Direttiva 2011/97
Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011 , che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 1999/31/CE per introdurre requisiti specifici e vincolanti per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico considerato rifiuto. Essa detta standard tecnici su sito, serbatoi, ammissione del materiale, controlli, emergenze e tenuta dei registri, rinviando per il resto al quadro generale UE sui rifiuti e sulle discariche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 marzo 2013.
Modifica della direttiva 1999/31/CE per introdurre criteri tecnici specifici di stoccaggio temporaneo del mercurio metallico considerato rifiuto
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli impianti e alle operazioni di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto, in particolare allo stoccaggio temporaneo per più di un anno e, per i profili richiamati nei considerando, al quadro regolatorio delle discariche e degli impianti di stoccaggio disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE. Rilevano gli operatori che gestiscono serbatoi e siti di stoccaggio del mercurio, i produttori di rifiuti e i responsabili del riempimento; restano richiamate, per i profili generali, le norme UE su rifiuti, autorizzazioni, controllo degli impianti e incidenti rilevanti. La direttiva non disciplina lo stoccaggio permanente, che nei considerando è indicato come ancora bisognoso di ulteriori valutazioni tecniche.
Direttiva 2011/97/UE: criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto
La direttiva 2011/97/UE del Consiglio modifica la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti per introdurre un regime tecnico speciale per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico considerato rifiuto. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1102/2008 sul divieto di esportazione e lo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e mira a colmare le lacune del regime generale dei rifiuti rispetto alle caratteristiche specifiche di questa sostanza.
Obiettivi e contesto normativo
Dai considerando emerge che il mercurio metallico considerato rifiuto può essere stoccato temporaneamente per più di un anno o stoccato permanentemente solo in determinate condizioni, ma il legislatore UE ritiene necessari requisiti supplementari per lo stoccaggio temporaneo. La direttiva richiama la disciplina generale in materia di rifiuti, l'autorizzazione ex articolo 23 della direttiva 2008/98/CE per lo stoccaggio fino a un anno, nonché l'applicazione della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE agli impianti di stoccaggio per più di un anno. Nei considerando si precisa anche che lo stoccaggio permanente richiederebbe ulteriori valutazioni sul comportamento a lungo termine del mercurio, sicché la direttiva si limita allo stoccaggio temporaneo e indica tali prescrizioni come migliori tecniche disponibili per un orizzonte massimo di cinque anni.
Ambito di applicazione
Le nuove prescrizioni si applicano agli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, disciplinando le caratteristiche del sito, dei serbatoi, delle procedure di ammissione, del monitoraggio e della documentazione. Restano richiamati, per i profili generali, gli obblighi già previsti dalla direttiva 1999/31/CE in materia di autorizzazione, controllo e sorveglianza, nonché, per gli impianti interessati, le norme della direttiva 2008/98/CE sui registri e della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti per lo stoccaggio temporaneo in superficie. La direttiva non introduce una disciplina autonoma dello stoccaggio permanente.
Modifiche introdotte agli allegati della direttiva 1999/31/CE
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE, mediante l'inserimento di tre nuovi punti dedicati al mercurio metallico. Il risultato è un corpus di requisiti tecnici vincolanti che integrano il quadro generale sulle discariche con standard specifici per il mercurio considerato rifiuto.
Requisiti per il sito di stoccaggio
Nel nuovo punto 8 dell'allegato I, lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno deve avvenire separatamente dagli altri rifiuti. I serbatoi devono essere collocati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, privi di crepe o fessure e impermeabili al mercurio, con volume adeguato a contenere la quantità stoccata. Il sito deve inoltre essere protetto da barriere artificiali o naturali contro le emissioni di mercurio, avere un pavimento rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio, con pendenza e pozzetto di raccolta, essere dotato di un sistema antincendio e organizzato in modo da rendere agevole l'individuazione di tutti i serbatoi.
Requisiti specifici su mercurio, serbatoi e ammissione
Il nuovo punto 6 dell'allegato II disciplina in modo dettagliato la composizione del mercurio, le caratteristiche dei serbatoi e le procedure di ammissione. Il mercurio metallico deve avere un contenuto superiore al 99,9% in peso e non contenere impurità che possano corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile, con esempi espliciti di acido nitrico o soluzioni di cloruri.
I serbatoi devono essere resistenti alla corrosione e agli urti; le saldature devono essere evitate. Sono ammessi, in particolare, serbatoi in acciaio al carbonio almeno ASTM A36 o in acciaio inossidabile AISI 304 o 316L. Essi devono essere a tenuta stagna per gas e liquidi, avere pareti esterne resistenti alle condizioni di stoccaggio e un prototipo che superi positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna richiamate dai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Per evitare perdite o deformazioni in caso di dilatazione del liquido, il riempimento non può superare l'80% del volume del serbatoio. L'ammissione è subordinata alla presenza di un certificato di conformità ai requisiti del punto 6; prima dello stoccaggio il serbatoio deve essere sottoposto a ispezione visiva e non sono ammessi serbatoi danneggiati, insufficientemente stagni o corrosi. Ogni serbatoio deve recare un timbro indelebile con numero di identificazione, materiale di costruzione, peso a vuoto, riferimento al produttore e data di costruzione, oltre a una targhetta permanente con il numero di identificazione del certificato.
