Cassazione Penale, Sentenza n. 7905/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenersi sul territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione). Ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione perché al momento della contestazione (16/05/2019) sarebbe risultata una richiesta di asilo politico presentata il 18/02/2015 presso la Questura di Brindisi (richiamando il Regolamento CE n. 2725/2000), che avrebbe ostato alla rilevanza penale della permanenza; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato né trascritto la domanda di asilo né il provvedimento amministrativo conclusivo o un suo rigetto impugnato, fornendo solo un richiamo generico a un'annotazione; pertanto la circostanza non è stata provata e la sentenza di merito correttamente ha dato rilevanza a documentazione consegnata agli operanti (ricorso contro decreto di espulsione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione: il giudice di primo grado ha motivato, seppur sinteticamente, il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi negativi della personalità (precedenti irrevocabili, risultanze dattiloscopiche). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; confermata in sostanza la sanzione inflitta in primo grado (ammenda di euro 5.000,00 per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998).
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma penale richiamata quale causa della condanna per permanenza illegale sul territorio nazionale; la Corte ha confermato la legittimità della condanna in assenza di prova idonea ad escludere l'irregolarità della presenza
Regolamento CE n. 2725 del 2000 (Dublino)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di asilo politico: la Corte osserva che la mera annotazione o richiamo non prova l'esistenza o l'esito di una procedura di protezione internazionale; senza produzione documentale la domanda di asilo non impedisce l'accertamento del reato di ingresso/permanenza irregolare
art. 133 cod. pen.
Norma che elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia motivato la negazione delle attenuanti richiamando elementi preponderanti (pregiudizi penali, risultanze dattiloscopiche) e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria
Cass. Sez. IV, n. 46979 del 10 novembre 2015 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio dell'autosufficienza del ricorso: i motivi che si appellano a documenti specifici devono contenerne la trascrizione o allegazione, altrimenti sono inammissibili
Cass. Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito sui fatti e sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione solo se contraddittorio o manifestamente illogico
Massime di principio
- La mera annotazione nel casellario o la semplice dichiarazione di aver richiesto asilo non sostituiscono la produzione documentale: per escludere responsabilità penale è necessario allegare la domanda, il provvedimento amministrativo conclusivo (permesso di soggiorno o rigetto) e, se pertinente, l'impugnazione amministrativa o giurisdizionale
- Il difensore deve curare l'autosufficienza del ricorso in Cassazione: ogni atto rilevante richiamato deve essere integralmente trascritto o allegato al ricorso altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza probatoria
- La valutazione delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o mancante relativamente agli elementi rilevanti dell'art. 133 c.p.
- In procedimenti che intrecciano profili penali e amministrativi (espulsione, domanda di protezione internazionale) è essenziale dimostrare l'effettivo sviluppo e l'esito della procedura amministrativa per incidere sulla responsabilità penale
- Se si contesta un provvedimento di espulsione o si invoca la protezione internazionale, è importante attivare tempestivamente i rimedi amministrativi e giurisdizionali e conservare e produrre copia dei relativi atti in dibattimento
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