Cassazione Civile, Ordinanza n. 29056/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di vendita immobiliare relativo a due cespiti ad uso ufficio, emesso a seguito di iscrizione a ruolo per complessivi euro 1.524.960,70 per crediti tributari, diversi e accessori. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che: mancavano nell'avviso indicazioni sull'ipoteca e sulla relativa comunicazione; non erano stati notificati gli avvisi di mora relativi ad alcune cartelle; non era stata indicata la possibilità e le modalità di opposizione alle comunicazioni di iscrizione ipotecaria; l'agente della riscossione non aveva prodotto le cartelle di pagamento ma solo estratti di ruolo, con conseguente difetto di prova della notifica e del credito; le cartelle non sarebbero state rituale notificate; mancava la specificazione del calcolo degli interessi richiesti, con lesione del diritto di difesa. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo validamente notificate le cartelle e dichiarando solo un parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune voci non tributarie. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazioni del d.lgs. 546/1992, del d.P.R. 602/1973, della legge n. 212/2000, della legge n. 241/1990, degli artt. 2697 c.c. e 140 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, ma in modo ritenuto in larga parte generico e non autosufficiente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivi per difetto di autosufficienza, specificità e, in parte, per la mancata correlazione alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato, con riguardo alla prova della notifica delle cartelle, che nelle forme di notifica via raccomandata o comunque secondo le modalità alternative previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, può essere sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo o della documentazione equivalente; e che, una volta provata la regolare notifica, spetta al contribuente allegare e provare l'eventuale difformità del contenuto del plico rispetto all'atto dichiarato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere la pretesa e verificare i fatti e i documenti rilevanti senza ricerca autonoma negli atti.
artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992
Richiamati per contestare la giurisdizione tributaria e l'impugnabilità degli atti della riscossione, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non specifica.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla tempestività e ammissibilità della contestazione, ma la doglianza è ritenuta inammissibile.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di onere della prova: il contribuente non supera l’onere di allegazione e prova necessario per contestare validamente la notifica e il contenuto della cartella; inoltre, una volta provata la notifica, incombe su chi contesta la difformità del plico provarla.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La notifica della cartella può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; per la prova della notifica, nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza richiamata, può essere sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della ritualità della notifica, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 7 L. 212/2000
Invocato per contestare la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi nelle cartelle; la censura è dichiarata inammissibile perché non specificamente riferita alla decisione impugnata.
art. 6 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'avviso di vendita e delle omissioni informative, ma senza idonea autosufficienza.
art. 17 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte entri nel merito per difetto di specificità.
art. 3 comma 4 L. 241/1990
Invocato per lamentare la mancanza di indicazioni sulle modalità e sui termini di opposizione; censura ritenuta inammissibile.
art. 50 d.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione all'omessa notifica degli avvisi di mora; la Corte non esamina il merito per inammissibilità del motivo.
art. 77 d.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione all'iscrizione di ipoteca e agli avvisi connessi; la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 13 d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione autosufficiente e specifica dei fatti processuali e degli atti rilevanti: non basta affermare apoditticamente che una questione sia stata già dedotta nei gradi di merito, ma occorre indicare dove e come sia stata proposta e riprodurre il contenuto necessario alla verifica di decisività.
- In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella può essere effettuata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; quando la notifica risulti provata secondo la modalità legittima prescelta, la prova dell'eventuale difformità del contenuto del plico rispetto all'atto notificato grava sul contribuente che la contesta.
- Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale, non è sempre necessaria la produzione della cartella integrale, potendo essere sufficiente, secondo il tipo di notifica adottato, la documentazione equivalente idonea a dimostrarne l'avvenuta spedizione e ricezione.
- La censura che invochi violazioni del diritto di difesa per asserita mancanza di indicazioni sulle modalità di calcolo degli interessi o su altri elementi informativi deve essere specificamente correlata al decisum impugnato e puntualmente localizzata negli atti di merito, altrimenti è inammissibile.
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