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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1814/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fratepietro era stato ritenuto colpevole di possesso e uso di documenti falsi rinvenuti durante controlli di frontiera: una carta d'identità apparentemente rilasciata dal Comune di Cerignola con l'effigie del ricorrente sovrapposta a generalità di altra persona (art. 497-bis c.p.), dichiarazioni con generalità false (artt. 56, 494 c.p.) e formazione di patente contraffatta (artt. 477-482 c.p.). In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censurando l'applicazione dell'art. 497-bis comma 2 per assenza di prova del suo concorso nella fabbricazione del documento, sostenendo che il semplice fatto di aver fornito la foto non dimostra il concorso e che la fattispecie meno grave del comma 1 avrebbe dovuto trovare applicazione; (2) deducendo che il reato di sostituzione di persona (art. 494) sarebbe assorbito nel reato di possesso/fabbricazione di documenti falsi (art. 497-bis) poiché la falsificazione sarebbe stata effettuata con finalità di utilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il comma 2 dell'art. 497-bis c.p. si applica quando il possessore del documento ha partecipato alla sua contraffazione, e che la presenza della fotografia del possessore è di per sé un indizio rilevante di concorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la giurisprudenza ammette che fornire la propria foto e/o dati integra un'ipotesi di concorso e il ricorrente non ha dimostrato il contrario (anzi, i giudici di merito hanno ricostruito che il ricorrente confessò di aver consegnato la fotografia a un suo contatto per creare il documento falso); il secondo perché il reato di sostituzione di persona è autonomo e richiede l'effettiva utilizzazione del documento, perciò non è assorbito nel reato di fabbricazione/possesso di documenti falsi. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e pagamento, a favore della cassa delle ammende, di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La Corte interpreta il comma 2 come applicabile a chi fabbrica/forma un documento valido per l'espatrio o a chi lo detiene avendo concorso nella sua contraffazione; il comma 1 è riservato al mero possesso per uso personale senza concorso nella falsificazione. La fornitura della fotografia è indicativa del concorso.

  • art. 494 cod. pen.

    Il reato di sostituzione di persona è autonomo rispetto all'art. 497-bis e presuppone la utilizzazione del documento contraffatto; pertanto può concorrere materialmente con il reato di fabbricazione/possesso di documenti falsi.

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Riferiti alla contraffazione della patente di guida; la Corte conferma che la formazione di documenti di identità falsi rientra nelle condotte punibili ai sensi delle norme sulla falsificazione di documenti.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla determinazione della pena per il concorso di reati (implicato nel capo di imputazione relativo alla fornitura di false generalità).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa emergenti dal ricorso stesso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla legittimità dell'imposizione di una sanzione pecuniaria per inammissibilità dovuta a profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • Il possesso di un documento di identità falso recante la fotografia del possessore costituisce un forte indizio di concorso nella contraffazione e può legittimare l'applicazione dell'art. 497-bis, comma 2, salvo prova concreta di estraneità alla fabbricazione.
  • La differenza tra art. 497-bis comma 1 e comma 2 è fattuale: il comma 1 tutela i casi di mero possesso per uso personale senza concorso nella falsificazione; il comma 2 punisce chi fabbrica, forma o comunque concorre nel circuito delle contraffazioni. La qualificazione dipende dalla ricostruzione dei fatti.
  • Il reato di sostituzione di persona (art. 494) è autonomo rispetto ai delitti di falsificazione o possesso di documenti falsi e richiede l'utilizzo del documento; pertanto può concorrere materialmente con il reato di cui all'art. 497-bis.
  • In sede di appello e cassazione la valutazione della partecipazione alla contraffazione è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la corretta interpretazione della legge e il rispetto del principio di diritto, non riesamina i fatti salvo vizio di motivazione.
  • La difesa che voglia evitare l'applicazione del comma 2 dovrebbe documentare, con elementi di fatto, l'assenza di concorso: ad esempio provare che la fotografia o i dati sono stati forniti in buona fede, che il documento è stato fabbricato da terzi senza il concorso dell'interessato, o che il possesso è avvenuto in circostanze tali da escludere la partecipazione alla falsificazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o gravati da profili di colpa possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'addebito di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica e fattuale prima di proporre ricorso in cassazione.

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