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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12588/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Simonetti ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Perugia del 22/09/2015 che lo aveva condannato per i reati di ingiuria e minaccia. L'appello era stato dichiarato inammissibile e gli atti trasmessi a questa Corte. La Corte ha esaminato la normativa sopravvenuta (decriminazione dell'ingiuria) e la situazione della prescrizione rispetto al reato di minaccia, nonché il modo in cui il giudice di merito aveva determinato il trattamento sanzionatorio senza distinguere i due reati.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di ingiuria perché tale fattispecie non è più prevista come reato dopo il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. Ha altresì annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia) perché estinto per prescrizione (termine prescrizionale maturato il 1 ottobre 2021). La Corte ha ritenuto che, sebbene la determinazione della pena in primo grado fosse stata effettuata senza distinzione tra i due reati e ciò avrebbe in linea di principio imposto l'annullamento con rinvio per rideterminare la pena, la prescrizione intervenuta sul reato di minaccia e l'impossibilità di pronunciare una decisione sostitutiva ex art. 129, comma 2, c.p.p. comportavano l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 586 cod. proc. pen., comma 5

    Richiamato per spiegare la trasmissione degli atti alla Corte dopo che l'appello è stato dichiarato inammissibile; disciplina i casi di trasmissione di atti alla Corte di cassazione in materia penale

  • art. 594 cod. pen.

    La fattispecie di ingiuria prevista dall'art. 594 c.p. è stata abrogata/depennata come reato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7; la Corte perciò ha annullato la condanna per ingiuria perché la condotta non è più penalmente rilevante

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    Provvedimento che ha decriminalizzato l'ingiuria (modifiche al codice penale), determinando l'estinzione della rilevanza penale della fattispecie per i fatti successivi all'entrata in vigore

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che punisce il reato di minaccia; la Corte ha constatato che il relativo termine prescrizionale è maturato (1 ottobre 2021) e quindi la condanna è stata annullata senza rinvio per estinzione per prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Articolo evocato quale possibile base per una pronuncia sostitutiva della Corte; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per pronunciarsi ai sensi di tale disposizione, impedendo così una decisione di merito in luogo del rinvio

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale è stata decriminalizzata da una norma sopravvenuta, le condanne per quel fatto vanno annullate perché la condotta non è più penalmente rilevante.
  • Quando il giudice di primo grado determina la pena senza distinguere tra più reati, in linea di principio è necessario annullare e rinviare per la rideterminazione della pena; tuttavia, se uno dei reati è estinto per prescrizione, può essere pronunciato l'annullamento senza rinvio per quella parte.
  • Se la prescrizione del reato si è già verificata prima che la Corte possa disporre una rideterminazione della pena, la Corte può annullare la condanna senza rinvio per la parte estinta per prescrizione.
  • La Corte di legittimità può utilizzare l'eventuale facoltà prevista dall'art. 129 c.p.p. per decidere in luogo del rinvio solo se vi sono elementi e condizioni che consentono una pronuncia sostitutiva; in mancanza di tali elementi, si deve procedere ad annullamento (con o senza rinvio a seconda della situazione processuale e della prescrizione).
  • La trasmissione degli atti a questa Corte a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'appello (art. 586, co. 5) consente alla Corte di esaminare la situazione di diritto sopravvenuto e di disporre l'annullamento quando la norma sopravvenuta incide sulla tipicità o sulla punibilità del fatto.

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