Cassazione Penale, Sentenza n. 1814/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fratepietro era stato ritenuto colpevole di possesso e uso di documenti falsi rinvenuti durante controlli di frontiera: una carta d'identità apparentemente rilasciata dal Comune di Cerignola con l'effigie del ricorrente sovrapposta a generalità di altra persona (art. 497-bis c.p.), dichiarazioni con generalità false (artt. 56, 494 c.p.) e formazione di patente contraffatta (artt. 477-482 c.p.). In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censurando l'applicazione dell'art. 497-bis comma 2 per assenza di prova del suo concorso nella fabbricazione del documento, sostenendo che il semplice fatto di aver fornito la foto non dimostra il concorso e che la fattispecie meno grave del comma 1 avrebbe dovuto trovare applicazione; (2) deducendo che il reato di sostituzione di persona (art. 494) sarebbe assorbito nel reato di possesso/fabbricazione di documenti falsi (art. 497-bis) poiché la falsificazione sarebbe stata effettuata con finalità di utilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il comma 2 dell'art. 497-bis c.p. si applica quando il possessore del documento ha partecipato alla sua contraffazione, e che la presenza della fotografia del possessore è di per sé un indizio rilevante di concorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la giurisprudenza ammette che fornire la propria foto e/o dati integra un'ipotesi di concorso e il ricorrente non ha dimostrato il contrario (anzi, i giudici di merito hanno ricostruito che il ricorrente confessò di aver consegnato la fotografia a un suo contatto per creare il documento falso); il secondo perché il reato di sostituzione di persona è autonomo e richiede l'effettiva utilizzazione del documento, perciò non è assorbito nel reato di fabbricazione/possesso di documenti falsi. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e pagamento, a favore della cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte interpreta il comma 2 come applicabile a chi fabbrica/forma un documento valido per l'espatrio o a chi lo detiene avendo concorso nella sua contraffazione; il comma 1 è riservato al mero possesso per uso personale senza concorso nella falsificazione. La fornitura della fotografia è indicativa del concorso.
art. 494 cod. pen.
Il reato di sostituzione di persona è autonomo rispetto all'art. 497-bis e presuppone la utilizzazione del documento contraffatto; pertanto può concorrere materialmente con il reato di fabbricazione/possesso di documenti falsi.
artt. 477-482 cod. pen.
Riferiti alla contraffazione della patente di guida; la Corte conferma che la formazione di documenti di identità falsi rientra nelle condotte punibili ai sensi delle norme sulla falsificazione di documenti.
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla determinazione della pena per il concorso di reati (implicato nel capo di imputazione relativo alla fornitura di false generalità).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa emergenti dal ricorso stesso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla legittimità dell'imposizione di una sanzione pecuniaria per inammissibilità dovuta a profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Il possesso di un documento di identità falso recante la fotografia del possessore costituisce un forte indizio di concorso nella contraffazione e può legittimare l'applicazione dell'art. 497-bis, comma 2, salvo prova concreta di estraneità alla fabbricazione.
- La differenza tra art. 497-bis comma 1 e comma 2 è fattuale: il comma 1 tutela i casi di mero possesso per uso personale senza concorso nella falsificazione; il comma 2 punisce chi fabbrica, forma o comunque concorre nel circuito delle contraffazioni. La qualificazione dipende dalla ricostruzione dei fatti.
- Il reato di sostituzione di persona (art. 494) è autonomo rispetto ai delitti di falsificazione o possesso di documenti falsi e richiede l'utilizzo del documento; pertanto può concorrere materialmente con il reato di cui all'art. 497-bis.
- In sede di appello e cassazione la valutazione della partecipazione alla contraffazione è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la corretta interpretazione della legge e il rispetto del principio di diritto, non riesamina i fatti salvo vizio di motivazione.
- La difesa che voglia evitare l'applicazione del comma 2 dovrebbe documentare, con elementi di fatto, l'assenza di concorso: ad esempio provare che la fotografia o i dati sono stati forniti in buona fede, che il documento è stato fabbricato da terzi senza il concorso dell'interessato, o che il possesso è avvenuto in circostanze tali da escludere la partecipazione alla falsificazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o gravati da profili di colpa possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'addebito di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica e fattuale prima di proporre ricorso in cassazione.
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