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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 6654 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Operazioni soggettivamente inesistenti - Buona fede del contribuente - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito di aver agito in buona fede e di non essere consapevole, né di poter ragionevolmente esserlo, della partecipazione a un'attività fraudolenta. Ha quindi invocato il principio unionale di conservazione del diritto alla detrazione dell'IVA, sostenendo che la frode commessa da altri soggetti non avrebbe dovuto pregiudicare il suo diritto.

La decisione

La sentenza afferma che, quando il contribuente invoca la propria buona fede per conservare il diritto alla detrazione dell'imposta in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, grava su di lui l'onere di provare le circostanze concrete dalle quali risulti che non sapeva e non poteva sapere di partecipare a una frode IVA. In assenza di tale prova, la buona fede non può essere riconosciuta e la detrazione può essere negata. Il principio enunciato è quindi favorevole all'Ufficio quanto alla ripartizione dell'onere probatorio.

Norme richiamate

  • Principio comunitario di conservazione del diritto alla detrazione dell'imposta

    Il contribuente deve dare prova delle circostanze del caso, da cui risulti che non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un'attività in frode all'imposta.

    Il diritto alla detrazione può essere conservato quando il contribuente dimostri la propria effettiva buona fede e l'assenza di consapevolezza, anche colposa, della frode. L'onere di tale dimostrazione grava sul contribuente che invoca il principio.

  • Disciplina dell'IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La contestazione riguarda operazioni in cui la cessione o prestazione può essere effettiva, ma il soggetto indicato in fattura non coincide con quello reale, in un contesto potenzialmente fraudolento. La detrazione può essere disconosciuta se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dichiarare di aver agito in buona fede: il contribuente deve documentare concretamente la regolarità e la plausibilità dei rapporti commerciali.
  • La prova deve riguardare sia l'assenza di conoscenza effettiva della frode sia l'impossibilità di rilevarla usando l'ordinaria diligenza professionale.
  • È utile conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza, verifiche sull'affidabilità della controparte e ogni elemento che dimostri l'effettività dell'operazione.
  • La mera regolarità formale delle fatture o l'avvenuto pagamento non escludono automaticamente la frode né dimostrano, da soli, la buona fede.
  • Quando il contribuente invoca un principio unionale a tutela della detrazione, deve fornire una prova specifica delle circostanze che giustificano l'applicazione del principio; in mancanza, prevale la contestazione dell'Amministrazione finanziaria.

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