Sentenza n. 101/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Fontevivo (PR) e avente ad oggetto “Rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi/gestione dei rifiuti a seguito di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 192/2006”; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 12918 del 24 ottobre 2024 di ARPAE – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest ad oggetto “Area estrattiva AC1 ex cava Romitaggio, Comune di Fontevivo (Parma) – Proposta di provvedimenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, recupero o smaltimento di rifiuti e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, oltre alla nota ARPAE presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco le aveva ordinato, quale proprietaria dell'area di un'ex cava, di presentare un piano per la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi, nonché di eseguire gli interventi a proprie spese. L'ordinanza era stata adottata sulla base di una nota ARPAE che, all'esito di sondaggi, campionamenti e verifiche, aveva rilevato nel materiale utilizzato per il riempimento della cava orizzonti di colorazione nerastra, superamenti delle CSC e materiali ritenuti riconducibili a rifiuti speciali verosimilmente non pericolosi. La ricorrente ha dedotto: erronea qualificazione del materiale di riporto come rifiuto, con conseguente illegittima sovrapposizione del procedimento ex art. 192 d.lgs. 152/2006 a quello di caratterizzazione e bonifica ex artt. 242 e 245; violazione dell'art. 183 d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 d.l. 2/2012 e del d.P.R. 120/2017; falso presupposto, illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione della proporzionalità; erronea applicazione delle soglie della destinazione agricola anziché di quelle relative all'uso industriale-commerciale; violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione delle osservazioni rese in audizione, indeterminatezza dei rifiuti da rimuovere quanto a quantità, ubicazione e consistenza; sproporzione dell'ordine esteso all'intera area. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della valutazione dell'analisi di rischio depositata ai sensi dell'art. 242, comma 4, d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rigettato la richiesta di rinvio, ritenendo che l'analisi di rischio relativa al procedimento di bonifica non interferisse con il giudizio, avente ad oggetto un autonomo ordine di rimozione dei rifiuti. Ha escluso il difetto di motivazione e di istruttoria: l'ordinanza richiamava in modo puntuale la nota ARPAE, ne riportava le conclusioni e tale motivazione per relationem era sufficiente ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990. Non era necessario che il Comune reiterasse gli accertamenti tecnici già svolti da ARPAE, amministrazione competente in materia. Il giudice ha ritenuto inoltre sufficientemente individuati i materiali, attraverso il riferimento agli orizzonti di colorazione nerastra, alle risultanze analitiche e alle verifiche di polizia giudiziaria. Nel merito, ha affermato che il criterio decisivo non è l'astratta qualificazione del materiale di riporto come suolo o rifiuto, ma la sua concreta consistenza accertata mediante le indagini in situ. Le indagini avevano evidenziato la presenza di rifiuti nel materiale di riporto, distinta dalla questione della contaminazione del sito; pertanto, la disciplina dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 poteva essere applicata autonomamente rispetto al procedimento di bonifica. La presenza di rifiuti, inoltre, non dipende dalla loro pericolosità né dal superamento delle soglie di contaminazione. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché la società era stata destinataria dell'avvio del procedimento e aveva scelto di partecipare mediante audizione, senza presentare osservazioni scritte. Le contestazioni svolte in giudizio riguardavano prevalentemente le soglie di contaminazione e non negavano in modo specifico l'accertamento della presenza dei rifiuti. La censura di sproporzione è stata ritenuta inconferente, perché l'ordine era fondato sulla presenza dei rifiuti e non sul livello di contaminazione del materiale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. [...] chiunque viola i divieti [...] è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario [...] al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
La presenza concretamente accertata di rifiuti consente di applicare autonomamente l'ordine di rimozione, anche quando i rifiuti siano stati individuati nel corso di attività di caratterizzazione del sito; la disciplina non è subordinata alla loro pericolosità o al superamento di specifiche soglie di contaminazione.
art. 183 d.lgs. 152/2006
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
La qualificazione come rifiuto dipende dalla concreta natura e destinazione del materiale e dal fatto che il detentore se ne disfi o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsene.
art. 239, comma 2, lettera a), d.lgs. 152/2006
La disciplina delle bonifiche non si applica all'abbandono dei rifiuti.
Il procedimento di bonifica e quello finalizzato alla rimozione dei rifiuti sono distinti; la pendenza del primo non impedisce l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 192.
art. 242 d.lgs. 152/2006
La caratterizzazione e l'analisi di rischio riguardano il procedimento di bonifica e non condizionano l'autonomo obbligo di rimozione dei rifiuti concretamente accertati.
art. 3 d.l. 2/2012
I riferimenti al 'suolo' contenuti all'articolo 185 [...] si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto.
La norma non impedisce di applicare la disciplina dei rifiuti quando le indagini concrete evidenzino la presenza di materiali aventi consistenza di rifiuti; il discrimine è costituito dall'effettiva natura del materiale accertata in loco.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile [...] anche l'atto cui essa si richiama.
È legittima la motivazione per relationem quando il provvedimento richiama l'atto presupposto e quest'ultimo è indicato e reso disponibile all'interessato.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di istruttoria e motivazione, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un materiale come rifiuto o come materiale di riporto non dipende dalla sua astratta denominazione, ma dalla concreta consistenza e dalle caratteristiche accertate mediante indagini in situ; qualora tali accertamenti evidenzino la presenza di rifiuti, trova applicazione l'art. 192 d.lgs. 152/2006.
- Il procedimento di bonifica o di caratterizzazione di un sito e il procedimento diretto alla rimozione dei rifiuti abbandonati sono autonomi e possono procedere parallelamente; la pendenza o la conclusione del procedimento di bonifica non impedisce l'adozione dell'ordine di rimozione previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006.
- L'obbligo di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006 non è subordinato alla pericolosità dei rifiuti né al superamento delle soglie di contaminazione previste per la qualificazione del sito come contaminato.
- È sufficiente la motivazione per relationem dell'ordinanza ambientale quando il provvedimento richiama espressamente una relazione tecnica o una nota dell'autorità competente, ne recepisce le risultanze decisive e l'atto richiamato è indicato e reso disponibile all'interessato.
- Il Comune che adotta un'ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 non è tenuto a reiterare gli accertamenti tecnici già compiuti dall'autorità ambientale competente, purché il provvedimento dia conto delle risultanze istruttorie e individui in modo sufficiente i materiali da rimuovere.
- La pendenza di un'analisi di rischio nell'ambito del procedimento di bonifica non rende improcedibile né impone il rinvio del giudizio relativo a un autonomo ordine di rimozione dei rifiuti, quando la misura impugnata sia fondata sull'accertamento della loro presenza e non sul livello di contaminazione del sito.
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