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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 24/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio che ha definito le causa di lavoro RG nr. 357 - 453- 457 /2024 , tutte riunite al 357/2024 RGLP. con cui si accerta e dichiara che Valeria Ragazzo, Daniela Giordano, Clara Petix, Federica Vignale, Antonella Zoccola Botto hanno diritto all'attivazione della Carta docenti; per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docenti nelle seguenti misure: Valeria Ragazzo € 1.500,00, Daniela Giordano € 1.000,00, Clara Petix € 2.000,00, Federica Vignale € 1.500,00, Antonella Zoccola Botto € 2.500,00;

Giustizia amministrativa202502751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ordinato l'attivazione della Carta del docente e il pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il loro diritto all'attivazione della Carta del docente e aveva condannato il Ministero al riconoscimento di importi individuali. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto le somme dovute a quattro ricorrenti. Il difensore ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere nei loro confronti e ha insistito per l'accoglimento della domanda relativa alla quinta ricorrente, oltre che per la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle quattro ricorrenti già soddisfatte, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla quinta ricorrente, ha accertato la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di pagare la somma liquidata nel titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti delle ricorrenti che hanno ottenuto, nelle more del giudizio, l'integrale corresponsione delle somme dovute.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nei confronti di alcuni beneficiari dopo la proposizione del ricorso, nei loro confronti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per i beneficiari non ancora soddisfatti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine.
  • L'esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza sostanziale o virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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