Certificato di conformità
Il certificato richiesto dal punto 6 dell'allegato II deve contenere una serie di informazioni minime: nome e indirizzo del produttore dei rifiuti, nome e indirizzo del responsabile del riempimento, data e luogo del riempimento, quantità di mercurio, grado di purezza e, se del caso, descrizione delle impurità con bollettino d'analisi, conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio, numero di identificazione dei serbatoi ed eventuali osservazioni particolari. Il certificato è rilasciato dal produttore dei rifiuti o, se ciò non è possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.
Controllo, ispezioni, gestione delle emergenze e registri
Il nuovo punto 6 dell'allegato III impone un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio con sensibilità almeno pari a 0,02 mg/m3, con sensori posizionati a livello del pavimento e del soffitto e con allarme visivo e acustico; il sistema deve essere sottoposto a manutenzione annuale. Il sito di stoccaggio e i serbatoi devono essere ispezionati visivamente almeno una volta al mese da una persona autorizzata. In caso di perdite, il gestore deve agire immediatamente per evitare emissioni di mercurio nell'ambiente e ripristinare la sicurezza dello stoccaggio; le perdite sono qualificate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 1999/31/CE.
Devono inoltre essere disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico. Tutti i documenti contenenti le informazioni del punto 6 dell'allegato II e della lettera A del punto 6 dell'allegato III, incluso il certificato del serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio dopo lo stoccaggio temporaneo e alla sua destinazione e al trattamento previsto, devono essere conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 2 fissa il termine di recepimento al 15 marzo 2013 e impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione. È lasciata agli Stati membri la scelta delle modalità di riferimento alla direttiva nelle disposizioni interne, entro i limiti usuali del diritto UE. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 1999/31/CE
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE secondo l'allegato della direttiva 2011/97/UE, al fine di introdurre criteri specifici per il mercurio metallico considerato rifiuto.
Termine di recepimento
L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 15 marzo 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Requisiti per lo stoccaggio temporaneo: sito e infrastrutture
L'allegato inserisce nell'allegato I della direttiva 1999/31/CE un punto 8 sullo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno. Il mercurio deve essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti; i serbatoi devono essere collocati in bacini di raccolta rivestiti, privi di crepe o fessure e impermeabili al mercurio, con volume adeguato; il sito deve essere dotato di barriere artificiali o naturali contro le emissioni di mercurio, di pavimentazione impermeabilizzante resistente al mercurio con pendenza e pozzetto di raccolta, di un sistema antincendio e di un'organizzazione che consenta di localizzare agevolmente tutti i serbatoi.
Requisiti specifici del mercurio, dei serbatoi e dell'ammissione
L'allegato inserisce nell'allegato II un punto 6 con requisiti tecnici dettagliati. Il mercurio deve avere contenuto superiore al 99,9% in peso e non contenere impurità che possano corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile. I serbatoi devono essere resistenti alla corrosione e agli urti, preferibilmente senza saldature, in acciaio al carbonio minimo ASTM A36 o in acciaio inossidabile AISI 304 o 316L, a tenuta stagna per gas e liquidi, con pareti esterne resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo deve superare le prove di caduta e di tenuta stagna previste dai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose. Il riempimento non può superare l'80% del volume del serbatoio. Sono ammessi solo serbatoi con certificato di conformità; prima dello stoccaggio occorre un'ispezione visiva, sono esclusi serbatoi danneggiati, insufficientemente stagni o corrosi, e i serbatoi devono recare timbro indelebile e targhetta permanente con gli elementi identificativi richiesti.
Contenuto del certificato
Il certificato che accompagna il serbatoio deve indicare nome e indirizzo del produttore dei rifiuti, nome e indirizzo del responsabile del riempimento, data e luogo del riempimento, quantità del mercurio, grado di purezza e, se del caso, descrizione delle impurità con bollettino d'analisi, conferma dell'uso esclusivo del serbatoio per trasporto e/o stoccaggio di mercurio, numero di identificazione dei serbatoi ed eventuali osservazioni particolari. Il certificato è rilasciato dal produttore dei rifiuti o, se ciò non è possibile, dal soggetto responsabile della gestione.
Controlli, ispezioni, emergenze e registri
L'allegato inserisce nell'allegato III un punto 6 che prevede un sistema continuo di controllo del vapore di mercurio con sensibilità almeno pari a 0,02 mg/m3, sensori a pavimento e soffitto, allarme visivo e acustico e manutenzione annuale. Sito e serbatoi devono essere ispezionati visivamente almeno una volta al mese da persona autorizzata; in caso di perdite, il gestore deve intervenire immediatamente per evitare emissioni e ripristinare la sicurezza, e le perdite sono considerate fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 1999/31/CE. Devono inoltre essere disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati. Tutta la documentazione prevista, incluso il certificato, e i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio dopo lo stoccaggio temporaneo, nonché alla sua destinazione e al trattamento previsto, devono essere conservati per almeno tre anni dalla fine dello stoccaggio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 30 nov 2011Direttiva 2011/96
- direttiva · 28 nov 2011Direttiva 2011/94
- direttiva · 27 nov 2011Direttiva 2013/60
- direttiva · 13 dic 2011Direttiva 2011/99
- direttiva · 13 dic 2011Direttiva 2011/98
- direttiva · 13 dic 2011Direttiva 2011/95
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →