Sentenza del 13/12/2016 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Notifica cartella di pagamento - Art. 60 D.P.R. 600/73 - Prova della residenza e ricerche insufficienti - Nullità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta nulla, poiché non risultava adeguatamente verificata l'irreperibilità assoluta del contribuente. La sola constatazione dell'assenza del campanello e della cassetta postale non è sufficiente quando il destinatario dimostra di risiedere stabilmente presso l'indirizzo di notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante affissione all'albo comunale secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973. Il contribuente ha dimostrato di aver risieduto ininterrottamente presso l'indirizzo indicato. Le ricerche del notificatore, limitate alla presunta assenza del campanello e della cassetta postale, sono state ritenute insufficienti per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta.
Norme richiamate
Art. 60 del D.P.R. 600/1973
La notifica mediante affissione all'albo comunale, prevista per i casi di irreperibilità assoluta, richiede ricerche effettive e adeguate sull'assenza del destinatario e non può fondarsi su verifiche meramente formali o sommarie.
Massime di principio
- La procedura per irreperibilità assoluta è eccezionale e può essere utilizzata solo dopo ricerche diligenti e concretamente idonee a verificare che il destinatario non sia rintracciabile.
- L'assenza del campanello o della cassetta postale, da sola, non dimostra l'irreperibilità assoluta del contribuente.
- Se il destinatario prova di aver risieduto continuativamente presso l'indirizzo indicato, grava sull'amministrazione o sul notificatore l'esigenza di dimostrare ricerche più complete e attendibili.
- Una notifica eseguita con la procedura degli irreperibili assoluti in assenza di verifiche sufficienti può essere dichiarata nulla, con conseguenze sulla validità degli atti successivi fondati su quella notifica.
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