sui dati disponibili. Ha riscontrato esportazioni russe verso paesi terzi a prezzi inferiori al valore normale, notevole capacità inutilizzata in Russia e attrattiva del mercato dell’Unione, con conseguente rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che non vi fossero validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure: l’industria dell’Unione sostiene in larga parte la misura, gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato e, in ogni caso, l’obiettivo è evitare importazioni a prezzi di dumping, non escludere il prodotto dal mercato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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