Cassazione Civile, Ordinanza n. 03079/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego parziale di rimborso della differenza di accisa versata per l'acquisto di carburante utilizzato da macchine aziendali impiegate nell'estrazione di cava con motori fissi, per le quali era stata richiesta l'aliquota ridotta. La società contribuente aveva impugnato il provvedimento di diniego parziale davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'accoglimento della domanda e il riconoscimento del rimborso integrale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e impugnabilità degli atti, sostenendo che fosse stato impugnato un atto meramente consequenziale o di trasmissione, e non il vero provvedimento di diniego, già decaduto; (2) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di litispendenza e sulla pretesa efficacia di giudicato esterno derivante da altra decisione; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente in ordine alla spettanza del rimborso integrale, lamentando che la CTR si fosse limitata a formule generiche su presupposti del TUA, buona fede e legittimo affidamento senza un adeguato iter argomentativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, dalla stessa intestazione e dal contenuto del ricorso introduttivo, risultasse impugnato il provvedimento di diniego parziale di rimborso, con un errore materiale sul numero di protocollo, e non il successivo atto di accredito o la sola nota di trasmissione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a una questione meramente processuale; ha inoltre escluso il giudicato esterno perché la sentenza richiamata non risultava prodotta con attestazione del passaggio in giudicato. Sul terzo motivo ha escluso la nullità della motivazione, affermando che la sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito: il giudice tributario aveva ritenuto provato che il carburante fosse funzionale al processo estrattivo in cava, che i presupposti agevolativi del TUA fossero integrati e che l'Ufficio non avesse dimostrato un uso diverso del carburante. Conseguentemente, la Cassazione ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Consente di dedurre in cassazione la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale; il motivo è stato esaminato e respinto perché infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ne ha escluso la ricorrenza nei punti dedotti.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande o eccezioni di merito, non a questioni meramente processuali come la litispendenza.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Regolano l'impugnabilità degli atti nel processo tributario e i termini di proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'atto impugnato come diniego parziale di rimborso.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Prevede il contenuto della sentenza tributaria, inclusa la motivazione; la Corte ha ritenuto che il requisito fosse soddisfatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la motivazione della sentenza di merito è stata considerata sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiama l'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse solo apparente.
art. 111 Cost.
Parametrizza il minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha affermato che esso era stato superato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte perché la sentenza di appello rendeva percepibile il ragionamento decisorio.
d.lgs. n. 504 del 1995, punto 9, Tabella A
È la base normativa dell'agevolazione sulle accise richiamata dal giudice di merito; la Corte ha preso atto che la CTR l'aveva ritenuta applicabile al carburante destinato all'attività estrattiva.
principi di buona fede e legittimo affidamento
Richiamati dalla CTR come ulteriori argomenti a sostegno del rimborso; la Cassazione non li ha posti al centro della ratio, ma ha considerato sufficiente l'accertamento dell'uso agevolato del carburante.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel dispositivo motivazionale, ma la Corte rileva che l'Ufficio non aveva dimostrato usi diversi del carburante rispetto a quelli agevolati; il ragionamento valorizza la distribuzione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la corretta individuazione dell'atto impugnato va desunta dal contenuto sostanziale del ricorso; un mero errore materiale nell'indicazione del numero di protocollo non trasforma l'impugnazione in ricorso contro un atto diverso, se dalla domanda emerge con chiarezza il provvedimento effettivamente contestato.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito e non si configura rispetto a mere questioni processuali, come l'eccezione di litispendenza o il richiamo a un preteso giudicato esterno.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva, in senso materiale o logico, di un percorso argomentativo percepibile; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisibile se consente di comprendere la ratio decidendi.
- In tema di rimborso di accise agevolate, il giudice di merito può riconoscere il beneficio quando ritenga provato che il carburante sia stato effettivamente impiegato per l'attività agevolata e l'Amministrazione non dimostri un diverso utilizzo.
- Ai fini del controllo in cassazione, la motivazione è sufficiente quando esprime, anche in forma concisa, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice tributario.
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