Direttiva 2011/99
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , sull’ordine di protezione europeo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce l’ordine di protezione europeo, uno strumento di riconoscimento reciproco che consente di estendere in un altro Stato membro la protezione già concessa in uno Stato di emissione a favore di una vittima o potenziale vittima di reato. Gli Stati membri devono prevedere un meccanismo di riconoscimento rapido e adattato al proprio diritto interno, nel rispetto di una serie di divieti o restrizioni minime e di specifiche regole procedurali. La direttiva non armonizza integralmente le misure di protezione nazionali, ma impone risultati comuni, margini di discrezionalità nella scelta delle misure esecutive e obblighi di cooperazione tra autorità competenti. Il termine generale di recepimento è fissato all’11 gennaio 2015.
Ordine di protezione europeo per garantire il mantenimento della tutela di una persona che si trasferisce o soggiorna in un altro Stato membro.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di protezione adottate in materia penale a favore di una persona fisica vittima o potenziale vittima di reati, quando la persona protetta decide di risiedere o soggiornare in un altro Stato membro. Il meccanismo opera tra Stato di emissione e Stato di esecuzione, senza riguardare le misure di protezione adottate in materia civile né quelle adottate per proteggere i testimoni. Resta esclusa l’Irlanda, non partecipante, e la Danimarca, non vincolata né soggetta all’applicazione; il Regno Unito ha notificato la partecipazione all’adozione e all’applicazione.
Ordine di protezione europeo
La direttiva istituisce un meccanismo di riconoscimento reciproco volto a garantire che la protezione già accordata a una persona in uno Stato membro continui a essere effettiva quando la stessa si trasferisce o soggiorna in un altro Stato membro. L’obiettivo è evitare che l’esercizio della libera circolazione determini una perdita di tutela per vittime o potenziali vittime di reati.
Obiettivi e impostazione generale
La disciplina si colloca nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e si fonda sul principio del reciproco riconoscimento. La direttiva non armonizza i sistemi nazionali di protezione, ma impone agli Stati membri un risultato comune: rendere eseguibile all’estero una misura di protezione penale già adottata nello Stato di emissione. È espressamente chiarito che non vi è obbligo di modificare i sistemi nazionali per l’adozione delle misure di protezione, né di introdurre un nuovo sistema penale per l’esecuzione dell’ordine di protezione europeo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle misure di protezione adottate in materia penale e destinate a proteggere una persona fisica da atti di rilevanza penale di un’altra persona che mettano in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale. Sono ricomprese misure volte a prevenire molestie, stalking, rapimenti e altre forme indirette di coercizione, purché finalizzate specificamente alla protezione della persona. Restano fuori le misure di protezione in materia civile e quelle adottate per i testimoni.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce:
- l’ordine di protezione europeo, cioè la decisione adottata nello Stato di emissione che consente allo Stato di esecuzione di continuare la protezione;
- la misura di protezione, che deve consistere in una decisione penale con divieti o restrizioni;
- la persona protetta e la persona che determina il pericolo;
- lo Stato di emissione, lo Stato di esecuzione e lo Stato di sorveglianza. Queste nozioni sono centrali perché delimitano l’ambito operativo dello strumento e i rapporti con le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI.
Presupposti per l’emissione
L’ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione esiste già una misura di protezione che imponga almeno uno dei seguenti divieti o restrizioni:
- divieto di frequentare determinati luoghi o zone in cui la persona protetta risiede o frequenta;
- divieto o regolamentazione dei contatti, anche per telefono, e-mail, posta, fax o altri mezzi;
- divieto o regolamentazione dell’avvicinamento entro un perimetro definito. L’ordine può essere emesso solo su richiesta della persona protetta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti. Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, quest’ultimo deve trasmetterla tempestivamente allo Stato di emissione.
Garanzie procedurali e informazione della vittima
Prima dell’emissione, la persona che determina il pericolo deve poter essere ascoltata e contestare la misura se tali diritti non sono già stati garantiti nel procedimento originario. La persona protetta deve essere informata della possibilità di chiedere l’ordine di protezione europeo e delle condizioni essenziali per ottenerlo, idealmente prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione. Se la persona protetta ha un tutore o rappresentante, questi può presentare la richiesta. In caso di rigetto, devono essere comunicate le impugnazioni previste dal diritto nazionale.
