Direttiva 2011/98
Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce una procedura unica di domanda per ottenere un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro. Mira inoltre a garantire un insieme comune di diritti, fondato sulla parità di trattamento, ai lavoratori di paesi terzi soggiornanti regolarmente nell’Unione. La direttiva lascia agli Stati membri margini rilevanti su organizzazione della procedura, autorità competenti, modalità di presentazione della domanda e talune limitazioni alla parità di trattamento, ma impone termini e standard minimi comuni. Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2013.
Procedura unica per il rilascio di un permesso unico di soggiorno e lavoro ai cittadini di paesi terzi e insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi soggiornanti regolarmente negli Stati membri.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro per fini lavorativi, a quelli già ammessi per motivi diversi dall’attività lavorativa ma autorizzati a lavorare e titolari di un permesso di soggiorno conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché ai cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi sulla base del diritto dell’Unione o nazionale. Restano esclusi, tra gli altri, i familiari di cittadini dell’Unione che esercitano la libera circolazione, i beneficiari di regimi di libera circolazione equivalenti, i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti infragruppo, i lavoratori stagionali e alla pari, i beneficiari o richiedenti protezione temporanea o internazionale, i soggiornanti di lungo periodo, i soggetti con allontanamento sospeso, i lavoratori autonomi e i lavoratori marittimi. Gli Stati membri possono inoltre escludere dal capo II i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare per non più di sei mesi o ammessi per studio; il capo II non si applica ai titolari di visto abilitante al lavoro.
Direttiva 2011/98/UE: permesso unico per soggiorno e lavoro e parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi
La direttiva si inserisce nel quadro delle politiche UE in materia di immigrazione legale e integrazione dei cittadini di paesi terzi. Essa mira a semplificare l’accesso al soggiorno per motivi lavorativi mediante una procedura unica e, al tempo stesso, a fissare un nucleo minimo di diritti per i lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva persegue due obiettivi strettamente connessi:
- ridurre la frammentazione delle procedure nazionali, prevedendo un solo iter amministrativo per autorizzare soggiorno e lavoro;
- garantire una base comune di trattamento paritario rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, limitando le disparità tra ordinamenti nazionali.
Nei considerando emerge la volontà di attuare progressivamente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in linea con il programma di Tampere e con il programma di Stoccolma. La direttiva risponde anche all’esigenza di controllare meglio la regolarità del soggiorno e dell’impiego, contrastare lo sfruttamento e ridurre la concorrenza sleale.
Rapporto con la competenza degli Stati membri
Pur armonizzando aspetti procedurali e diritti minimi, la direttiva non sottrae agli Stati membri la competenza a disciplinare l’ingresso dei cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro. Restano quindi margini nazionali rilevanti, in particolare:
- nella determinazione di chi presenta la domanda;
- nell’individuazione dell’autorità competente;
- nelle modalità di esame, nelle conseguenze del silenzio amministrativo e nelle limitazioni alla parità di trattamento;
- nella previsione di eventuali restrizioni per motivi legati ai volumi di ingresso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tre categorie principali:
- cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro per fini lavorativi;
- cittadini di paesi terzi già ammessi per motivi diversi dal lavoro, ma autorizzati a lavorare e titolari di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
- cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi secondo il diritto dell’Unione o nazionale.
Sono esclusi numerosi status speciali, tra cui i familiari di cittadini dell’Unione che esercitano la libera circolazione, i soggetti con diritti di libera circolazione equivalenti, i distaccati, i lavoratori trasferiti infragruppo, i lavoratori stagionali o alla pari, i beneficiari di protezione temporanea o internazionale, i soggiornanti di lungo periodo, i titolari di protezione nazionale, i soggetti con allontanamento sospeso, i lavoratori autonomi e i lavoratori marittimi. Gli Stati membri possono inoltre escludere dal capo II i lavoratori ammessi per non più di sei mesi o per studio; il capo II non si applica ai lavoratori autorizzati a lavorare sulla base di un visto.
Procedura unica di domanda e permesso unico
La procedura unica di domanda è il cuore della direttiva. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico deve essere esaminata attraverso un procedimento amministrativo unico che conduce a un atto amministrativo unico comprensivo di permesso di soggiorno e permesso di lavoro.
Gli Stati membri mantengono un margine di scelta sulla presentazione della domanda:
- può presentarla il cittadino di paese terzo;
- può presentarla il datore di lavoro;
- possono essere ammesse entrambe le opzioni.
Se la domanda è presentata dal lavoratore, gli Stati membri devono consentire la presentazione da un paese terzo oppure, se il diritto nazionale lo prevede, nel territorio nazionale quando il soggetto vi si trova regolarmente. La procedura unica non incide sull’eventuale procedura di rilascio del visto per il primo ingresso.
