Direttiva 2011/96
Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 , concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/96/UE rifonde la disciplina UE sul regime fiscale comune tra società madri e figlie residenti in Stati membri diversi. Il suo obiettivo è eliminare la doppia imposizione dei dividendi infragruppo, prevedendo in via generale l’esenzione dalla ritenuta alla fonte e, in alternativa, l’esenzione o il credito d’imposta nello Stato della società madre. La direttiva disciplina anche i casi di stabili organizzazioni, le partecipazioni minime, alcune facoltà derogatorie degli Stati membri e lascia impregiudicate le misure nazionali o convenzionali contro frodi e abusi. Il termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2012.
Regime fiscale comune applicabile alle distribuzioni di utili tra società madri e figlie di Stati membri diversi, con esenzione/credito d’imposta e soppressione delle ritenute alla fonte.
Ambito di applicazione
Si applica alle distribuzioni di utili tra società di Stati membri diversi e, in particolare, ai flussi tra società figlie e società madri, nonché ai flussi analoghi verso o da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in uno Stato membro. Copre le società che rientrano nelle forme e nelle imposte elencate all’articolo 2 e nell’allegato I, e richiede in linea generale una partecipazione minima del 10 % nel capitale della società figlia; gli Stati membri possono, in alternativa, usare il criterio dei diritti di voto mediante accordo bilaterale e possono escludere i rapporti partecipativi non mantenuti per almeno due anni. Restano salve le norme nazionali o convenzionali antiabuso e quelle volte a evitare frodi e abusi.
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
La direttiva 2011/96/UE rifonde la precedente direttiva 90/435/CEE per semplificare e rendere più chiaro il regime fiscale dei gruppi societari transfrontalieri nell’Unione. La finalità principale è evitare che i dividendi e le altre distribuzioni di utili tra società madri e figlie di Stati membri diversi subiscano una doppia imposizione o ritenute alla fonte che ostacolino la cooperazione societaria e il buon funzionamento del mercato interno.
Obiettivi e ratio del regime
Il legislatore unionale afferma che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi devono poter operare in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno, senza essere penalizzati da restrizioni, svantaggi o distorsioni fiscali. Il regime comune è quindi concepito come neutrale rispetto alla concorrenza e orientato a favorire la creazione, il consolidamento e la competitività internazionale dei gruppi societari europei.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito della direttiva alle distribuzioni di utili:
- percepiti da società di uno Stato membro provenienti da società figlie situate in altri Stati membri;
- effettuati da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono figlie;
- percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in uno Stato membro e provenienti da società figlie residenti in un diverso Stato membro;
- effettuati da società di uno Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui esse sono figlie.
La direttiva precisa inoltre che restano ferme le disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare frodi e abusi. Questa clausola lascia agli Stati membri un margine rilevante in materia antielusiva, purché nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 individua due definizioni chiave.
La nozione di "società di uno Stato membro" richiede cumulativamente che il soggetto:
- rivesta una delle forme societarie elencate nell’allegato I, parte A;
- sia considerato, ai fini fiscali, residente in uno Stato membro e non residente fuori dall’Unione in base a una convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo;
- sia assoggettato, senza possibilità di opzione e senza esenzione, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a un’imposta sostitutiva.
La "stabile organizzazione" è definita come una sede fissa di affari situata in uno Stato membro attraverso cui una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la propria attività, a condizione che gli utili di tale sede siano imponibili nello Stato della stabile organizzazione secondo il trattato fiscale applicabile o, in mancanza, secondo il diritto interno.
Partecipazione qualificata e qualità di società madre
L’articolo 3 stabilisce che la qualità di società madre è riconosciuta, in linea generale, a una società di uno Stato membro che detenga almeno il 10 % del capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi i requisiti dell’articolo 2. La medesima qualifica spetta anche quando la partecipazione è detenuta nel capitale di una società dello stesso Stato membro, in tutto o in parte tramite una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.
La direttiva lascia agli Stati membri due possibilità di deroga:
- sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio del capitale con quello dei diritti di voto;
- non applicare la direttiva ai rapporti partecipativi non mantenuti ininterrottamente per almeno due anni.
Ne deriva che la direttiva fissa un risultato minimo comune, ma consente agli Stati di modulare alcuni requisiti di accesso al regime.
Trattamento dei dividendi nello Stato della società madre
L’articolo 4 costituisce il nucleo del regime di eliminazione della doppia imposizione.
Quando una società madre, o la sua stabile organizzazione, riceve utili distribuiti dalla società figlia in occasione diversa dalla liquidazione, lo Stato membro interessato deve scegliere una delle due soluzioni:
- non sottoporre tali utili a imposizione;
- oppure assoggettarli a imposta, consentendo però la deduzione della quota di imposta societaria pagata dalla figlia e da eventuali sub-affiliate, entro il limite dell’imposta corrispondente dovuta.
L’articolo 4, paragrafo 2, consente inoltre allo Stato della madre di considerare fiscalmente trasparente la società figlia sulla base delle caratteristiche giuridiche della stessa, secondo il diritto di costituzione. In tal caso lo Stato della madre può tassare la quota di utili imputabile alla madre quando tali utili si realizzano, ma deve esentare gli utili distribuiti oppure riconoscere il relativo credito d’imposta.
La direttiva disciplina anche il caso dei gruppi a catena: il credito d’imposta, se scelto dallo Stato membro, deve poter riguardare le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, purché siano rispettati i requisiti di partecipazione e soggettivi stabiliti dalla direttiva.
Spese di partecipazione, minusvalenze e limite forfettario
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere che gli oneri connessi alla partecipazione e le minusvalenze derivanti dalla distribuzione dei dividendi non siano deducibili dal reddito imponibile della società madre. Se tali spese sono determinate in modo forfettario, il forfettario non può eccedere il 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.
Questa previsione attribuisce agli Stati un margine tecnico di disciplina del costo fiscale della partecipazione, ma entro un tetto quantitativo uniforme.
Esenzione dalla ritenuta alla fonte
Gli articoli 5 e 6 sanciscono il principio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte. In particolare:
- gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre sono esenti da ritenuta alla fonte;
- lo Stato membro della società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa riceve dalla sua società figlia.
Si tratta di una regola di risultato particolarmente rilevante per la pianificazione fiscale dei gruppi transfrontalieri.
Nozione di ritenuta e regimi nazionali o convenzionali concorrenti
L’articolo 7 chiarisce che l’espressione "ritenuta alla fonte" non comprende il pagamento anticipato o preliminare dell’imposta sulle società nello Stato della figlia effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili. La direttiva lascia inoltre impregiudicate le disposizioni nazionali o convenzionali volte a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, incluse le norme sui crediti d’imposta ai beneficiari.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
L’articolo 8 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 18 gennaio 2012 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Per i professionisti, ciò significa che il testo europeo non opera da solo, ma deve essere letto insieme alle norme di attuazione nazionali.
Abrogazione della direttiva 90/435/CEE e continuità normativa
L’articolo 9 abroga la direttiva 90/435/CEE, come modificata, mantenendo però fermi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla direttiva rifusa, secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 10 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Allegati: forme societarie e imposte rilevanti
L’allegato I è essenziale per individuare i soggetti ammessi al regime. La parte A elenca le forme societarie nazionali considerate equivalenti, Stato per Stato; la parte B elenca le imposte sulle società rilevanti nei diversi ordinamenti. Per l’Italia è richiamata l’"imposta sul reddito delle società".
Gli allegati II e III hanno funzione rispettivamente di abrogazione/concordanza e di coordinamento con la direttiva precedente, utile per interpretare correttamente i rinvii normativi interni ed europei.
Disposizioni principali
Obiettivo del regime comune
La direttiva mira a esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle società madri e a eliminare la doppia imposizione a livello della società madre (considerando 3, 7 e 8; articoli 4, 5 e 6).
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 estende il regime alle distribuzioni di utili percepite o effettuate da società di uno Stato membro verso società o stabili organizzazioni di altri Stati membri, nei casi indicati alle lettere a)–d). Restano salve le disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare frodi e abusi (articolo 1, paragrafo 2).
Definizioni di società e stabile organizzazione
L’articolo 2 definisce le "società di uno Stato membro" come soggetti che abbiano una delle forme dell’allegato I, parte A, siano fiscalmente residenti in uno Stato membro senza essere considerati residenti fuori dall’Unione ai sensi di una convenzione con uno Stato terzo, e siano assoggettati, senza opzione e senza esenzione, a una delle imposte dell’allegato I, parte B o a un’imposta sostitutiva. La "stabile organizzazione" è una sede fissa di affari in uno Stato membro attraverso cui una società di un altro Stato membro esercita la propria attività, purché gli utili siano imponibili nello Stato della stabile organizzazione secondo trattato o diritto interno.
Nozione di società madre e facoltà degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, la qualità di società madre richiede, in linea generale, una partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro Stato membro (o, in alternativa, nel medesimo Stato membro tramite stabile organizzazione situata in un altro Stato membro). Gli Stati membri possono sostituire, tramite accordo bilaterale, il criterio del capitale con quello dei diritti di voto e possono escludere l’applicazione ai rapporti partecipativi non mantenuti ininterrottamente per almeno due anni (articolo 3, paragrafo 2).
Eliminazione della doppia imposizione nello Stato della madre
L’articolo 4, paragrafo 1, impone allo Stato membro della società madre e allo Stato della sua stabile organizzazione, quando ricevono utili distribuiti dalla società figlia, di scegliere tra esenzione degli utili o tassazione con credito d’imposta della frazione di imposta societaria pagata dalla figlia e da eventuali sub-affiliate, entro i limiti dell’imposta corrispondente dovuta. Il paragrafo 2 consente allo Stato della madre di considerare fiscalmente trasparente la figlia in base al diritto applicabile, tassando la quota di utili imputata alla madre; anche in questo caso deve essere assicurata l’esenzione o il credito d’imposta sui dividendi distribuiti.
Spese di partecipazione e minusvalenze
L’articolo 4, paragrafo 3, consente agli Stati membri di prevedere l’indeducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze derivanti dalla distribuzione degli utili della figlia. Se tali spese sono fissate forfettariamente, il forfettario non può superare il 5 % degli utili distribuiti.
Esenzione dalla ritenuta alla fonte
L’articolo 5 stabilisce che gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. L’articolo 6 vieta allo Stato membro della società madre di applicare ritenute alla fonte sugli utili che essa riceve dalla società figlia.
Chiarimenti sulla ritenuta e salvezza di norme interne/convenzionali
L’articolo 7 precisa che per "ritenuta alla fonte" non si intendono i pagamenti anticipati o preliminari dell’imposta sulle società effettuati nello Stato della figlia in concomitanza con la distribuzione. La direttiva non pregiudica inoltre disposizioni nazionali o convenzionali dirette a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, incluse quelle sui crediti d’imposta ai percettori.
Recepimento, comunicazioni e riferimento alla direttiva
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 18 gennaio 2012 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.
Abrogazione e continuità dei termini di attuazione precedenti
L’articolo 9 abroga la direttiva 90/435/CEE, come modificata, salvo gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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