Sentenza n. 173/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento 1)- dei seguenti atti: a)- decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; b)- decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c)- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi inclusi, se e per quanto occorra: c.1)- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341- P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS); c.2)- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); c.3)- la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413; c.4)- l’Accordo sancito tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, così come richiamato nel decreto di cui sopra sub b); c.5)- l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), così come richiamato nel decreto di cui sopra sub a); c.6)- nota del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, prot. n. 5496 del 26.2.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi al pay-back dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi circolari ministeriali, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e una nota ministeriale. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che la Regione Campania non aveva superato il tetto di spesa per i dispositivi medici nelle annualità considerate e che, conseguentemente, il recupero nei suoi confronti era pari a zero.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta assenza di un’utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio. Poiché il mancato superamento del tetto di spesa da parte della Regione Campania escludeva qualsiasi recupero nei confronti dell’impresa per gli anni 2015-2018, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti del pay-back. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del sistema di pay-back relativo al superamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe ottenere dalla decisione, anche per effetto dell’assenza del presupposto sostanziale lesivo dell’azione amministrativa.
- Nel contenzioso relativo al pay-back dei dispositivi medici, l’assenza di superamento del tetto di spesa regionale e la conseguente insussistenza di somme recuperabili nei confronti dell’impresa fornitrice fanno venire meno l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione degli atti presupposti e generali del sistema.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →