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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7905/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenersi sul territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione). Ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione perché al momento della contestazione (16/05/2019) sarebbe risultata una richiesta di asilo politico presentata il 18/02/2015 presso la Questura di Brindisi (richiamando il Regolamento CE n. 2725/2000), che avrebbe ostato alla rilevanza penale della permanenza; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato né trascritto la domanda di asilo né il provvedimento amministrativo conclusivo o un suo rigetto impugnato, fornendo solo un richiamo generico a un'annotazione; pertanto la circostanza non è stata provata e la sentenza di merito correttamente ha dato rilevanza a documentazione consegnata agli operanti (ricorso contro decreto di espulsione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione: il giudice di primo grado ha motivato, seppur sinteticamente, il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi negativi della personalità (precedenti irrevocabili, risultanze dattiloscopiche). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; confermata in sostanza la sanzione inflitta in primo grado (ammenda di euro 5.000,00 per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998).

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma penale richiamata quale causa della condanna per permanenza illegale sul territorio nazionale; la Corte ha confermato la legittimità della condanna in assenza di prova idonea ad escludere l'irregolarità della presenza

  • Regolamento CE n. 2725 del 2000 (Dublino)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di asilo politico: la Corte osserva che la mera annotazione o richiamo non prova l'esistenza o l'esito di una procedura di protezione internazionale; senza produzione documentale la domanda di asilo non impedisce l'accertamento del reato di ingresso/permanenza irregolare

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia motivato la negazione delle attenuanti richiamando elementi preponderanti (pregiudizi penali, risultanze dattiloscopiche) e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria

  • Cass. Sez. IV, n. 46979 del 10 novembre 2015 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio dell'autosufficienza del ricorso: i motivi che si appellano a documenti specifici devono contenerne la trascrizione o allegazione, altrimenti sono inammissibili

  • Cass. Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito sui fatti e sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione solo se contraddittorio o manifestamente illogico

Massime di principio

  • La mera annotazione nel casellario o la semplice dichiarazione di aver richiesto asilo non sostituiscono la produzione documentale: per escludere responsabilità penale è necessario allegare la domanda, il provvedimento amministrativo conclusivo (permesso di soggiorno o rigetto) e, se pertinente, l'impugnazione amministrativa o giurisdizionale
  • Il difensore deve curare l'autosufficienza del ricorso in Cassazione: ogni atto rilevante richiamato deve essere integralmente trascritto o allegato al ricorso altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza probatoria
  • La valutazione delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o mancante relativamente agli elementi rilevanti dell'art. 133 c.p.
  • In procedimenti che intrecciano profili penali e amministrativi (espulsione, domanda di protezione internazionale) è essenziale dimostrare l'effettivo sviluppo e l'esito della procedura amministrativa per incidere sulla responsabilità penale
  • Se si contesta un provvedimento di espulsione o si invoca la protezione internazionale, è importante attivare tempestivamente i rimedi amministrativi e giurisdizionali e conservare e produrre copia dei relativi atti in dibattimento

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