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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25596/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari riunite, promosse in danno di tre soggetti su beni immobili siti in Jesolo, con intervento di più creditori. I debitori esecutati avevano proposto opposizione agli atti esecutivi avverso le modalità della vendita forzata e, dopo il rigetto in primo grado, hanno ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso dal thema decidendum la questione dell'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita, reputandola non compresa nelle conclusioni, mentre per i ricorrenti essa era parte della domanda. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 295 c.p.c. e, in sostanza, ribadivano che la mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita e del decreto di convocazione avrebbe comportato la nullità della vendita e del decreto di trasferimento, richiamando giurisprudenza che considera nulla la vendita immobiliare in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita. Con il terzo motivo lamentavano ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa all'asserito errore del giudice dell'esecuzione nel nominare due custodi per il medesimo bene, sostituendo un professionista con un altro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita era già stata oggetto di una precedente opposizione agli atti, decisa con altra sentenza e già portata in cassazione, e comunque non era stata riproposta nelle conclusioni del giudizio definito con la sentenza impugnata. Ha inoltre valorizzato la precedente decisione di legittimità intervenuta sulla causa anteriore, che aveva qualificato tardiva la domanda di nullità per omessa convocazione all'udienza di vendita. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, chiarendo che il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva semplicemente sostituito un delegato/custode con un altro, senza creare una duplicazione di funzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore dei resistenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio richiamato per contestare vizi degli atti della procedura; nel caso concreto, una precedente doglianza era già stata proposta in tale forma e rigettata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la questione sulla comunicazione dell'ordinanza di vendita non risultava devoluta nel giudizio definito con la sentenza impugnata.

  • art. 295 c.p.c.

    La censura di sospensione o mancata riunione viene ritenuta priva di fondamento nel contesto della doglianza proposta, poiché la questione principale era comunque già preclusa o non devoluta.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito omette di esaminare una questione che non risulta effettivamente devoluta dalle conclusioni del giudizio deciso.
  • Una censura non può essere riproposta in un successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi se essa è già stata dedotta e decisa in un precedente giudizio tra le stesse parti, soprattutto quando la precedente decisione è stata autonomamente impugnata.
  • In sede di legittimità, la deduzione di nullità degli atti esecutivi richiede che la doglianza sia stata ritualmente introdotta e coltivata nel giudizio di merito: l'omessa o tardiva proposizione preclude l'accoglimento del motivo.
  • La nomina sostitutiva di un delegato alla vendita o custode, quando risulti espressamente disposta dal giudice dell'esecuzione, non integra di per sé una duplice nomina per il medesimo bene, ma va letta come modifica dell'incarico originario.
  • Le irregolarità della procedura esecutiva non determinano automaticamente nullità della vendita se la parte che le deduce non allega e prova la concreta incidenza pregiudizievole dell'atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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