Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per due delitti di estorsione aggravata. I motivi articolati erano: (i) violazione di legge rispetto all'art. 629 c.p. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta minatoria, con particolare riferimento alla mancata acquisizione delle chat private che, secondo il ricorrente, rendevano impossibile valutare la reale portata minatoria e avrebbero potuto legittimare una derubricazione in truffa aggravata (motivo I.a); (ii) carenza di adeguata argomentazione circa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (ammissione, asserita ludopatia) e richiesta di un trattamento sanzionatorio più favorevole (motivo I.b); (iii) eccessiva severità della pena (motivo I.c). Con il secondo motivo si chiedeva l'applicazione della continuazione con fatti già giudicati nella sentenza n. 5225/2018 del Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione della Corte d'Appello che, pur non avendo acquisito le chat, ha ritenuto il quadro probatorio comunque pienamente sufficiente in base alle dichiarazioni delle persone offese e di terzi, integrate da riscontri oggettivi e argomentazioni razionali. I giudici hanno escluso la configurabilità della truffa aggravata richiamando orientamenti di legittimità che distinguono la truffa dall'estorsione in base alla natura del pericolo prospettato (possibile/immaginario vs attribuibile all'agente e idoneo a coartare la volontà). La Corte ha inoltre ritenuto fondata la valutazione di merito sulla dosimetria della pena e sull'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 69 c.p., così come ha respinto la richiesta di continuazione per l'assenza di un unico originario disegno criminoso (diversa collocazione geografica e distanza temporale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Broggi, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La norma è stata applicata nella sua configurazione di estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integrasse una minaccia idonea e attribuibile all'agente, tale da costringere le vittime a cedere, escludendo la derubricazione in truffa.
art. 69 cod. pen.
Il principio di equivalenza tra circostanze è stato utilizzato per la dosimetria della pena: la Corte di appello ha svolto una valutazione logico-giuridica complessiva e congrua che la Cassazione ha ritenuto non censurabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla sintesi dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte riassume i motivi nei limiti consentiti dalla norma.
Orientamenti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 17288/2019; Sez. 2, n. 24624/2020)
La giurisprudenza citata distingue truffa ed estorsione in base alla natura del pericolo prospettato: se il pericolo è attribuibile all'agente e crea coartazione della volontà si configura estorsione; se il danno è solo possibile/ipotetico e induce in errore si configura truffa.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'assenza di fonti documentali (es. chat) non impedisce automaticamente la condanna se il quadro probatorio è comunque fondato su dichiarazioni di vittime e terzi integrate da riscontri oggettivi e argomentazioni razionali.
- La distinzione tra truffa aggravata ed estorsione dipende dalla natura del pericolo prospettato: se il danno è attribuibile all'agente e coarta la volontà della vittima si configura estorsione; se il danno è solo possibile e induce in errore senza costrizione, può ricorrere la truffa.
- La valutazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena richiedono un giudizio complessivo, unitario e motivato; la mera invocazione di condizioni personali (es. ludopatia) non è sufficiente senza adeguata prova e argomentazione giustificativa.
- Per l'applicazione della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso collegante i reati: differenze significative di luogo e tempo riducono la probabilità di riconoscimento della continuazione.
- In cassazione i motivi non sufficientemente fondati o confusi possono condurre a declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie e condanne alle spese; è quindi essenziale formulare ricorsi ben motivati e supportati da solide questioni di diritto.
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