Autorità competente, tempi e istruttoria
Gli Stati membri devono designare un’autorità competente per ricevere la domanda e rilasciare il permesso. La decisione deve essere adottata non appena possibile e comunque entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
Il termine può essere prorogato solo in circostanze eccezionali dovute alla complessità dell’esame. Se il termine decorre senza decisione, le conseguenze sono determinate dal diritto nazionale, lasciando dunque agli ordinamenti interni il compito di stabilire gli effetti del silenzio.
Se la documentazione è incompleta, l’autorità può chiedere integrazioni, fissando un termine ragionevole; il termine di quattro mesi resta sospeso sino alla ricezione dei documenti richiesti. In mancanza di integrazione, la domanda può essere respinta.
Modello del permesso e divieto di titoli aggiuntivi
Il permesso unico deve essere rilasciato usando il modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002, con indicazione delle informazioni relative al permesso di lavoro secondo il relativo allegato. Gli Stati membri possono aggiungere dati ulteriori sul rapporto di lavoro, anche su supporto cartaceo o in formato elettronico.
Un principio importante è il divieto di rilasciare permessi aggiuntivi come prova dell’autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro. La direttiva tende quindi a evitare la proliferazione di titoli documentali e a rafforzare la leggibilità giuridica della posizione del lavoratore straniero.
Garanzie procedurali e rimedi
Le decisioni di rigetto, modifica sfavorevole o revoca del permesso devono essere motivate e notificate per iscritto. La notifica deve indicare l’autorità giurisdizionale o amministrativa competente e i termini di ricorso.
Le decisioni devono essere impugnabili nello Stato membro interessato secondo il diritto nazionale. È inoltre previsto che una domanda possa essere considerata inammissibile per ragioni collegate ai volumi di ingresso di cittadini di paesi terzi a fini lavorativi, nel qual caso non deve essere trattata nel merito.
Informazione ai richiedenti e diritti amministrativi
Gli Stati membri devono fornire, su richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro circa i documenti necessari per una domanda completa. Possono inoltre imporre diritti amministrativi per il trattamento delle domande, purché tali importi siano proporzionati e commisurati, se del caso, ai servizi effettivamente prestati.
Diritti connessi al permesso unico
Durante la sua validità, il permesso unico autorizza almeno a:
- entrare e soggiornare nello Stato membro che lo ha rilasciato, se sono soddisfatti i requisiti di ingresso previsti dal diritto nazionale;
- circolare liberamente sul territorio di quello Stato membro, nei limiti del diritto nazionale;
- svolgere l’attività lavorativa autorizzata;
- essere informato dei diritti conferiti dal permesso ai sensi della direttiva e/o del diritto nazionale.
Parità di trattamento: contenuto e limiti
Il capo III rappresenta il secondo pilastro della direttiva. I lavoratori di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), devono beneficiare dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro in materia di:
- condizioni di lavoro, comprese retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza;
- libertà di associazione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro;
- istruzione e formazione professionale;
- riconoscimento di diplomi, certificati e qualifiche;
- sicurezza sociale, nei settori definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004;
- agevolazioni fiscali, se il lavoratore è considerato fiscalmente domiciliato nello Stato membro;
- accesso a beni e servizi disponibili al pubblico, incluse le procedure per l’alloggio;
- servizi di consulenza dei centri per l’impiego.
La direttiva consente diverse limitazioni facoltative, in particolare:
- per l’istruzione e la formazione, con possibilità di escludere alcune categorie o di imporre requisiti come conoscenze linguistiche e tasse scolastiche;
- per la sicurezza sociale, con possibilità di limitare i diritti in taluni casi, mantenendo però almeno la parità per i lavoratori che svolgono o hanno svolto attività per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati;
- per i sussidi familiari, in relazione ad alcune categorie di lavoratori ammessi per periodi brevi, per studio o sulla base di un visto;
- per le agevolazioni fiscali, circoscrivendo il beneficio ai familiari domiciliati o residenti abitualmente nello Stato membro;
- per l’accesso a beni e servizi, con limitazioni anche in materia di assistenza abitativa.
Resta ferma la possibilità dello Stato membro di revocare o rifiutare il rinnovo del permesso o di altre autorizzazioni al lavoro. La direttiva contiene inoltre una regola specifica sui diritti pensionistici dei lavoratori trasferiti in un paese terzo o dei loro superstiti, assicurando il riconoscimento dei diritti maturati alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro interessato.
Disposizioni più favorevoli e non discriminazione
La direttiva non pregiudica norme più favorevoli contenute nel diritto dell’Unione, negli accordi internazionali e negli accordi bilaterali o multilaterali. Gli Stati membri possono anche introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli.
Gli Stati membri devono applicare la direttiva senza discriminazioni fondate sui motivi elencati nei considerando, in coerenza con le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.
Obblighi di informazione, monitoraggio e recepimento
Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva, per la prima volta entro il 25 dicembre 2016.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere annualmente statistiche sul numero di permessi unici rilasciati, con prima comunicazione entro il 25 dicembre 2014.
Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2013. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, con esclusione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca secondo i rispettivi protocolli di opt-out indicati nei considerando.
