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Direttiva 2011/95

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

Normativa europea32011L0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/95/UE rifonde la direttiva 2004/83/CE e armonizza i criteri per attribuire la qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, nonché i contenuti minimi della protezione concessa. Mira a ridurre le divergenze tra Stati membri, a garantire un livello minimo uniforme di tutela e a rafforzare la coerenza con la Convenzione di Ginevra e con la Carta dei diritti fondamentali. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità per norme più favorevoli, per alcune facoltà espressamente previste e per l’attuazione pratica di vari diritti. Il termine ordinario di recepimento è fissato al 21 dicembre 2013, con applicazione delle principali disposizioni dal 22 dicembre 2013.

Norme comuni per il riconoscimento della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi o apolidi, con definizione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e dei relativi diritti minimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che chiedono o ottengono protezione internazionale in uno Stato membro dell’UE. Disciplina la determinazione della qualifica di rifugiato o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria, nonché il contenuto della protezione riconosciuta, compresi permesso di soggiorno, documenti di viaggio, accesso a occupazione, istruzione, assistenza sociale, sanitaria, alloggio e integrazione. Non si applica ai soggetti autorizzati a rimanere nel territorio per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale; gli Stati membri possono inoltre prevedere disposizioni più favorevoli. Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano e non sono vincolati, secondo i protocolli richiamati nel preambolo.

Direttiva 2011/95/UE: qualifica di beneficiario di protezione internazionale, status uniforme e contenuto della protezione

La direttiva rifonde la direttiva 2004/83/CE e si inserisce nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, con l’obiettivo di ravvicinare le norme sul riconoscimento della protezione internazionale e sul contenuto minimo dei diritti connessi. Il testo richiama espressamente la Convenzione di Ginevra del 1951, il protocollo del 1967, la Carta dei diritti fondamentali e l’esigenza di ridurre le divergenze tra Stati membri e i movimenti secondari dei richiedenti.

Finalità e principi generali

L’obiettivo è duplice: individuare criteri comuni per stabilire chi abbia effettivamente bisogno di protezione internazionale e garantire un livello minimo uniforme di prestazioni e diritti in tutti gli Stati membri. Il preambolo sottolinea il carattere complementare della protezione sussidiaria rispetto alla protezione dei rifugiati e afferma che gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli, purché compatibili con la direttiva.

Ambito soggettivo e definizioni

La disciplina riguarda cittadini di paesi terzi e apolidi che chiedono o ottengono protezione internazionale nell’Unione. L’articolo 2 contiene le definizioni essenziali: protezione internazionale, beneficiario di protezione internazionale, rifugiato, persona avente titolo alla protezione sussidiaria, status di rifugiato, status di protezione sussidiaria, domanda di protezione internazionale, richiedente, familiari, minore, minore non accompagnato, permesso di soggiorno e paese di origine.

Esame della domanda di protezione internazionale

L’articolo 4 impone una valutazione individuale della domanda, condotta in cooperazione con il richiedente e basata su dichiarazioni, documenti e informazioni pertinenti sul paese d’origine. Devono essere considerate le circostanze personali, l’età, il sesso, eventuali persecuzioni o danni già subiti, le attività svolte dopo la partenza dal paese d’origine e la possibilità di protezione in un altro paese di cittadinanza. Le pregresse persecuzioni o minacce gravi costituiscono un serio indizio della fondatezza del timore, salvo elementi contrari.

L’articolo 4, paragrafo 5, specifica che, anche in assenza di prove documentali, le dichiarazioni possono bastare se il richiedente si è sinceramente sforzato di circostanziarle, ha prodotto gli elementi disponibili, le dichiarazioni risultano coerenti e plausibili, la domanda è stata presentata il prima possibile e il richiedente è generalmente attendibile.

Bisogno di protezione sorto fuori dal paese d’origine

L’articolo 5 disciplina le ipotesi di protezione internazionale “sur place”. Il fondato timore di persecuzione o il rischio di danno grave può derivare da fatti successivi alla partenza o da attività svolte all’estero, specie se espressione e continuazione di convinzioni o orientamenti già manifestati nel paese d’origine. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che, per domande successive, non sia di norma riconosciuto lo status di rifugiato quando il rischio discende da circostanze create dal richiedente dopo la partenza, ferma restando la Convenzione di Ginevra.

