Sentenza del 13/12/2016 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Notifica cartella di pagamento a mezzo p.e.c. - Inesistenza - Esclusione - Necessità intermediazione ufficiale giudiziario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata, sostenendo implicitamente che tale modalità non fosse valida o richiedesse l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Non ha però dedotto vizi relativi all'incompletezza o all'illeggibilità dell'atto: al contrario, ha ricevuto la cartella, l'ha impugnata tempestivamente, ha articolato compiutamente le proprie difese e l'ha allegata al ricorso.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica tramite PEC non è inesistente, poiché tale modalità è stata espressamente prevista dall'art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 38 del D.L. 78/2010. La norma impone all'Agente della riscossione di utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dagli elenchi previsti dalla legge ed esclude l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c., norma relativa alle notifiche telematiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. Ne consegue che non è necessaria l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Eventuali criticità sui formati dei file o sulla necessità della firma digitale non sono state esaminate, perché non dedotte dal ricorrente. La notifica è quindi stata ritenuta valida e la cartella ritualmente conosciuta dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973
Prevede la possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata, imponendo all'Agente della riscossione di attingere agli elenchi di legge per gli indirizzi PEC ed escludendo l'applicabilità dell'art. 149-bis c.p.c.
La notifica della cartella via PEC è una modalità legalmente prevista e non richiede l'intervento o l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
Art. 38 del D.L. 78/2010
Ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
La disposizione ha introdotto nell'ordinamento, a partire dal 31 maggio 2010, la possibilità di notificare le cartelle di pagamento mediante PEC.
Art. 149-bis c.p.c.
Disciplina gli adempimenti dell'ufficiale giudiziario per la notificazione di atti processuali tramite strumenti telematici.
La norma non si applica alla notifica delle cartelle di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione via PEC, poiché l'art. 26, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 ne esclude espressamente l'applicazione.
Legge 24/2010
Ha introdotto l'art. 149-bis c.p.c.
La disciplina generale delle notifiche telematiche eseguite dall'ufficiale giudiziario non prevale sulla disciplina speciale prevista per la notifica delle cartelle di pagamento via PEC.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC, se effettuata secondo la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e utilizzando un indirizzo PEC tratto dagli elenchi previsti dalla legge, non è inesistente.
- Per configurare l'inesistenza della notifica occorre che l'attività sia completamente estranea allo schema legale; la semplice contestazione della modalità telematica o l'assenza dell'ufficiale giudiziario non è sufficiente.
- La notifica diretta via PEC da parte dell'Agente della riscossione non richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, perché la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.
- Se il contribuente ha ricevuto e compreso l'atto, lo ha impugnato tempestivamente e ha potuto svolgere pienamente le proprie difese, diventa più difficile sostenere l'inesistenza della notifica; tali circostanze dimostrano il raggiungimento dello scopo conoscitivo dell'atto.
- Eventuali vizi specifici, come l'illeggibilità, l'incompletezza dell'allegato, l'uso di un indirizzo PEC non previsto o problemi riguardanti il formato e l'integrità del documento, devono essere dedotti e provati espressamente: il giudice non li esamina d'ufficio se non sono stati sollevati.
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