Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per importi iscritti a ruolo a titolo di imposta di registro, IVA e IRPEF. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'amministrazione finanziaria ritenendolo tardivo, perché la sentenza di primo grado, non notificata, era stata pubblicata il 17 ottobre 2013 e l'appello risultava notificato il 18 aprile 2018. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 38, comma 3, 49, 51, comma 1, e 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 327 c.p.c. Sosteneva che la sentenza era stata depositata il 17 ottobre 2013 e mai notificata, mentre il ricorso in appello era stato spedito il 15 aprile 2014 e ricevuto il 18 aprile 2014; dunque, ai fini della tempestività del gravame, doveva valere la data di spedizione per effetto del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione. La società resistente ha contestato il ricorso, ma ha anche riconosciuto che la data indicata nella sentenza (2018) era un lapsus calami rispetto al 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha qualificato l'indicazione della data 18 aprile 2018 come mero lapsus calami, precisando che la questione non integrava errore revocatorio e non imponeva un riesame di merito, ma investiva l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel processo tributario, la prova della tempestiva consegna dell'atto all'ufficio postale può essere data dalla distinta delle raccomandate con timbro datario e codice a barre, la Corte ha censurato la CTR perché non aveva esaminato la distinta di spedizione e aveva valorizzato solo la data di ricezione dell'atto da parte della contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia, in diversa composizione, affinché accerti in fatto la data di spedizione dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È stata denunciata la violazione di legge e del vizio processuale per l'erronea applicazione delle norme sulla notificazione e sulla tempestività dell'appello.

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria da coordinare con il principio di scissione soggettiva della notificazione.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 53, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte richiama più in generale la disciplina dell'appello tributario e della sua notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato come parametro per il termine lungo di impugnazione e per la verifica della tempestività dell'appello non notificato.

  • art. 149, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato come base del principio per cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto a chi cura la notificazione e per il destinatario al momento della ricezione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta, rileva per il notificante la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
  • La distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, quando rechi timbro datario, codice a barre e sia leggibile, costituisce prova idonea e equipollente dell'avvenuta spedizione nei termini dell'atto processuale.
  • Il giudice di merito non può dichiarare tardiva un'impugnazione limitandosi alla sola data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, ma deve verificare anche la data di spedizione quando la notificazione sia avvenuta via posta.
  • La censura relativa alla mancata considerazione della distinta di spedizione e del timbro postale attiene a violazione di legge e non a errore revocatorio, quando la questione coinvolga l'applicazione del principio di scissione degli effetti notificatori.
  • L'accertamento sulla effettiva data di spedizione, ove dipenda dalla valutazione della distinta e della leggibilità del timbro, è attività fattuale rimessa al giudice di rinvio e non alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.