Responsabili della persecuzione, protezione effettiva e protezione interna

Gli articoli 6 e 7 individuano come possibili autori della persecuzione lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte consistente del territorio, e, in mancanza di protezione efficace da parte di tali soggetti, anche soggetti non statuali. La protezione deve essere effettiva e non temporanea e deve fondarsi su misure adeguate, compreso un sistema giuridico effettivo che consenta di individuare, perseguire e punire gli atti persecutori o i danni gravi.

L’articolo 8 consente di negare la necessità di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine il richiedente non ha fondati motivi di timore o ha accesso a protezione effettiva, può raggiungere legalmente e senza pericolo quella zona e vi può ragionevolmente stabilirsi. Le valutazioni devono tener conto delle condizioni generali e della situazione individuale, utilizzando informazioni aggiornate provenienti da fonti pertinenti, tra cui l’UNHCR e l’EASO.

Requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

Gli articoli 9 e 10 definiscono gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione. Sono persecuzioni gli atti sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da costituire grave violazione dei diritti umani fondamentali, oppure la sommatoria di più misure gravemente lesive. Tra le forme esemplificative figurano violenze fisiche o psichiche, provvedimenti discriminatori, sanzioni sproporzionate, negazione dell’accesso ai rimedi giuridici, sanzioni per rifiuto del servizio militare in conflitti che comporterebbero crimini internazionali, e atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.

Quanto ai motivi di persecuzione, la direttiva precisa il significato di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale e opinione politica. In particolare, il gruppo sociale può includere gruppi fondati sull’orientamento sessuale, nel rispetto del diritto interno degli Stati membri, e devono essere considerate le circostanze di genere, inclusa l’identità di genere.

L’articolo 11 disciplina la cessazione dello status di rifugiato in caso di nuovo avvalimento della protezione del paese di cittadinanza, riacquisto volontario della cittadinanza, nuova cittadinanza, ristabilimento volontario nel paese d’origine, o venir meno delle circostanze che avevano giustificato il riconoscimento. Il cambiamento delle circostanze deve essere significativo e non temporaneo; resta salva la possibilità di invocare motivi di imperio derivanti da persecuzioni pregresse.

L’articolo 12 individua i casi di esclusione: protezione o assistenza di agenzie ONU diverse dall’UNHCR, riconoscimento di diritti equivalenti alla cittadinanza del paese di residenza, crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, reati gravi di diritto comune, atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. L’esclusione si estende a chi istiga o concorre alla commissione di tali reati o atti.

Riconoscimento, revoca e rifiuto di rinnovo dello status di rifugiato

L’articolo 13 impone agli Stati membri di riconoscere lo status di rifugiato ai soggetti che soddisfano i requisiti previsti dai capi II e III. L’articolo 14 disciplina revoca, cessazione e rifiuto di rinnovo: ciò avviene quando la persona ha cessato di essere rifugiato, quando avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa, o quando il riconoscimento è stato ottenuto tramite fatti erronei, omessi o documenti falsi decisivi. È inoltre prevista una facoltà di revoca o mancato rinnovo in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunità a seguito di condanna definitiva per reato di particolare gravità.

Protezione sussidiaria: danno grave, esclusione e cessazione

L’articolo 15 definisce il danno grave come: condanna o esecuzione della pena di morte; tortura o trattamenti inumani o degradanti; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. L’articolo 16 disciplina la cessazione dello status quando vengono meno o mutano in modo significativo e non temporaneo le circostanze che avevano giustificato la protezione.

L’articolo 17 prevede i casi di esclusione dalla protezione sussidiaria, sostanzialmente analoghi a quelli del rifugiato ma con l’aggiunta della possibilità di escludere chi rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato. È prevista anche una facoltà di esclusione per reati commessi prima dell’ingresso nello Stato membro, se punibili con la reclusione e se il richiedente ha lasciato il paese d’origine solo per evitare le sanzioni.

L’articolo 18 impone il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria a chi ne abbia titolo; l’articolo 19 disciplina revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo nei casi di cessazione dei presupposti, esclusione sopravvenuta o ottenimento fraudolento dello status.

