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Direttiva 2013/60

Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013 , che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna, per ragioni di adeguamento tecnico, tre direttive UE relative ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli, introducendo un più stretto allineamento con i regolamenti UNECE. Interviene soprattutto su prove emissioni, emissioni sonore, assenza di gas dal basamento e requisiti di illuminazione, includendo anche le luci di marcia diurna. Per gli Stati membri è previsto l’obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2014, con applicazione del nuovo regime di omologazione ai nuovi tipi dal 1° luglio 2014.

Modifica tecnica delle direttive UE su omologazione, emissioni ed illuminazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per allinearle al progresso tecnico e ai regolamenti UNECE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli della categoria L, in particolare ai sottogruppi L1e, L2e, L3e, L6e e, per alcune prescrizioni, agli altri veicoli della categoria L rientranti nella direttiva 2002/24/CE. Incide sui costruttori e sui servizi di omologazione degli Stati membri, che devono applicare le nuove prescrizioni nelle procedure di omologazione CE e nella documentazione di conformità; sono rilevanti anche le disposizioni transitorie per nuovi tipi di veicoli dal 1° luglio 2014 e per i certificati di conformità dal 1° luglio 2014. Sono escluse, per alcune note e requisiti, le categorie L1e, L2e e L6e quando la norma si riferisce agli altri veicoli della categoria L.

Modifica tecnica delle direttive su veicoli a due o tre ruote e quadricicli

La direttiva interviene sulle direttive 97/24/CE, 2002/24/CE e 2009/67/CE per adeguarle al progresso tecnico e rafforzare l’allineamento con i regolamenti UNECE. I considerando evidenziano l’obiettivo di semplificare le norme di omologazione, ridurre gli oneri amministrativi e mantenere invariato il livello di protezione, in un quadro coerente con il regolamento (UE) n. 168/2013.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’atto mira a rendere equivalenti, per quanto possibile, le prescrizioni UE e quelle UNECE, così da facilitare il riconoscimento reciproco delle omologazioni e uniformare le procedure tecniche. Vengono inoltre aggiornati i criteri di prova per riflettere condizioni d’uso più realistiche, soprattutto per le emissioni allo scarico subito dopo l’avviamento a freddo.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i veicoli della categoria L, con attenzione particolare alle sottocategorie L1e, L2e, L3e e L6e. Le disposizioni toccano i costruttori, le autorità di omologazione e, sul piano documentale, i certificati di conformità e le schede di prova previsti dalla direttiva 2002/24/CE. Alcune prescrizioni sono espressamente differenziate tra L1e, L2e e L6e, da un lato, e gli altri veicoli della categoria L, dall’altro.

Adeguamento ai regolamenti UNECE

L’articolo 1 sostituisce il testo dell’articolo 4, par. 1, della direttiva 97/24/CE riconoscendo l’equivalenza tra specifici capitoli della direttiva e una serie di regolamenti UNECE. Per i pneumatici sono richiamati i regolamenti nn. 30, 54, 64 e 75; per l’illuminazione e la segnalazione luminosa i regolamenti nn. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 53, 56, 57, 72, 74 e 82; per i retrovisori il regolamento n. 81; per le cinture di sicurezza il n. 16; per il rumore dei motocicli il n. 41.

Emissioni inquinanti e nuove prove di tipo I e II

La parte più rilevante dell’allegato I è la revisione del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE. Per i veicoli L1e, L2e e L6e conformi alla norma EUR 3, la prova di tipo I viene ora svolta in due fasi consecutive: una fase a freddo di 448 secondi e una fase a caldo di 448 secondi, con raccolta distinta dei gas in due sacchi separati. Vengono misurati CO, idrocarburi totali, ossidi di azoto e anidride carbonica; il risultato finale è calcolato separatamente per fase e poi combinato secondo la formula prevista.

Sono dettagliati anche i criteri del sistema di raccolta e dell’apparato di analisi, nonché le modalità di condizionamento del veicolo, comprese la pressione dei pneumatici, il carburante di prova, il precondizionamento e il periodo di sosta a temperatura controllata prima della prova a freddo. La prova di tipo II continua a riguardare le emissioni di CO e idrocarburi al minimo del motore.

Limiti, classificazione EUR e documentazione

La direttiva aggiorna i limiti di emissione EUR 3 per le categorie L1e, L2e e L6e e chiarisce come interpretare le precedenti categorie EUR 1 ed EUR 2. Viene inoltre modificato l’allegato VII della direttiva 2002/24/CE per riportare in modo più articolato i risultati delle prove di emissione, la norma euro applicabile, i valori di CO2 e il consumo di carburante. Le note chiariscono che la piena conformità al capitolo 5 dell’allegato I, con la metodologia di prova introdotta dalla presente direttiva, equivale alla norma EUR 3.

Emissioni dal basamento

L’appendice 3 inserita nell’allegato I afferma espressamente che i veicoli omologati delle categorie L1e, L2e e L6e non possono emettere gas dal basamento. La regola è estesa, in termini di principio, a tutti i veicoli della categoria L, per i quali non è ammesso lo scarico diretto in atmosfera dei gas provenienti dal basamento durante l’intera vita utile.

CO2 e consumo di carburante

Per CO2 e consumo di carburante la direttiva introduce una disciplina specifica di interpretazione del risultato di prova. Il valore di omologazione coincide con quello dichiarato dal fabbricante solo se il valore misurato dal servizio tecnico non lo supera di oltre il 4 %. Se il superamento è superiore, la prova è ripetuta; una media di due prove entro il 4 % consente di mantenere il valore dichiarato, mentre oltre tale soglia si esegue una terza prova e vale la media delle tre.

