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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07880/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, aderendo a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna di primo grado riducendo la pena nei limiti dell'accordo. In sede di legittimità sono stati dedotti vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché vertenti su questioni già rimesse alla disponibilità della parte nell'accordo di appello, con conseguente effetto preclusivo anche nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il ricorso investiva questioni già oggetto di rinuncia in funzione del concordato ex art. 599-bis c.p.p., e che tale potere dispositivo della parte produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la riproposizione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è ritenuta inammissibile quando investe una questione già rinunciata nel contesto del concordato sulla pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e decisione con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'appellante aderisce a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi di appello, le questioni coperte dall'accordo non possono essere riproposte in cassazione.
  • Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel concordato sulla pena ha effetti preclusivi sull'intero processo, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • La deduzione in cassazione di vizi di motivazione sulla pena o della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se contrasta con la rinuncia già espressa nel giudizio di appello concordato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere in camera di consiglio non partecipata con ordinanza e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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