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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5048/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La ricorrente, condannata per tentato omicidio aggravato (sentenza Corte d'appello di Bari 17/10/2018) ed attualmente detenuta, ha dedotto erronea applicazione di norme e motivazione manifestamente illogica perché il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulla gravità del fatto, disattendendo le valutazioni favorevoli dell'Equipe di osservazione (che aveva espresso parere positivo) e non avendo considerato adeguatamente elementi favorevoli quali l'assenza di altri precedenti, la distanza temporale degli addebiti, il comportamento processuale e carcerario e la mancanza di misure cautelari pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente il diniego dell'affidamento in prova, valorizzando la mancanza di una reale e compiuta rivisitazione critica della condotta da parte della detenuta (atteggiamento di negazione del ruolo principale e tendenza al vittimismo), l'assenza di intenti risarcitori e la valutazione critica della relazione dell'Equipe, la cui opinione non è vincolante per il giudice. La Corte ha ribadito che il giudizio prognostico circa l'idoneità della misura è discrezionale e può fondarsi su una sola ragione plausibile purché adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso (Rv. 189375)

    Principio secondo cui il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare l'idoneità delle misure alternative alla detenzione, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e logica.

  • Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rv. 277924)

    Elenco delle fonti informative che il Tribunale deve considerare per l'affidamento: reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare e altri elementi favorevoli come assenza di denunce nuove, ripudio delle condotte deviate e attaccamento al contesto familiare.

  • Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano (Rv. 274993)

    Occorre valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione; comunque non è ostativo il fatto che il condannato non ammetta gli addebiti, l'importante è l'evoluzione della personalità successiva al fatto.

  • Sez. 1, n. 19637 del 10/01/2017, Cocomazzi

    Il diniego dell'affidamento può essere adeguatamente motivato anche indicando una sola ragione plausibile, in un giudizio prognostico per sua natura discrezionale.

  • Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu (Rv. 270016 - 01)

    "In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari."

    La relazione dell'Equipe osservativa fornisce informazioni utili ma non vincola il giudice: spetta a quest'ultimo valutare la rilevanza di tali informazioni rispetto alle finalità rieducative e al rischio di pericolosità.

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione dell'affidamento in prova; le scelte sono sindacabili in Cassazione solo se prive di motivazione o illogiche.
  • Una relazione favorevole dell'Equipe di osservazione non vincola il giudice: essa costituisce elemento informativo ma il giudice può disattenderla motivando congruamente.
  • La valutazione si concentra sulla reale "rivisitazione critica" del fatto da parte del detenuto e sulla prognosi di emenda; il semplice diniego o mancata ammissione degli addebiti non è di per sé ostativo se si riscontra evoluzione della personalità.
  • Elementi favorevoli (assenza di precedenti, distanza temporale dei fatti, buona condotta carceraria, mancata sottoposizione a misure cautelari) sono rilevanti ma non necessariamente determinanti: devono essere valutati nel complesso insieme agli elementi negativi.
  • Il rigetto può fondarsi su una sola ragione plausibile (es. mancanza di un percorso critico) purché adeguatamente motivata e funzionale alla valutazione del rischio di recidiva e della rieducazione.

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