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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2619

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2619 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali

Normativa europea32025R2619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce quali informazioni doganali devono essere trasmesse al registro CBAM e con quali modalità, per consentire il controllo incrociato tra dati doganali e informazioni fornite dai soggetti tenuti agli obblighi CBAM. Definisce i dati minimi da comunicare, i mezzi di trasmissione, i casi in cui la comunicazione avviene su richiesta e i termini per rispondere. Disciplina inoltre alcune ipotesi particolari, come il perfezionamento attivo, l’identificazione tramite EORI e le merci introdotte sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Include infine regole sulla protezione dei dati personali e fissa l’applicazione dal 1o gennaio 2026.

Modalità di comunicazione alla Commissione, tramite il registro CBAM e i sistemi doganali, delle informazioni sulle merci importate rilevanti ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione, alle autorità competenti CBAM e, indirettamente, ai dichiaranti CBAM autorizzati, agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che importano merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Riguarda le informazioni doganali e CBAM connesse all’importazione di tali merci, nonché, per specifiche ipotesi, le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Si applica alle importazioni a partire dal 1o gennaio 2026; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le esclusioni o deroghe previste dal regolamento (UE) 2023/956, in particolare l’esenzione di cui all’articolo 2 bis e le ipotesi di domanda di autorizzazione pendente di cui all’articolo 17, paragrafo 7 bis.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali

Il regolamento definisce il flusso informativo tra autorità doganali, Commissione, autorità competenti e registro CBAM, con l’obiettivo di rendere operativi i controlli incrociati necessari all’attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2023/956 e specifica, in particolare, quali dati relativi alle importazioni devono essere comunicati, con quali strumenti tecnici e in quali tempi.

Contesto e finalità

La disciplina si fonda sull’esigenza di verificare la coerenza tra i dati doganali e le informazioni rese dai dichiaranti CBAM autorizzati, dagli importatori e dai rappresentanti doganali indiretti. Il regolamento tiene conto dell’uso del registro CBAM, dei sistemi doganali esistenti e del meccanismo di sorveglianza previsto dal codice doganale dell’Unione, prevedendo anche mezzi di comunicazione alternativi quando la trasmissione automatizzata non sia possibile.

Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Le disposizioni riguardano le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 dichiarate per l’importazione, nonché, per alcune ipotesi particolari, le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. I soggetti interessati sono principalmente le autorità doganali, chiamate a trasmettere i dati, e le autorità competenti o la Commissione, che possono richiedere informazioni, convalide e documentazione supplementare. Sul piano operativo, incidono anche su dichiaranti CBAM autorizzati, importatori e rappresentanti doganali indiretti, in quanto i loro dati identificativi e di conto CBAM devono essere tracciati.

Informazioni da trasmettere periodicamente

L’articolo 2 individua un nucleo minimo di dati che le autorità doganali devono comunicare al registro CBAM almeno una volta alla settimana. Tali dati comprendono:

  • numero EORI, oppure, se assente, altra forma di identificazione dell’importatore;
  • numero di conto CBAM dell’importatore o del rappresentante doganale indiretto, salvo esenzione ex articolo 2 bis o pendenza di domanda di autorizzazione ex articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956;
  • codice NC a otto cifre delle merci;
  • quantità;
  • paese di origine;
  • data della dichiarazione doganale;
  • regime doganale applicato.

Mezzi di comunicazione e logica del sistema

L’articolo 3 stabilisce che la trasmissione ordinaria avvenga tramite il meccanismo di sorveglianza del codice doganale dell’Unione. Se la Commissione ha già accesso ai dati tramite i sistemi elettronici pertinenti, la comunicazione si considera effettuata e i dati si considerano anche convalidati. In mancanza di trasmissione automatizzata o di disponibilità dei dati nel meccanismo, le autorità doganali devono inviarli con mezzi di comunicazione alternativi, su richiesta delle autorità competenti o della Commissione. È inoltre previsto che queste ultime possano chiedere la convalida delle informazioni già trasmesse.

Termini di risposta alle richieste

Per le informazioni richieste caso per caso, l’articolo 4 prevede che la risposta avvenga entro la fine del mese successivo alla richiesta. Se la richiesta riguarda una serie complessa di informazioni, le autorità doganali possono chiedere una proroga, non superiore a tre mesi dalla richiesta di proroga. Una disciplina speciale vale per il monitoraggio della soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956: in tal caso, se i dati sono disponibili, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni lavorativi.

Regole speciali per il perfezionamento attivo

L’articolo 5 disciplina le ipotesi in cui merci CBAM siano vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica, nonché i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Su richiesta, le autorità doganali devono comunicare, se disponibili e accessibili:

  • le dichiarazioni in dogana relative alle merci vincolate o precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo;
  • la dichiarazione di immissione in libera pratica;
  • il conto di appuramento, con mezzi alternativi se applicabile la semplificazione doganale pertinente.

La convalida del conto di appuramento può essere richiesta quando vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni siano inesatte oppure sulla base della valutazione del rischio. Le richieste della Commissione devono essere motivate, basate su rischio e presentate con cadenza trimestrale.

Identificazione tramite EORI

L’articolo 6 completa la disciplina relativa all’identificazione dei soggetti coinvolti. Quando il numero EORI è indicato nei documenti pertinenti, le autorità doganali comunicano al registro CBAM i dati previsti dall’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se la Commissione può già accedere a tali dati tramite il sistema EORI, essi si considerano comunicati. Se l’importatore non ha un EORI, devono essere comunicati un identificativo alternativo, nome, indirizzo e, se disponibili, i recapiti.

