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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32961/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente censura l'utilizzabilità delle conversazioni recuperate dalla piattaforma Sky ECC e acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.): contesta la mancata prova della catena di custodia, l'assenza di copia forense con "hash" conforme ai requisiti della L. n.48/2008, l'erronea qualificazione delle chat (come documenti o come intercettazioni) e la presunta violazione delle norme sugli strumenti di acquisizione (art.234-bis e 266 c.p.p.), nonché l'errata attribuzione del criptofono e del ruolo di promotore/organizzatore nel sodalizio criminoso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenze n.23756 e n.23755 del 29/02/2024) secondo cui: l'O.E.I. è strumento legittimo anche per acquisire prove già disponibili presso autorità straniere; l'art.234-bis non si sovrappone né esclude automaticamente l'O.E.I.; la disciplina interna sulle prove formate all'estero (artt.238, 270, 78 disp. att.) consente l'acquisizione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; spetta comunque al giudice nazionale verificare il rispetto dei diritti fondamentali, ma opera una presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità dello Stato membro estero e grava sulla difesa l'onere di allegare e provare fatti specifici che dimostrino una violazione. Le censure sulla catena di custodia e sull'assenza dell'algoritmo di decriptazione sono state ritenute generiche e non dimostrate. L'ultimo motivo (attribuzione del dispositivo e valutazione del ruolo) è stato ritenuto inammissibile perché attinente a valutazioni di merito non dedotte in sede di riesame. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (artt. 73 e 74)

    Norme sostanziali relative ai reati di traffico di stupefacenti; individuano i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare nei confronti del ricorrente

  • codice penale (art. 390)

    Richiamato rispetto all'ipotesi di procurata inosservanza di pena contestata

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e))

    Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze prospettate nei termini di tali letture

  • Legge n. 48/2008 (disciplina della prova digitale)

    La difesa invocava la necessità di copia forense con hash e catena di custodia secondo la L.48/2008; la Corte ha ritenuto che, se la prova è stata formata all'estero ed acquisita tramite O.E.I., non è automaticamente inesistente l'utilizzabilità per la mancanza di copia forense nel fascicolo italiano, salvo allegazioni concrete di falsificazione

  • codice di procedura penale (art. 234-bis)

    L'art.234-bis non è applicabile in modo esclusivo o alternativo all'O.E.I. per l'acquisizione, in quanto disciplina modalità di acquisizione diretta di elementi presenti all'estero effettuabili dall'autorità italiana, mentre l'O.E.I. è lo strumento di cooperazione tra Stati; le Sezioni Unite hanno escluso la contrapposizione automatica

  • codice di procedura penale (art. 266 e art. 273)

    Richiamati nelle censure difensive riguardo alle intercettazioni e alle modalità di verbalizzazione; la Corte ha ritenuto le censure non provate e, pertanto, non idonee a inficiare l'utilizzabilità degli atti acquisiti tramite O.E.I.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6, par. 1 e richiamo ai principi degli artt. 1 e 14)

    L'autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'emissione dell'o.e.i. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; 2) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'O.E.I. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

    La direttiva regola l'ordine europeo di indagine come strumento di mutua assistenza che deve rispettare proporzione e diritti fondamentali; la Corte ha affermato che l'O.E.I. può essere utilizzato anche per acquisire prove già disponibili presso l'autorità di esecuzione

  • D.lgs. 21 giugno 2017, n.108 (attuazione direttiva 2014/41/UE)

    art.2, comma 1, lett. a) (nel testo richiamato: possibilità di emettere O.E.I. anche per acquisire informazioni già disponibili)

    Recepisce la direttiva e conferma che l'O.E.I. può richiedere atti già in possesso dell'autorità straniera; ciò legittima l'acquisizione delle chat Sky ECC tramite O.E.I.

  • codice di procedura penale (art. 238 e art. 270) e disposizioni transitorie (art. 78 disp. att.)

    Disposizioni che regolano l'utilizzo in un procedimento italiano di atti e intercettazioni formati in altri procedimenti o all'estero: non richiedono preventiva autorizzazione del giudice italiano per l'acquisizione di prove già formate altrove

  • D.lgs. 30 giugno 2003 (art. 132) come modificato dalla L. n.178/2021

    Regola l'acquisizione dei dati conservati dai fornitori; la Corte ha distinto l'acquisizione diretta dai fornitori (soggetta a specifiche garanzie e decreto motivato) dall'utilizzazione, in altro procedimento, di dati già acquisiti all'estero tramite O.E.I.

  • Costituzione (art. 15)

    Richiamata nella discussione sulla tutela della corrispondenza: Corte ha ritenuto che l'art.15 non prescrive necessariamente un provvedimento giudiziale diverso dall'intervento del pubblico ministero per l'acquisizione di corrispondenza, secondo l'interpretazione consolidata

Massime di principio

  • L'Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.) è strumento legittimo per acquisire prove già formate e custodite presso autorità di altro Stato membro: l'O.E.I. può riguardare anche materiale già disponibile all'autorità di esecuzione.
  • La disciplina nazionale delle prove formate all'estero (artt. 238, 270, 78 disp. att.) consente l'acquisizione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; tuttavia il giudice nazionale deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali.
  • Opera una presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria dello Stato membro estero: la difesa ha l'onere di allegare e provare con precisione fatti concreti che dimostrino una violazione dei diritti fondamentali o una compromissione della genuinità della prova.
  • La mera assenza in atti dell'algoritmo di decriptazione o la mancanza di copia forense con hash non costituiscono automaticamente un vizio insanabile: occorre dimostrare specificamente come ciò abbia alterato o potuto alterare il contenuto probatorio.
  • Questioni di merito relative all'attribuzione di un dispositivo o alla valutazione del ruolo nell'associazione sono in genere inammissibili in sede di legittimità se non tempestivamente e specificamente dedotte in sede di gravame; tali valutazioni restano prerogativa del giudice del merito.

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