Sentenza del 13/12/2016 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:1. Processo tributario - art. 58 D. lgs. 546/1992 - nuovi documenti in appello 2. Processo tributario - mancata impugnazione di atti presupposti - conseguenze su atti esecutivi 3. Processo tributario - nullità dell'atto nel diritto tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, da un lato, l'inammissibilità o tardività della produzione di nuovi documenti in appello e, dall'altro, intendeva contestare l'atto esecutivo facendo valere motivi ed eccezioni propri degli atti presupposti non tempestivamente impugnati. La decisione ha inoltre chiarito il regime delle nullità tributarie nel processo di tipo impugnatorio.
La decisione
La sentenza ha affermato che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, in appello è consentita la produzione di nuovi documenti, senza che operino preclusioni fondate sull'impossibilità di produrli in primo grado per causa imputabile alla parte. Ha inoltre stabilito che il contribuente non può impugnare un atto esecutivo per far valere vizi propri degli atti presupposti che non siano stati impugnati tempestivamente ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992. Infine, ha precisato che le nullità tributarie devono essere dedotte dalla parte interessata, non sono rilevabili d'ufficio e sono soggette ai termini di decadenza e alle preclusioni processuali.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
In appello è consentita la produzione di nuovi documenti.
La norma consente alle parti di depositare nuovi documenti in appello, senza che la produzione sia preclusa dal fatto che i documenti avrebbero potuto essere prodotti in primo grado.
Art. 19, D.lgs. n. 546/1992
Gli atti tributari impugnabili devono essere contestati entro i termini di legge. La mancata impugnazione dell'atto presupposto impedisce di dedurne successivamente i vizi nell'impugnazione dell'atto esecutivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello, anche se non sono stati depositati in primo grado; resta comunque necessario rispettare le regole processuali e il contraddittorio.
- Gli atti presupposti devono essere impugnati autonomamente e tempestivamente. Se diventano definitivi, i loro vizi non possono normalmente essere recuperati contestando un successivo atto esecutivo.
- Le nullità tributarie non sono, di regola, rilevabili d'ufficio: devono essere eccepite dalla parte interessata nell'atto introduttivo o comunque entro i termini e le preclusioni applicabili.
- La mancata impugnazione tempestiva di un atto può determinare la stabilizzazione dei suoi effetti, anche quando venga successivamente notificato un atto consequenziale o esecutivo.
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