Disposizioni principali
Oggetto e competenza degli Stati membri
L’articolo 1 stabilisce due pilastri: una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico e un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi. La direttiva non incide sulla competenza degli Stati membri a disciplinare l’ingresso dei cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce il cittadino di paese terzo, il lavoratore di paese terzo, il permesso unico e la procedura unica di domanda. Il lavoratore di paese terzo è il cittadino di un paese terzo ammesso e regolarmente soggiornante, autorizzato a lavorare nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito secondo il diritto o la prassi nazionale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 3 individua le tre categorie incluse e una serie di esclusioni espresse. Gli Stati membri possono escludere dal capo II i lavoratori autorizzati per un periodo non superiore a sei mesi o ammessi per studio; il capo II non si applica ai lavoratori autorizzati a lavorare in forza di un visto.
Procedura unica di domanda e decisione
L’articolo 4 prevede che domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico sia presentata tramite procedura unica. Gli Stati membri decidono se la domanda sia presentata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro e possono consentire la presentazione da parte di entrambi; se la domanda è presentata dal lavoratore, deve poter essere introdotta anche da paese terzo, oppure nel territorio dello Stato membro se ciò è previsto dal diritto nazionale. La decisione favorevole costituisce un atto amministrativo unico che cumula permesso di soggiorno e permesso di lavoro.
Autorità competente e termine di decisione
L’articolo 5 impone agli Stati membri di designare l’autorità competente a ricevere la domanda e rilasciare il permesso unico. La decisione deve essere adottata non appena possibile e comunque entro quattro mesi dalla presentazione della domanda; in circostanze eccezionali dovute alla complessità dell’esame il termine può essere prorogato. Se il termine decorre inutilmente, le conseguenze sono rimesse al diritto nazionale. In caso di documentazione incompleta, l’autorità può richiedere integrazioni e il termine è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.
Modello del permesso unico e divieto di titoli aggiuntivi
L’articolo 6 impone l’uso del modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e l’indicazione delle informazioni relative al permesso di lavoro secondo l’allegato di tale regolamento. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori informazioni sul rapporto di lavoro, anche su supporto cartaceo o in formato elettronico. Non possono però rilasciare permessi aggiuntivi come prova dell’autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Permessi di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa
L’articolo 7 estende la logica informativa anche ai permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dal lavoro: essi devono indicare le informazioni relative al permesso di lavoro, se il titolare è autorizzato a lavorare. Anche qui sono vietati permessi aggiuntivi come prova dell’accesso al lavoro.
Garanzie procedurali, ricorso e inammissibilità per volumi di ingresso
L’articolo 8 richiede che i rigetti e le revoche siano motivati e notificati per iscritto, con indicazione dell’autorità giurisdizionale o amministrativa competente e dei termini di impugnazione. Le decisioni devono essere ricorribili secondo il diritto nazionale. Una domanda può essere dichiarata inammissibile per ragioni legate ai volumi di ingresso di cittadini di paesi terzi a fini lavorativi.
Informazione ai richiedenti e diritti amministrativi
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a fornire, su richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro sui documenti necessari per una domanda completa. L’articolo 10 consente l’imposizione di diritti amministrativi, purché proporzionati e eventualmente commisurati ai servizi effettivamente prestati.
Diritti derivanti dal permesso unico
L’articolo 11 riconosce al titolare, per tutta la validità del permesso, il diritto di entrare e soggiornare nello Stato membro rilasciante, di circolare liberamente nel territorio nazionale nei limiti del diritto interno, di svolgere l’attività lavorativa autorizzata e di essere informato dei diritti conferiti dal permesso.
Parità di trattamento
L’articolo 12 prevede parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante in materia di condizioni di lavoro, libertà sindacale e professionale, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche, sicurezza sociale, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi, e servizi di consulenza dei centri per l’impiego. Sono previste numerose limitazioni facoltative, in particolare per istruzione, prestazioni di sicurezza sociale, agevolazioni fiscali e accesso a beni e servizi; restano salve le prerogative nazionali su rilascio, revoca o mancato rinnovo del titolo. È inoltre prevista una regola specifica sui diritti pensionistici dei lavoratori che si trasferiscono in un paese terzo e dei loro superstiti.
Disposizioni più favorevoli
L’articolo 13 salva le disposizioni più favorevoli del diritto dell’Unione, degli accordi internazionali e degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, nonché la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre regole nazionali più favorevoli.
Informazioni al pubblico, relazioni e statistica
L’articolo 14 impone agli Stati membri di rendere disponibili informazioni aggiornate sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro. L’articolo 15 prevede una relazione periodica della Commissione, la prima entro il 25 dicembre 2016, e statistiche annuali degli Stati membri sul numero di permessi unici rilasciati, la prima comunicazione entro il 25 dicembre 2014.
Recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 25 dicembre 2013. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di attuazione e inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 17 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 18 indica come destinatari gli Stati membri.
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