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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3239

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3239 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R3239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di specifiche partite di prodotti avicoli, in conseguenza di nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e introducono nuove zone soggette a restrizioni con effetto urgente. L’obiettivo è tutelare lo stato sanitario dell’Unione, sospendendo l’accesso dalle aree colpite e allineando gli elenchi alla situazione epidemiologica aggiornata.

Modifica gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento a nuove restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), per le quali viene sospesa o aggiornata l’autorizzazione all’ingresso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Aggiornamento degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dal Regno Unito e dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3239 interviene sul sistema UE di elenchi dei paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso di talune partite di origine animale, in applicazione della normativa unionale in materia di sanità animale. La misura risponde a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, ritenendo necessario un aggiornamento urgente delle zone autorizzate per proteggere la sanità animale nell’Unione.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi, territori, zone o compartimenti inseriti in appositi elenchi. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso di determinate partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di autorizzazione negli allegati da I a XXII.

Ragione dell’intervento

La Commissione evidenzia che il Regno Unito ha notificato 5 focolai di HPAI nel pollame tra il 10 e il 16 dicembre 2024 nelle contee di Norfolk e dello Yorkshire, mentre gli Stati Uniti hanno notificato 17 focolai tra il 3 e l’11 dicembre 2024 in California, Iowa, Missouri, Nebraska, Oklahoma e South Dakota. In entrambi i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone restrittive di almeno 10 km e adottato la politica di abbattimento totale. Dopo la valutazione delle informazioni epidemiologiche, la Commissione conclude che occorre sospendere l’ingresso nell’UE dalle aree interessate dai recenti focolai.

Oggetto delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato al regolamento. Le modifiche incidono sulle sezioni relative al Regno Unito e agli Stati Uniti, con l’inserimento di nuove zone identificate dai codici GB-2.332 a GB-2.336 e US-2.743 a US-2.759.

Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono inserite nuove zone per il Regno Unito e per gli Stati Uniti.

Per il Regno Unito sono aggiunte le zone:

  • GB-2.332, GB-2.333, GB-2.334, GB-2.335 e GB-2.336;
  • le descrizioni geografiche indicano aree entro un raggio di 10 km attorno a località di Norfolk e Yorkshire, tra cui Dereham, Watton, Beverley, Attleborough e Gayton.

Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.743 a US-2.759, riferite a diversi Stati e contee, tra cui:

  • Oklahoma (Adair County, zone 01 e 02),
  • South Dakota (Hutchinson, Beadle, Charles Mix, Moody, Brule),
  • Iowa (Sioux, Palo Alto),
  • California (Kern, Stanislaus, Tulare),
  • Missouri (Daviess),
  • Nebraska (Nemaha).

Le zone sono descritte come aree circolari con raggio di 10 km, individuate tramite coordinate GPS/WGS84, e collegate alle date di conferma dei focolai tra il 3 e l’11 dicembre 2024 negli Stati Uniti e tra il 10 e il 16 dicembre 2024 nel Regno Unito.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono inserite le stesse nuove zone per il Regno Unito e gli Stati Uniti. Qui la disciplina riguarda l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento alle medesime restrizioni epidemiologiche.

Per il Regno Unito, le zone GB-2.332 a GB-2.336 sono indicate con restrizioni e con le relative date di riferimento del 10.12.2024 e del 16.12.2024.

Per gli Stati Uniti, le zone US-2.743 a US-2.759 sono associate alle medesime date di riferimento dei focolai notificati e comprendono sia la qualificazione della zona sia il richiamo alla categoria di prodotti interessata.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti con urgenza, in coerenza con la necessità di adeguare rapidamente le liste di importazione alla situazione sanitaria aggiornata.

Significato operativo per gli operatori

Per operatori del commercio estero, importatori, spedizionieri e professionisti che assistono imprese del settore agroalimentare, il regolamento comporta la verifica immediata della provenienza delle partite di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame/selvaggina da penna. Le spedizioni originarie delle zone elencate negli allegati modificati non risultano autorizzate secondo la nuova mappatura, con possibili impatti su programmazione logistica, certificazione sanitaria e controlli all’importazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento, aggiornando gli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti

I considerando descrivono la notifica alla Commissione di 5 focolai nel Regno Unito (Norfolk e Yorkshire, confermati tra il 10 e il 16 dicembre 2024) e di 17 focolai negli Stati Uniti (California, Iowa, Missouri, Nebraska, Oklahoma e South Dakota, confermati tra il 3 e l’11 dicembre 2024), con istituzione di zone restrittive di almeno 10 km e abbattimento totale.

Sospensione dell’ingresso dalle zone interessate

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti e della valutazione della Commissione, l’ingresso nell’Unione viene sospeso per le partite provenienti dalle zone colpite o comunque interessate dai recenti focolai di HPAI, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Modifiche specifiche alle zone del Regno Unito

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte nuove zone GB-2.332, GB-2.333, GB-2.334, GB-2.335 e GB-2.336, con indicazione delle relative restrizioni e delle date di riferimento (10.12.2024 e 16.12.2024), nonché delle aree geografiche interessate in Norfolk e Yorkshire.

Modifiche specifiche alle zone degli Stati Uniti

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte le zone US-2.743 fino a US-2.759, relative a diversi Stati e contee (tra cui Oklahoma, South Dakota, Iowa, California, Missouri e Nebraska), con date di riferimento comprese tra il 3.12.2024 e l’11.12.2024 e coordinate geografiche/circolarità di 10 km.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareimportazioni di animali e prodotti di origine animalecontrolli veterinaricommercio estero

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