Forma, contenuto e trasmissione dell’ordine
L’ordine di protezione europeo deve essere redatto secondo il modello dell’allegato I e contenere dati dettagliati sulla persona protetta, sulla persona che determina il pericolo, sulla misura di protezione originaria, sui divieti o restrizioni, sulla durata, su eventuali dispositivi tecnologici utilizzati e sulle circostanze rilevanti per la valutazione del rischio. La trasmissione avviene con mezzi che lascino traccia scritta e consentano di verificare l’autenticità; le comunicazioni avvengono direttamente tra autorità competenti, con eventuale supporto di autorità centrali, Rete giudiziaria europea ed Eurojust per l’individuazione dell’autorità competente.
Riconoscimento nello Stato di esecuzione
Lo Stato di esecuzione deve riconoscere senza indugio l’ordine di protezione europeo e adottare le misure previste dal proprio ordinamento in un caso analogo, salvo che ricorra uno dei motivi tassativi di non riconoscimento. La misura adottata nello Stato di esecuzione deve corrispondere quanto più possibile a quella originaria; tuttavia lo Stato di esecuzione conserva un margine di discrezionalità sulla forma concreta della protezione, potendo usare misure penali, amministrative o civili secondo il proprio diritto interno.
Motivi di rifiuto del riconoscimento
I motivi di non riconoscimento sono elencati in modo tassativo e comprendono, tra gli altri:
- ordine incompleto o non integrato nei termini;
- difetto dei presupposti dell’articolo 5;
- fatto non punibile secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
- amnistia o immunità;
- prescrizione;
- contrasto con il ne bis in idem;
- non imputabilità per età;
- fatto commesso in tutto o in parte essenziale nel territorio dello Stato di esecuzione. In caso di rifiuto, lo Stato di esecuzione deve informare lo Stato di emissione e la persona protetta e indicare le possibilità di ricorso e l’eventuale possibilità di richiedere una misura nazionale.
Effetti ed esecuzione delle misure
Dopo il riconoscimento, lo Stato di esecuzione è competente ad adottare ed eseguire le misure necessarie e applica la propria legislazione, comprese le norme sui ricorsi. In caso di violazione, può imporre sanzioni penali, adottare misure non penali o misure urgenti e provvisorie. Se nel diritto nazionale non esistono misure analoghe, deve informare lo Stato di emissione della violazione.
Comunicazione delle violazioni e coordinamento con lo Stato di emissione
Le violazioni devono essere notificate mediante il modulo standard dell’allegato II allo Stato di emissione o allo Stato di sorveglianza. Lo Stato di emissione mantiene la competenza esclusiva sulle decisioni relative alla proroga, revisione, modifica, revoca e annullamento della misura di protezione e, nei casi previsti, sull’eventuale imposizione di una misura detentiva conseguente alla revoca. Le decisioni dello Stato di emissione devono essere comunicate senza indugio allo Stato di esecuzione, che interrompe o modifica le misure corrispondenti.
Interruzione delle misure nello Stato di esecuzione
Lo Stato di esecuzione può interrompere le misure se la persona protetta non risiede o non soggiorna più sul suo territorio, se è scaduto il termine massimo nazionale, se la modifica non può essere eseguita per le ragioni previste dall’articolo 13, o se successivamente viene trasmessa una sentenza o decisione rientrante nelle decisioni quadro 2008/947/GAI o 2009/829/GAI. Prima dell’interruzione per scadenza del termine massimo, può chiedere informazioni allo Stato di emissione sulla necessità di proseguire la protezione.
Lingue, priorità e spese
L’ordine di protezione e il modulo di notifica devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato destinatario, salvo dichiarazioni di accettazione di altre lingue dell’Unione. Il riconoscimento deve avvenire con la stessa priorità prevista a livello nazionale nei casi analoghi, tenendo conto dell’urgenza e del rischio. Le spese dell’applicazione della direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.
Rapporti con altri strumenti e accordi
La direttiva non pregiudica l’applicazione dei regolamenti e delle convenzioni richiamati per le misure civili e familiari, né delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. Gli Stati membri possono mantenere o concludere accordi bilaterali o multilaterali più favorevoli, purché semplifichino o rafforzino le procedure e vadano oltre gli obiettivi della direttiva. Gli accordi preesistenti da mantenere dovevano essere notificati alla Commissione entro l’11 aprile 2012.
