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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13116/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune di Assago ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 2224/19) che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Ici 2011 e le sanzioni notificato alla Milanofiori 2000 srl in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato catastalmente intestati alla società. La CTR aveva motivato che i parcheggi erano stati costruiti sulla base di una convenzione urbanistica (18 aprile 2005) che prevedeva la cessione gratuita al Comune al momento del completamento e collaudo; nondimeno, benché iscritti in catasto a nome della Milanofiori per consentire la procedura di agibilità (ex art. 24 d.P.R. 380/01), tali beni erano di proprietà solo formale, e la società era priva del possesso e del reale potere di godimento, per cui non poteva essere qualificata soggetto passivo Ici ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lvo 504/92. La resistente aveva dedotto che la mera intestazione catastale non bastava a far sorgere la responsabilità tributaria se mancava il possesso (richiamando art. 1140 c.c.) e che i beni erano obbligatoriamente destinati a opere di urbanizzazione/standard da cedere gratuitamente. In via subordinata la società aveva riproposto questioni afferenti al mancato completamento (art. 2 lett. a) d.lvo 504/92) e all'illegittimità delle sanzioni per errore di diritto, ritenute dai giudici di merito assorbite.

La decisione

La resistente Milanofiori 2000 srl ha depositato istanza di estinzione del giudizio (21.3.2023) ai sensi dell'art. 5 della legge 130/22 allegando prova dell'istanza di definizione, del versamento in unica rata e della comunicazione di avvenuta regolare definizione da parte del Comune (Delibera del Consiglio Comunale di Assago 22.11.2022). La Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 5 l. 130/22 e ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 130/2022

    La norma è stata applicata come causa di estinzione del processo quando la parte resistente ha definito la lite aderendo alla procedura di definizione prevista e ha prodotto prova dell'istanza, del pagamento e della comunicazione del Comune; in presenza di tali elementi il procedimento viene dichiarato estinto con spese compensate.

  • art. 1 e art. 3 d.lvo 504/1992

    I giudici di merito hanno interpretato tali disposizioni nel senso che la legittimazione passiva Ici richiede, oltre alla titolarità formale, il possesso o il reale potere di godimento; la mera intestazione catastale è insufficiente per affermare l'obbligazione tributaria quando il bene è nella disponibilità del Comune per effetto di obblighi di cessione.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    La registrazione catastale a nome della società è stata ritenuta strumentale al rilascio dell'agibilità (procedura ex art. 24) e non sufficiente, di per sé, a dimostrare la disponibilità effettiva del bene ai fini tributari.

  • art. 1140 cod. civ.

    Richiamato dalla resistente per definire il concetto di possesso quale potere sulla cosa: la mancanza di possesso (inteso ai sensi dell'art. 1140 c.c.) è stata invocata per escludere la soggettività passiva ai fini Ici.

  • art. 2 lett. a) d.lvo 504/1992

    Contestazione sollevata dalla resistente (fabbricato non ultimato) che però è stata considerata dai giudici di merito assorbita e non trattata nel dettaglio nella fase di legittimità, essendo ormai la lite stata definita in sede esecutiva/estintiva.

Massime di principio

  • La mera intestazione catastale non basta, di per sé, a far sorgere la responsabilità tributaria: è necessario valutare la disponibilità effettiva (possesso o potere di godimento) del bene.
  • Quando un bene è stato realizzato nell'ambito di una convenzione urbanistica con obbligo di cessione gratuita al Comune, il cedente può essere considerato proprietario solo formale e quindi non sempre soggetto passivo del tributo.
  • La registrazione catastale adottata per fini amministrativi (es. agibilità ex art. 24 d.P.R. 380/01) non è automaticamente probatoria della titolarità di diritti di fatto ai fini tributari.
  • Se la parte definisce la lite nell'ambito della procedura prevista dalla legge 130/2022 e produce prova del pagamento e dell'avvenuta definizione comunicata dall'ente locale, il giudice può dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 5 L.130/22 con compensazione delle spese.
  • In controversie tributarie relative alla qualificazione della titolarità (formale vs. sostanziale), è fondamentale produrre documentazione che dimostri il reale esercizio del potere di fatto sul bene (contratti, atti di consegna, collaudi, verbali di consegna/assunzione da parte dell'ente).

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