Illuminazione, sicurezza visiva e luci di marcia diurna

L’allegato III modifica in profondità la direttiva 2009/67/CE. Vengono introdotte definizioni nuove o aggiornate, tra cui quella di luce di marcia diurna, sistema start-stop e interruttore generale del veicolo. Le prescrizioni sul funzionamento dei sistemi luminosi impongono, in particolare, l’accensione automatica di alcune luci quando il veicolo è attivato, con possibilità di spegnimento manuale della luce di marcia diurna solo a velocità inferiori a 10 km/h e riaccensione automatica oltre tale soglia o dopo 100 m percorsi.

La direttiva disciplina anche la commutazione automatica in funzione della luminosità ambientale: sotto i 1 000 lux devono accendersi automaticamente i proiettori anabbaglianti e le luci previste; sopra i 7 000 lux le luci di marcia diurna possono tornare ad accendersi e le altre luci si spengono secondo tempi prestabiliti. Sono inoltre fissate regole di posizione, visibilità geometrica, distanza dagli indicatori di direzione, numero massimo di luci, modalità di collegamento elettrico e presenza facoltativa della spia d’innesto.

Requisiti specifici per categorie e componenti

Per la categoria L1e sono richiamate le prescrizioni del regolamento UNECE n. 74; per la categoria L3e il regolamento n. 53, con esclusione di alcune prescrizioni. Sono precisate anche regole su proiettori abbaglianti e anabbaglianti, inclusa la possibilità di impiegare sistemi di correzione orizzontale dell’inclinazione (HIAS), purché siano rispettati tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 53. È inoltre previsto il limite complessivo di 430 000 cd per l’intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti attivabili contemporaneamente.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2014 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Dal 1° luglio 2014 non possono più essere rilasciate omologazioni CE a nuovi tipi di veicoli non conformi alle direttive modificate; dalla stessa data possono essere rilasciati certificati di conformità per i veicoli conformi alle nuove prescrizioni.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico delle direttive 97/24/CE, 2002/24/CE e 2009/67/CE

La direttiva modifica gli allegati delle tre direttive settoriali per recepire il progresso tecnico e armonizzare le prescrizioni con i regolamenti UNECE. L’articolo 1 modifica la direttiva 97/24/CE; l’articolo 2 modifica la direttiva 2002/24/CE; l’articolo 3 modifica la direttiva 2009/67/CE.

Equivalenza con i regolamenti UNECE

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 4, par. 1, della direttiva 97/24/CE riconoscendo l’equivalenza tra specifiche UE e i regolamenti UNECE nn. 30, 54, 64, 75 per i pneumatici; 3, 19, 20, 37, 38, 50, 53, 56, 57, 72, 74, 82 per illuminazione e segnalazione; 81 per retrovisori; 16 per cinture di sicurezza; 41 per le emissioni acustiche dei motocicli.

Nuova prova emissioni EUR 3 per L1e, L2e e L6e

L’allegato I modifica il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE introducendo una prova di tipo I su due fasi, a freddo e a caldo, con raccolta separata dei gas nei sacchi 1 e 2 e misurazione di CO, HC, NOx e CO2. Per i veicoli L1e, L2e e L6e conformi alla norma EUR 3 si prevedono nuovi limiti e una nuova metodologia di calcolo dei risultati; è anche prevista la prova di tipo II per CO e HC al minimo.

Gas dal basamento

L’appendice 3 introdotta nell’allegato I stabilisce che i veicoli omologati appartenenti alle categorie L1e, L2e e L6e non possono emettere gas dal basamento e che, per tutto il ciclo di vita utile, nessun veicolo della categoria L può scaricare direttamente nell’atmosfera gas emessi dal basamento.

Interpretazione dei risultati di CO2 e consumo di carburante

Per le categorie L1e, L2e e L6e i valori di CO2 e di consumo di carburante adottati come valori di omologazione corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante solo se il valore misurato dal servizio tecnico non supera tali valori di oltre il 4 %. Se il superamento è superiore al 4 %, si ripete la prova; se la media di due prove rientra nel margine del 4 %, vale il valore dichiarato; altrimenti si effettua una terza prova e si usa la media delle tre prove.

Aggiornamento della documentazione di omologazione e del certificato di conformità

L’allegato II modifica la direttiva 2002/24/CE aggiornando il punto 46 dell’allegato IV e l’allegato VII, includendo i dati su norma euro, prova di tipo I e II, CO2 e consumo di carburante. Le note specificano come qualificare EUR 1, EUR 2 ed EUR 3 e distinguono l’applicazione ai veicoli L1e, L2e e L6e rispetto agli altri veicoli della categoria L.

Requisiti di illuminazione e luci di marcia diurna

L’allegato III modifica la direttiva 2009/67/CE introducendo la definizione di luce di marcia diurna, di sistema start-stop e di interruttore generale del veicolo, e stabilendo nuove regole su accensione automatica delle luci, posizionamento, visibilità, collegamenti elettrici, spie d’innesto e luci di marcia diurna per varie sottocategorie della categoria L.

Termini di recepimento e applicazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle immediatamente alla Commissione. L’articolo 4 prevede che dal 1° luglio 2014 non si rilascino più omologazioni CE a nuovi tipi non conformi alle direttive come modificate; dal medesimo giorno possono essere rilasciati certificati di conformità per i veicoli conformi alle nuove disposizioni.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicoliambientesicurezza stradaleemissioni inquinanti

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