Recepimento e controlli successivi
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro l’11 gennaio 2015 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali rilevanti. Devono inoltre trasmettere dati statistici sull’applicazione della direttiva, almeno sul numero di ordini richiesti, emessi e/o riconosciuti. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro l’11 gennaio 2016, eventualmente accompagnata da proposte legislative.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per i procedimenti con profili transfrontalieri in cui una misura di protezione penale debba essere mantenuta fuori dallo Stato che l’ha originata. La struttura del meccanismo impone attenzione a: titolo di protezione già esistente, richiesta della persona protetta, corretta compilazione dei moduli, individuazione dell’autorità competente, gestione delle traduzioni, coordinamento tra Stati e monitoraggio delle eventuali violazioni e successive decisioni dello Stato di emissione.
Disposizioni principali
Obiettivo e finalità dello strumento
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva consente all’autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro di emettere un ordine di protezione europeo sulla base di una misura di protezione già adottata, per permettere a un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona interessata durante il suo trasferimento o soggiorno. Il considerando evidenzia il collegamento con il principio di riconoscimento reciproco e con la tutela delle vittime nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce ordine di protezione europeo, misura di protezione, persona protetta, persona che determina il pericolo, Stato di emissione, Stato di esecuzione e Stato di sorveglianza. La misura di protezione deve essere una decisione in materia penale che imponga uno o più divieti o restrizioni di cui all’articolo 5.
Autorità competenti e autorità centrali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le autorità giudiziarie o equivalenti competenti a emettere e riconoscere gli ordini di protezione europei. L’articolo 4 consente, ma non impone, la designazione di una o più autorità centrali per assistere le autorità competenti e, se necessario, curare trasmissioni e ricezioni amministrative.
Presupposti della misura di protezione
L’articolo 5 prevede che l’ordine di protezione europeo possa essere emesso solo se nello Stato di emissione è già stata adottata una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo almeno uno tra: divieto di frequentare determinati luoghi o zone; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell’avvicinamento entro un perimetro definito.
Emissione su richiesta della persona protetta
L’articolo 6 stabilisce che l’ordine può essere emesso solo su richiesta della persona protetta, se questa si trasferisce o soggiorna in un altro Stato membro, e previa verifica dei requisiti dell’articolo 5. La richiesta può essere presentata nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione, con trasmissione immediata all’autorità competente dello Stato di emissione se presentata nello Stato di esecuzione. Se non è stato già garantito il diritto di audizione e di contestazione, la persona che determina il pericolo deve poter essere ascoltata prima dell’emissione. La persona protetta deve essere informata della possibilità di chiedere l’ordine; il tutore o rappresentante può agire a suo nome. In caso di rigetto, devono essere indicate le impugnazioni disponibili nel diritto nazionale.
Forma e contenuto dell’ordine
L’articolo 7 impone l’uso del modello dell’allegato I e indica i dati obbligatori: identità delle persone coinvolte, data e periodo di soggiorno nello Stato di esecuzione, autorità emittente, riferimento della misura di protezione, sintesi dei fatti, divieti e restrizioni, eventuale uso di dispositivi tecnologici, assistenza legale gratuita, altre circostanze rilevanti e, se del caso, il collegamento con sentenze o decisioni trasmesse ai sensi delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI.
Trasmissione e cooperazione tra autorità
L’articolo 8 prevede che la trasmissione avvenga con mezzi che lascino traccia scritta e consentano di accertare l’autenticità. Le comunicazioni ufficiali avvengono direttamente tra autorità competenti, con possibilità di ricorrere alla Rete giudiziaria europea, a Eurojust o ai relativi punti di contatto per individuare l’autorità competente. Se l’autorità ricevente non è competente, trasmette d’ufficio l’ordine all’autorità competente e informa quella di emissione.
