Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 39 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: avvisi di accertamento ai fini IRES/IRPEF- accertamento parziale - accertamento induttivo - definizione per adesione - notifica ulteriore accertamento - condizioni - movimentazioni bancarie relative ai soci - imputabilità alla società - condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di ulteriori avvisi di accertamento emessi dopo precedenti accertamenti definiti mediante adesione, nonché l'utilizzo di movimentazioni bancarie intestate ai soci per imputare maggiori ricavi o redditi alla società. L'accertamento parziale può riguardare anche maggiori redditi determinati con metodo contabile-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, per imputare alla società i movimenti bancari dei soci, l'Amministrazione deve dimostrarne la sostanziale riferibilità alla società.

La decisione

La sentenza afferma che, dopo una definizione per adesione, l'ulteriore accertamento è possibile soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997. Per l'accertamento ordinario definito con adesione, occorrono nuovi elementi e un maggior reddito superiore al 50% di quello definito, nonché comunque non inferiore alla soglia assoluta prevista dalla norma; i due requisiti sono concorrenti. Per l'accertamento parziale, invece, è sufficiente la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi idonei a consentire l'accertamento di un maggior reddito. In ogni caso, le movimentazioni sui conti dei soci non possono essere automaticamente imputate alla società senza la prova della loro sostanziale riferibilità all'attività sociale.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    accertamento contabile-induttivo

    L'accertamento parziale può essere utilizzato anche per contestare maggiori redditi determinati mediante le regole dell'accertamento contabile-induttivo, senza che ciò lo trasformi necessariamente in un accertamento globale.

  • Art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 218/1997

    accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53

    Dopo la definizione per adesione di un accertamento ordinario, un ulteriore accertamento è ammesso solo in presenza di nuovi elementi e quando ricorrono congiuntamente sia la soglia percentuale sia quella assoluta previste dalla norma.

  • Art. 2, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 218/1997

    sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito

    Per gli accertamenti parziali definiti con adesione, l'ulteriore azione accertatrice può essere esercitata in presenza di nuovi elementi idonei a fondare un maggior reddito, senza applicazione delle soglie previste per l'accertamento ordinario.

Massime di principio

  • La definizione per adesione tende a rendere stabile la posizione fiscale del contribuente, ma non impedisce sempre ulteriori accertamenti: questi devono rispettare rigorosamente le condizioni specifiche previste dalla legge.
  • Occorre distinguere tra accertamento ordinario e accertamento parziale, perché le condizioni per notificare un nuovo accertamento dopo l'adesione possono essere differenti.
  • Nel caso di accertamento ordinario, le soglie percentuale e assoluta previste dalla legge sono cumulative e devono essere entrambe rispettate.
  • I movimenti bancari intestati ai soci non sono automaticamente riferibili alla società: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la loro sostanziale riferibilità all'attività sociale.
  • Un accertamento fondato su conti personali dei soci deve indicare e provare il collegamento effettivo tra le movimentazioni contestate e i ricavi o redditi della società; la mera qualità di socio non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.