Cassazione Penale, Sentenza n. 37120/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla confisca della somma di euro 2.575,00. Contestava che, dato che il patteggiamento non aveva riguardato la confisca e che nei fatti era contestata una sola detenzione di un ovulo di cocaina (1 grammo), non sussistessero i presupposti per qualificare quella somma come "provento" o "profitto" del reato ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti e per applicare la confisca.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca della somma di euro 2.575,00. Ha affermato che la confisca del denaro è ammissibile solo se sussiste il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato e quando il denaro costituisca prezzo o profitto del reato ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. stupefacenti. Nel caso di specie il Tribunale aveva motivato la confisca sostenendo si trattasse di "provento" nonostante la contestata condotta fosse solo di detenzione di un grammo di cocaina; mancava quindi adeguata motivazione e il rapporto di pertinenzialità. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca e ha disposto la restituzione della somma all'avente diritto, lasciando impregiudicata la restante decisione sul patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento all'istituto del patteggiamento: la pena è stata applicata con accordo; tuttavia il patteggiamento non comporta automaticamente l'adozione della confisca se non concordata e motivata.
art. 73 T.U. stupefacenti (quinto comma e comma 7-bis)
L'art. 73 comma 7-bis consente la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (prezzo o lucro derivante dalla vendita di stupefacenti). È necessario che il denaro costituisca effettivamente il provento collegato al reato contestato.
art. 85-bis T.U. stupefacenti
Richiamato nel contrasto con l'art. 73: la Corte precisa che la confisca disposta non può essere giustificata con richiamo ad art. 85-bis ove manca il presupposto del profitto/pertinenzialità rispetto al reato contestato.
art. 240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca per equivalente e sequestri di proventi del reato; la Corte rileva che la confisca deve essere sorretta da motivazione che dimostri il rapporto di pertinenzialità tra la somma e il reato.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nel testo come riferimento normativo collegato alla confisca: la Corte esclude che la confisca sia legittima se non risultano le condizioni previste per considerare il denaro quale profitto del reato.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente in ordine a violazione di legge e vizi di motivazione; il richiamo sottolinea i limiti dell'impugnazione rispetto alla motivazione sulla confisca.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione e alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha motivato la decisione entro i limiti strettamente necessari richiesti dalla norma.
Massime di principio
- La confisca del denaro collegato a reati di stupefacenti è legittima solo se esiste un concreto e motivato nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato (ossia il denaro deve costituire prezzo o profitto del reato).
- La mera detenzione di una modesta quantità di stupefacente (es. 1 grammo) non giustifica automaticamente l'assunzione che somme in possesso dell'imputato siano provento di spaccio; è necessaria prova o motivazione che colleghi specificamente il denaro all'attività di vendita.
- In sede di patteggiamento la confisca deve essere espressamente prevista o adeguatamente motivata: il patteggiamento non vale di per sé a giustificare una confisca non concordata.
- Il giudice che dispone la confisca deve indicare le ragioni concrete per cui ritiene che la somma rappresenti profitto o prezzo del reato; l'assenza di tale motivazione rende la confisca annullabile in cassazione.
- In casi simili, la parte che richiede la confisca deve fornire elementi fattuali che dimostrino la destinazione della somma all'attività illecita; in mancanza, il rimedio è l'annullamento della confisca e la restituzione.
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