Contenuto della protezione internazionale

Il capo VII stabilisce i diritti minimi connessi alla protezione internazionale. L’articolo 20 richiede di tenere conto delle persone vulnerabili, tra cui minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli, vittime della tratta, persone con disturbi psichici e vittime di torture o gravi violenze; l’interesse superiore del minore è una considerazione primaria.

L’articolo 21 impone il rispetto del principio di non-refoulement, con limitate eccezioni nei casi di pericolo per la sicurezza o per la comunità, nei limiti degli obblighi internazionali. In tali casi, è possibile revocare, cessare o rifiutare il permesso di soggiorno.

L’articolo 22 obbliga a fornire, quanto prima dopo il riconoscimento, informazioni sui diritti e obblighi in una lingua comprensibile o ragionevolmente comprensibile. L’articolo 23 mira a preservare l’unità del nucleo familiare e a riconoscere ai familiari, anche se non autonomamente protetti, i benefici previsti dagli articoli 24-35, salvo esclusione, sicurezza nazionale o ordine pubblico; gli Stati membri possono estendere il regime ad altri congiunti a carico.

Gli articoli 24 e 25 disciplinano il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio: per i rifugiati il permesso deve durare almeno tre anni ed essere rinnovabile; per i beneficiari di protezione sussidiaria il permesso deve durare almeno un anno e, al rinnovo, almeno due anni. I documenti di viaggio sono rilasciati secondo la convenzione di Ginevra per i rifugiati e, per i beneficiari di protezione sussidiaria impossibilitati a ottenere un passaporto nazionale, in forma idonea a viaggiare fuori dal territorio.

L’articolo 26 garantisce accesso all’occupazione subordinata o autonoma, formazione professionale e servizi di orientamento, con applicazione della normativa nazionale su retribuzione e sicurezza sociale. L’articolo 27 assicura pieno accesso dei minori al sistema scolastico e degli adulti all’istruzione generale e professionale. L’articolo 28 prevede parità di trattamento nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche e misure per chi non possa produrre prove documentali.

L’articolo 29 impone adeguata assistenza sociale, con possibilità per gli Stati membri di limitare quella dei beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. L’articolo 30 garantisce accesso all’assistenza sanitaria, compreso il trattamento dei disturbi psichici per le persone con esigenze particolari. L’articolo 31 contiene misure dettagliate per i minori non accompagnati: rappresentanza adeguata, alloggio idoneo, riunificazione familiare, tutela della riservatezza e formazione specifica per chi li assiste.

L’articolo 32 disciplina l’accesso all’alloggio, l’articolo 33 la libertà di circolazione nel territorio dello Stato membro, l’articolo 34 l’accesso ai programmi di integrazione e l’articolo 35 la possibilità per gli Stati membri di fornire assistenza al rimpatrio volontario.

Cooperazione amministrativa e attuazione

L’articolo 36 obbliga ciascuno Stato membro a designare un punto nazionale di contatto e a favorire la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. L’articolo 37 richiede personale adeguatamente formato e soggetto a riservatezza.

Recepimento, applicazione e abrogazione

L’articolo 39 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 21 dicembre 2013 per le principali norme elencate nell’articolo stesso, e comunicare il testo alla Commissione. Le disposizioni adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni interne essenziali nel settore disciplinato.

L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e stabilisce che le principali disposizioni si applicano dal 22 dicembre 2013. L’articolo 40 abroga la direttiva 2004/83/CE per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva, con effetto dal 21 dicembre 2013, salvi gli obblighi di recepimento relativi alla direttiva abrogata.

Ruolo degli Stati membri e margini di discrezionalità

La direttiva lascia agli Stati membri spazi di scelta nella forma e nei mezzi del recepimento, coerentemente con la natura della direttiva. Permette disposizioni più favorevoli, consente facoltà in materia di protezione interna, domande sur place, revoca o esclusione in alcuni casi, limitazione dell’assistenza sociale per i beneficiari di protezione sussidiaria e subordinazione di alcune prestazioni al permesso di soggiorno nei limiti del diritto internazionale. Allo stesso tempo, impone un nucleo minimo di standard vincolanti, destinati a uniformare il trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nell’Unione.

