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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18606/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista nei confronti di un ente locale per il pagamento del corrispettivo dell'attività professionale svolta. L'ente propose opposizione a decreto ingiuntivo con citazione, nel contesto di un procedimento che il Tribunale aveva inizialmente trattato nelle forme del rito ordinario e che solo dopo il deposito delle memorie di replica era stato ricondotto al rito speciale di cui al d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'ente al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. Il professionista propose ricorso per cassazione con sei motivi; l'ordinanza n. 34429/2022 lo rigettò, ritenendo, in sintesi, che l'opposizione fosse tempestiva e che la tardiva adozione dell'ordinanza di mutamento di rito non incidesse sulla validità del giudizio, poiché la notificazione della citazione era avvenuta entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. Nel successivo giudizio di revocazione, il ricorrente ha dedotto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione avesse omesso di pronunciarsi sul primo motivo del ricorso originario, con il quale era stata denunciata la violazione della barriera temporale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, che imponeva di disporre il mutamento di rito non oltre la prima udienza di comparizione. La Corte ha però ritenuto che sul motivo vi fosse stata effettiva pronuncia, sia formalmente sia sostanzialmente, e che la doglianza attenesse non a un errore percettivo ma a una valutazione giuridica; perciò ha escluso il vizio revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo manifestamente infondata la doglianza di errore di fatto. Ha osservato che l'ordinanza oggetto di revocazione aveva effettivamente esaminato il primo motivo del ricorso originario, sia pure all'interno di uno scrutinio congiunto con gli altri motivi, e aveva tratto la conclusione che l'eventuale tardivo mutamento di rito non fosse decisivo ai fini della tempestività e ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha quindi qualificato la censura come critica a una valutazione giuridica e non come denuncia di una svista percettiva, con conseguente rigetto dell'istanza revocatoria e condanna del ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., n. 4, ma solo per errore di fatto nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia omesso la decisione su un motivo o sia incorso in una svista percettiva immediatamente percepibile; non quando la doglianza investe l'interpretazione giuridica della censura.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione alla disciplina processuale della trattazione camerale delle revocazioni della Corte di cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il diverso regime di trattazione delle revocazioni ex art. 391-quater rispetto a quelle ex art. 391-bis.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    "non oltre la prima udienza di comparizione delle parti"

    Nel regime ratione temporis applicabile, il mutamento di rito doveva essere pronunciato entro la prima udienza di comparizione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, ai fini della tempestività dell'opposizione, la tardiva adozione dell'ordinanza non fosse decisiva.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel giudizio originario di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il relativo rito.

  • art. 641 c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione dell'opposizione è stato valorizzato dalla Corte come elemento idoneo a ritenere tempestiva l'opposizione.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per descrivere la fase conclusiva del giudizio di merito con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e di replica.

  • art. 86 c.p.c.

    Indicato per la difesa personale del ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato solo per chiarire che la disciplina processuale applicata era quella anteriore alla riforma.

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    Richiamato, tramite il precedente delle Sezioni Unite, per individuare il rito applicabile alle controversie relative agli onorari degli avvocati.

Massime di principio

  • La revocazione dell'ordinanza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una vera svista percettiva o dell'omessa decisione su un motivo di ricorso; è invece esclusa quando la Corte abbia comunque esaminato il motivo, anche in forma sintetica o con motivazione non coincidente con le argomentazioni del ricorrente.
  • La deduzione che la Corte non si sia pronunciata su un motivo non può fondarsi sul mero dissenso rispetto alla qualificazione giuridica della censura o sulla ritenuta irrilevanza di una violazione processuale, poiché in tal caso il vizio denunciato attiene al giudizio e non al fatto.
  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, il tempestivo perfezionamento della notificazione dell'opposizione entro il termine di quaranta giorni resta decisivo ai fini della sua ammissibilità; la successiva adozione dell'ordinanza di mutamento di rito, sebbene tardiva rispetto alla prima udienza, può non incidere sulla validità del giudizio.
  • Nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150 del 2011, l'introduzione con citazione anziché con ricorso non determina di per sé invalidità del giudizio se l'atto è notificato tempestivamente e produce gli effetti sostanziali e processuali propri, con sanatoria indipendente dall'ordinanza di conversione, che opera solo per il futuro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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