Merci introdotte sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva

L’articolo 7 disciplina le merci e i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Se è presentata una dichiarazione di ricevimento, le autorità doganali trasmettono, su richiesta e con mezzi alternativi, le informazioni degli allegati I o II del regolamento (UE) 2025/2210 nei casi di informazioni potenzialmente inesatte, mancata presentazione della dichiarazione di ricevimento o valutazione del rischio. Per la dichiarazione di riesportazione, le autorità doganali comunicano alla Commissione, su richiesta, la dichiarazione tramite mezzi alternativi.

Informazioni supplementari e indagini di conformità

Quando i dati disponibili tramite il meccanismo di sorveglianza non bastano, l’articolo 8 consente alle autorità doganali di trasmettere altri documenti doganali pertinenti, purché la richiesta delle autorità competenti o della Commissione sia chiaramente definita, debitamente motivata e inserita in un’indagine di conformità CBAM.

Protezione dei dati personali

L’articolo 9 ribadisce che i dati personali contenuti nel registro CBAM sono trattati per le finalità del capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210. È espressamente escluso il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.

Decorrenza, efficacia e revisione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2026, in linea con la decorrenza delle informazioni doganali rilevanti per le importazioni. È inoltre prevista una revisione non oltre il 2027. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce, ai fini del regolamento, "conto di appuramento", "numero di conto CBAM", "dichiarazione in dogana", "dichiarazione di ricevimento" e "mezzi di comunicazione alternativi". Le definizioni rinviano ai regolamenti doganali e CBAM citati.

Dati da comunicare periodicamente al registro CBAM

L’articolo 2 impone alle autorità doganali di comunicare al registro CBAM, periodicamente e almeno una volta alla settimana, una serie di dati relativi alle merci dichiarate per l’importazione e elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956: numero EORI o, in mancanza, altra forma di identificazione dell’importatore; numero di conto CBAM dell’importatore o del rappresentante doganale indiretto, salvo esenzione ex articolo 2 bis o domanda pendente ex articolo 17, paragrafo 7 bis; codice NC a otto cifre; quantità; paese di origine; data della dichiarazione doganale; regime doganale applicato.

Modalità di trasmissione e convalida delle informazioni

L’articolo 3 prevede che i dati siano trasmessi al registro CBAM mediante il meccanismo di sorveglianza previsto dal codice doganale dell’Unione. Se la Commissione vi ha già accesso tramite i sistemi elettronici pertinenti, i dati si considerano comunicati e convalidati. Se la trasmissione non è automatizzata o i dati non sono disponibili nel meccanismo, le autorità doganali li trasmettono con mezzi alternativi su richiesta delle autorità competenti o della Commissione. Le autorità competenti o la Commissione possono anche chiedere la convalida delle informazioni trasmesse.

Termini per le richieste di informazioni

L’articolo 4 stabilisce che le autorità doganali devono comunicare le informazioni richieste dalla Commissione o dalle autorità competenti entro la fine del mese successivo alla richiesta, tramite registro CBAM o mezzi alternativi. È possibile una proroga fino a tre mesi per richieste complesse. Per le richieste finalizzate al monitoraggio della soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956, il termine è di 30 giorni lavorativi, se le informazioni sono disponibili.

Perfezionamento attivo: dati e controlli specifici

L’articolo 5 disciplina le merci dell’allegato I vincolate al regime di perfezionamento attivo e poi immesse in libera pratica, nonché i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Su richiesta, le autorità doganali comunicano, se disponibili e accessibili, le dichiarazioni in dogana rilevanti, la dichiarazione di immissione in libera pratica e il conto di appuramento, quest’ultimo con mezzi alternativi se applicabile la semplificazione di cui all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La convalida del conto di appuramento può essere chiesta se vi sono ragionevoli motivi di inesattezza o sulla base della valutazione del rischio. Le richieste della Commissione si fondano su valutazione del rischio, sono motivate e presentate su base trimestrale.

Uso dell’EORI e identificazione dell’importatore

L’articolo 6 prevede che, quando il dichiarante CBAM autorizzato, l’importatore o il rappresentante doganale indiretto indicano il numero EORI nei documenti rilevanti, le autorità doganali comunichino al registro CBAM le informazioni dell’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se la Commissione accede già a tali dati tramite il sistema EORI, essi si considerano comunicati. Se l’importatore non dispone di un numero EORI, devono essere comunicati numero di identificazione alternativo, nome, indirizzo e, se disponibili, contatti.

Merci sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva

L’articolo 7 disciplina le merci e i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Per la dichiarazione di ricevimento, le autorità doganali trasmettono, su richiesta e tramite mezzi alternativi, le informazioni degli allegati I o II del regolamento (UE) 2025/2210 nei casi di possibili inesattezze, mancata presentazione della dichiarazione di ricevimento o valutazione del rischio. Per la dichiarazione di riesportazione, le autorità doganali comunicano alla Commissione, su richiesta, la dichiarazione stessa tramite mezzi alternativi.

Richiesta di documenti supplementari per indagini di conformità

L’articolo 8 consente, quando i dati disponibili tramite il meccanismo di sorveglianza non sono sufficienti, che le autorità doganali comunichino altri documenti doganali pertinenti, su richiesta specifica e motivata delle autorità competenti o della Commissione, nell’ambito di un’indagine di conformità CBAM.

Protezione dei dati personali

L’articolo 9 dispone che i dati personali inseriti nel registro CBAM sono trattati per le finalità del capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210. Per lo scambio di informazioni non devono essere trattate categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 del GDPR e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o gennaio 2026. È inoltre prevista una revisione entro il 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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