Disposizioni principali

Obiettivo e struttura della direttiva

L’articolo 1 stabilisce norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sullo status uniforme per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta. Il preambolo chiarisce che la direttiva rifonde la 2004/83/CE per ragioni di chiarezza e per realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme sulla base di livelli più elevati.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, protezione internazionale, beneficiario di protezione internazionale, rifugiato, status di rifugiato, persona avente titolo alla protezione sussidiaria, status di protezione sussidiaria, domanda di protezione internazionale, richiedente, familiari, minore, minore non accompagnato, permesso di soggiorno e paese di origine.

Disposizioni più favorevoli

L’articolo 3 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli nella determinazione dei soggetti aventi diritto e nella definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva.

Esame della domanda e prova

L’articolo 4 disciplina l’esame individuale dei fatti e delle circostanze: cooperazione tra Stato e richiedente, valutazione di dichiarazioni, documenti, situazione personale, eventi successivi alla partenza e possibilità di protezione da altro paese di cittadinanza. Prevede inoltre che pregresse persecuzioni o danni gravi costituiscano serio indizio e indica le condizioni in cui la mancanza di prove documentali non impedisce l’accoglimento delle dichiarazioni.

Domande sur place

L’articolo 5 riconosce che il timore di persecuzione o il rischio di danno grave può fondarsi su fatti successivi alla partenza dal paese d’origine o su attività svolte all’estero. Gli Stati membri possono negare di norma lo status di rifugiato per domande successive fondate su circostanze create dal richiedente dopo la partenza, salva la Convenzione di Ginevra.

Autori della persecuzione, protezione interna ed effettività della protezione

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano chi può essere responsabile della persecuzione o del danno grave, chi può offrire protezione e quando il richiedente può essere indirizzato verso una parte sicura del paese d’origine. La protezione deve essere effettiva e non temporanea; la protezione interna è utilizzabile solo se il richiedente può recarsi legalmente e senza pericolo nella zona indicata e stabilirvisi ragionevolmente.

Requisiti per il riconoscimento come rifugiato

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 definiscono gli atti di persecuzione, i motivi di persecuzione, le cause di cessazione e i casi di esclusione. Sono richiamati i motivi classici della Convenzione di Ginevra, con precisazioni su razza, religione, nazionalità, gruppo sociale e opinione politica, includendo aspetti di genere e orientamento sessuale. Sono esclusi, tra gli altri, soggetti responsabili di crimini internazionali, reati gravi o atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Status di rifugiato: riconoscimento, revoca e cessazione

Gli articoli 13 e 14 impongono il riconoscimento dello status ai soggetti aventi titolo e disciplinano revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo, anche in caso di cessazione dei presupposti, esclusione ex articolo 12 o dichiarazioni false o omissive determinanti. In casi di pericolo per la sicurezza o per la comunità, gli Stati membri possono revocare o non rinnovare lo status.

Protezione sussidiaria: danno grave, cessazione ed esclusione

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 definiscono il danno grave, i casi di cessazione del bisogno di protezione e le cause di esclusione, nonché il riconoscimento e la revoca dello status di protezione sussidiaria. Il danno grave include pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, e minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato.

Contenuto della protezione internazionale

Gli articoli 20-35 stabiliscono il nucleo dei diritti riconosciuti: rispetto della non-refoulement, informazione sui diritti e obblighi, unità familiare, permesso di soggiorno, documenti di viaggio, accesso all’occupazione, istruzione, riconoscimento delle qualifiche, assistenza sociale e sanitaria, tutela dei minori non accompagnati, accesso all’alloggio, libera circolazione interna, programmi di integrazione e possibilità di assistenza al rimpatrio.

Cooperazione amministrativa e formazione

Gli articoli 36 e 37 prevedono un punto nazionale di contatto per ciascuno Stato membro, cooperazione diretta e scambio di informazioni tra autorità competenti, formazione di base del personale e obblighi di riservatezza.

Relazioni, recepimento e applicazione

L’articolo 38 impone alla Commissione una relazione sull’applicazione entro il 21 giugno 2015 e poi ogni cinque anni. L’articolo 39 fissa il termine di recepimento al 21 dicembre 2013 per le principali disposizioni elencate e richiede comunicazione alla Commissione. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione delle principali disposizioni dal 22 dicembre 2013. L’articolo 40 abroga la direttiva 2004/83/CE per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva.

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