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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22193/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna a quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa per acquisto di cocaina in quantità pari a circa 498,966 grammi, con principio attivo variabile tra il 30% e il 40%, corrispondente a circa 940 dosi medie singole. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione o erronea applicazione della legge penale, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato il limitato effetto drogante della sostanza e che la motivazione fosse contraddittoria, poiché la stessa sentenza avrebbe affermato che il principio attivo non era elevato. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse coerente nel valorizzare il notevole dato ponderale, la divisone in quattro panetti, l'idoneità a soddisfare un'elevata domanda, l'elevata profittabilità e le modalità della condotta con contatti con fornitori esteri, elementi incompatibili con la lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente di fatto e finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello aveva spiegato in modo logico perché la quantità di cocaina sequestrata, pur con principio attivo non elevatissimo, non fosse irrisoria e fosse idonea a produrre circa 940 dosi, con conseguente elevato impatto offensivo e capacità di generare profitti, oltre alle modalità allarmanti della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la condotta relativa alla cocaina; la sentenza di merito è stata confermata e non riqualificata in lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la riqualificazione, valorizzando quantità, principio attivo, numero di dosi e modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, in materia di stupefacenti, deve confrontarsi con un apprezzamento complessivo della quantità, del principio attivo, del numero di dosi ricavabili e delle modalità concrete della condotta; non basta isolare un singolo dato favorevole all'imputato.
  • Quando la motivazione del giudice di merito valorizza in modo coerente elementi quali il consistente peso lordo, la divisone in più involucri, la capacità di generare un numero elevato di dosi e la proiezione su una domanda di mercato significativa, il giudizio di lieve entità può essere legittimamente escluso.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di censura di merito travestita da violazione di legge o vizio motivazionale, se la decisione impugnata contiene una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause ostative non ricavabili dal testo, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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