Riconoscimento ed effetti nello Stato di esecuzione
L’articolo 9 impone il riconoscimento senza indugio e l’adozione delle misure previste dal diritto nazionale in un caso analogo, salvo motivi di non riconoscimento. La misura adottata nello Stato di esecuzione deve corrispondere, per quanto possibile, alla misura di protezione dello Stato di emissione; lo Stato di esecuzione può utilizzare misure penali, amministrative o civili. La persona che determina il pericolo, lo Stato di emissione e la persona protetta devono essere informati, con tutela della riservatezza dell’indirizzo e dei dati di contatto della vittima.
Motivi di non riconoscimento
L’articolo 10 elenca in modo tassativo i motivi per cui lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento: ordine incompleto o non integrato nei termini; mancato rispetto dei requisiti dell’articolo 5; fatto non costituente reato nello Stato di esecuzione; amnistia; immunità; prescrizione dell’azione penale; contrasto con il ne bis in idem; non imputabilità per età; fatto commesso in tutto o in parte essenziale nel territorio dello Stato di esecuzione. In caso di rifiuto, devono essere informati senza indugio lo Stato di emissione e la persona protetta, con indicazione delle impugnazioni e della possibilità di chiedere una misura nazionale.
Competenza e disciplina delle violazioni nello Stato di esecuzione
L’articolo 11 attribuisce allo Stato di esecuzione la competenza ad adottare ed eseguire le misure successive al riconoscimento, applicando il proprio diritto interno anche per i ricorsi. In caso di violazione, può irrogare sanzioni penali, adottare misure non penali o misure urgenti e provvisorie; se non esistono misure nazionali analoghe, deve riferire la violazione allo Stato di emissione.
Notifica delle violazioni
L’articolo 12 impone allo Stato di esecuzione di notificare le violazioni all’autorità dello Stato di emissione o dello Stato di sorveglianza mediante il modulo standard dell’allegato II.
Competenza esclusiva dello Stato di emissione
L’articolo 13 riserva allo Stato di emissione le decisioni su proroga, riesame, modifica, revoca e annullamento della misura di protezione e dell’ordine, nonché sull’eventuale imposizione di una misura detentiva in caso di revoca quando la misura originaria derivava dalle decisioni quadro 2008/947/GAI o 2009/829/GAI. Lo Stato di emissione deve informare senza indugio lo Stato di esecuzione e quest’ultimo deve interrompere o modificare le misure conseguenti secondo i casi.
Interruzione delle misure nello Stato di esecuzione
L’articolo 14 consente l’interruzione delle misure se la persona protetta non risiede o non soggiorna più nello Stato di esecuzione, se è scaduto il termine massimo nazionale, nei casi di rifiuto della modifica ai sensi dell’articolo 13, o se successivamente viene trasmessa una sentenza o decisione di cui alle decisioni quadro 2008/947/GAI o 2009/829/GAI. Prima dell’interruzione per scadenza del termine massimo, lo Stato di esecuzione può chiedere informazioni allo Stato di emissione sulla necessità di proseguire la protezione.
Priorità, consultazioni e lingue
L’articolo 15 impone che il riconoscimento avvenga con la stessa priorità prevista a livello nazionale nei casi analoghi, tenendo conto dell’urgenza e del rischio. L’articolo 16 consente consultazioni tra autorità competenti. L’articolo 17 disciplina le traduzioni dell’ordine e del modulo di notifica, con possibilità per gli Stati membri di accettare ulteriori lingue ufficiali dell’Unione mediante dichiarazione alla Commissione.
Spese, accordi preesistenti e rapporti con altri strumenti
L’articolo 18 pone le spese a carico dello Stato di esecuzione, salvo quelle sorte esclusivamente nello Stato di emissione. L’articolo 19 consente di continuare ad applicare accordi bilaterali o multilaterali vigenti, e di concluderne di nuovi, purché favoriscano gli obiettivi della direttiva; gli accordi vigenti da notificare alla Commissione entro l’11 aprile 2012. L’articolo 20 precisa che la direttiva non pregiudica i regolamenti e le convenzioni in materia civile e familiare, né le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI.
Recepimento, dati e riesame
L’articolo 21 impone il recepimento entro l’11 gennaio 2015 e la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali. L’articolo 22 richiede la trasmissione dei dati applicativi, almeno sul numero di ordini richiesti, emessi e/o riconosciuti. L’articolo 23 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro l’11 gennaio 2016, eventualmente corredata da proposte legislative.
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