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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 338 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Imu - Soggettività passiva in caso di contratto di locazione finanziaria - Sussiste in capo al conduttore - Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento - Non rileva fino a quando l'immobile non venga effettivamente riconsegnato al locatore finanziario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il locatario rimane soggetto passivo dell’IMU anche dopo la risoluzione anticipata del contratto, finché continui a detenere o utilizzare l’immobile e la società di leasing non abbia riacquistato il pieno possesso del bene mediante effettiva riconsegna.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’IMU dopo la risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria per inadempimento. Il locatario riteneva di non essere più tenuto al pagamento del tributo dalla data della risoluzione; l’ente impositore sosteneva invece che l’obbligo permanesse finché l’immobile non fosse stato materialmente riconsegnato al locatore finanziario. La mera risoluzione del contratto, senza restituzione del bene, non determina quindi il venir meno della soggettività passiva.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 22924/2012

    Il locatario dell'immobile resta soggetto passivo di detto tributo, nel caso in cui non provveda alla riconsegna del bene.

    La soggettività passiva del locatario non viene meno con la sola risoluzione del contratto, ma persiste fino alla riconsegna effettiva dell’immobile al locatore finanziario.

  • Disciplina IMU sulla soggettività passiva nei contratti di locazione finanziaria

    Sin quando l'utilizzatore continui a fruire del bene, è da ritenersi soggetto passivo a fini Imu, sino al momento in cui la società di Leasing non abbia riacquisito il pieno possesso del cespite.

    Nei contratti di leasing, l’utilizzatore è tenuto al pagamento dell’IMU durante il periodo di disponibilità sostanziale del bene. La risoluzione anticipata non è sufficiente a trasferire l’obbligo tributario alla società di leasing se il bene non è stato concretamente restituito.

Massime di principio

  • In caso di risoluzione anticipata di un leasing immobiliare, la cessazione dell’obbligo IMU non coincide necessariamente con la data della risoluzione contrattuale.
  • Il locatario resta normalmente soggetto passivo finché non dimostri l’effettiva riconsegna dell’immobile e la riacquisizione del possesso da parte della società di leasing.
  • La mera cessazione formale del contratto o l’inadempimento del locatario non sono sufficienti, da soli, a escludere la debenza dell’IMU.
  • Per stabilire il momento finale dell’obbligo tributario occorre verificare documentazione e fatti concreti, quali verbale di riconsegna, disponibilità materiale del bene e data di effettivo rientro nel possesso del locatore finanziario.

Testo integrale

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