Sentenza n. 201/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento nr. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino di data illeggibile (successiva al 14.4.22, data in cui sono stati redatti gli atti della Polizia Ferroviaria a cui è fatto riferimento nel testo del provvedimento, e precedente o coincidente con il 21.05.22, data in cui è stato notificato a mani dell'interessato) notificato il 21.05.22, con il quale il ricorrente era fatto oggetto di avviso orale ex art. 3 D.lgs. 159/11 con contestuale imposizione delle prescrizioni ex art. 3 comma e di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Torino ex art. 3 d.lgs. 159/2011, con contestuale imposizione delle prescrizioni previste dal comma 4
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale sostenendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato l'assenza di una verifica concreta e attuale della pericolosità sociale e della sua riconducibilità a una delle categorie di soggetti pericolosi previste dall'art. 1 del decreto legislativo, deducendo che il provvedimento si fondasse in modo apodittico su precedenti penali risalenti, l'ultimo dei quali riferito al 2010, nonché sulla sua condizione di senza fissa dimora e sul fatto di aver cercato riparo in un vagone ferroviario. Ha inoltre sostenuto che il divieto di utilizzare telefoni cellulari, tablet e altri oggetti fosse sproporzionato e che la misura accentuasse ingiustificatamente la sua marginalità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso orale. Il giudice ha valorizzato la pluralità e la gravità dei precedenti e dei deferimenti, comprendenti guida senza patente, furti, rapina, lesioni, ricettazione, incendio doloso, porto di armi o oggetti atti ad offendere e, soprattutto, una condanna definitiva per omicidio doloso commesso negli spazi ferroviari della stazione di Torino Porta Nuova. Ha considerato rilevanti anche la reiterazione delle condotte nella medesima area, la precedente sottoposizione ad avviso orale, la frequentazione di altri pregiudicati e la scelta di dimorare in luoghi pubblici interdetti al transito anziché presso la sorella. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale e a escludere il dedotto difetto di motivazione o di istruttoria. Il TAR ha osservato che alcune prescrizioni, come il divieto di usare un telefono cellulare, possono apparire eccessive, ma ha comunque ritenuto la misura non illegittima nel suo complesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
Individua le categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica alle quali possono essere applicate le misure di prevenzione personali; il ricorrente ne contestava la riconducibilità, ma il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione dell'autorità.
art. 2 d.lgs. 159/2011
È richiamato con riferimento alla pericolosità per la sicurezza pubblica e alla necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'avviso orale del Questore; il TAR ha ritenuto che la pluralità, gravità e reiterazione degli elementi acquisiti giustificassero l'adozione della misura e la relativa motivazione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
Prevede le prescrizioni contestualmente imponibili all'avviso orale; il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento contenente tali prescrizioni.
art. 19, comma 3, d.P.R. 753/1980
È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorrente era stato sanzionato per l'accesso o la permanenza nell'area ferroviaria interdetta.
Massime di principio
- La legittimità dell'avviso orale può essere desunta da una valutazione complessiva della condotta di vita del destinatario, fondata sulla pluralità, gravità e reiterazione dei precedenti e dei deferimenti, nonché sulle concrete modalità di frequentazione di luoghi e persone, senza che sia necessario isolare un singolo episodio recente.
- La motivazione di una misura di prevenzione personale è sufficiente quando consente di ricostruire, attraverso gli elementi specificamente richiamati, il giudizio di pericolosità sociale e la riconducibilità del destinatario alle categorie previste dalla legge; tale motivazione non è meramente apodittica se considera condanne definitive, reiterazione delle condotte, precedenti misure e contesto di vita complessivo.
- La risalenza temporale dell'ultimo reato non determina, da sola, l'illegittimità dell'avviso orale quando l'amministrazione valorizzi una pluralità di elementi convergenti, inclusi la gravità dei fatti, la reiterazione, il contesto di commissione e le successive condotte del destinatario.
- La contestazione dell'eccessività di una singola prescrizione non comporta necessariamente l'illegittimità dell'intero avviso orale, qualora il giudice ritenga adeguatamente motivato e complessivamente proporzionato l'intervento di prevenzione alla luce della pericolosità accertata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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